LEGGE N. 68/99 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE DIRETTA LAVORATORI DISABILI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 12 SETTEMBRE 2008

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 40 del 12 settembre scorso, ha risposto ad un interpello in tema di collocamento obbligatorio, con specifico riguardo alla possibilità di assumere disabili al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio, interrompendo di conseguenza la procedura eventualmente avviata dal servizio competente, precisando quanto segue.

È stata confermata la possibilità di computare nella quota di riserva prevista per legge anche i soggetti assunti fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, purché siano riconosciute determinate percentuali di invalidità.

Tale computabilità non è pertanto legata, come ha sottolineato il Ministero, alla iscrizione dei soggetti interessati nelle liste del collocamento, né a particolari convenzioni tra i datori di lavoro e i Servizi competenti, essendo sufficiente la mera comunicazione a questi ultimi della avvenuta assunzione.

Laddove, inoltre, la percentuale di disabilità venga accertata in costanza del rapporto di lavoro e comporti anche la richiesta di sospensione della procedura di collocamento obbligatorio intrapresa da parte dei Servizi competenti, l’eventuale scopertura tra la data della richiesta di certificazione e l’esito della medesima non può essere addebitata al datore di lavoro.

Eventuali imputazioni potranno essere invece riconosciute in capo a quest’ultimo solo laddove l’esito della certificazione sia del tutto negativo e sia valutata una volontà dilatoria da parte del datore che abbia inoltrato, nelle more di accertamento della disabilità, una richiesta di sospensione del procedimento ai Servizi competenti, chiaramente infondata.

Rimangono salve eventuali convenzioni tra datore di lavoro e Servizi competenti ai sensi dell’art. 11 della L. n. 68/1999.