LEGGE N. 68/99 - COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ASSUNZIONE DIRETTA LAVORATORI
DISABILI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO 12 SETTEMBRE 2008
Il Ministero
del Lavoro, con nota n. 40 del 12 settembre scorso, ha risposto ad un
interpello in tema di collocamento obbligatorio, con specifico riguardo alla
possibilità di assumere disabili al di fuori delle liste del collocamento
obbligatorio, interrompendo di conseguenza la procedura eventualmente avviata
dal servizio competente, precisando quanto segue.
È stata
confermata la possibilità di computare nella quota di riserva prevista per legge
anche i soggetti assunti fuori delle procedure del collocamento obbligatorio,
purché siano riconosciute determinate percentuali di invalidità.
Tale
computabilità non è pertanto legata, come ha sottolineato il Ministero, alla
iscrizione dei soggetti interessati nelle liste del collocamento, né a
particolari convenzioni tra i datori di lavoro e i Servizi competenti, essendo
sufficiente la mera comunicazione a questi ultimi della avvenuta assunzione.
Laddove,
inoltre, la percentuale di disabilità venga accertata in costanza del rapporto
di lavoro e comporti anche la richiesta di sospensione della procedura di
collocamento obbligatorio intrapresa da parte dei Servizi competenti,
l’eventuale scopertura tra la data della richiesta di certificazione e l’esito
della medesima non può essere addebitata al datore di lavoro.
Eventuali
imputazioni potranno essere invece riconosciute in capo a quest’ultimo solo
laddove l’esito della certificazione sia del tutto negativo e sia valutata una
volontà dilatoria da parte del datore che abbia inoltrato, nelle more di
accertamento della disabilità, una richiesta di sospensione del procedimento ai
Servizi competenti, chiaramente infondata.
Rimangono salve eventuali
convenzioni tra datore di lavoro e Servizi competenti ai sensi dell’art. 11
della L. n. 68/1999.