D. LGS. n. 151/2001 - MALATTIA DEL BAMBINO - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO n. 33/2008

 

Si segnala che, in risposta ad interpello n. 33/2008 del 19 agosto 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni in merito alla individuazione del periodo rientrante nell’ambito dell’ “età compresa fra i tre e gli otto anni” del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In via preliminare, il Ministero ricorda che l’articolo sopra citato, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro: il congedo per malattia “di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”, la cui fruizione è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni, ed il congedo per malattia del figlio “di età compresa fra i tre e gli otto anni”, attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all’anno.

Quest’ultimo diritto di astensione dal lavoro è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di vita.

A parere del Ministero, tale interpretazione appare confermata dall’art. 49 dello stesso Decreto Legislativo n. 151/2001, che, in merito al trattamento previdenziale relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la contribuzione figurativa “fino al compimento del terzo anno di vita del bambino” (art. 49, comma 1), nonché, “successivamente al terzo anno di vita” e “fino al compimento dell’ottavo anno” (art. 49, comma 2), estende l’applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva prevista dall’art. 35, comma 2.

Secondo il Ministero del Lavoro è inoltre significativo il rinvio, operato dal predetto art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all’art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore a norma dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001, per ogni bambino “nei suoi primi otto anni di vita”.

Infine, il Ministero richiama la circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 109 del 6 giugno 2000, che, relativamente ai limiti temporali per la fruizione dell’astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede in modo espresso l’estensione fino al giorno, compreso, dell’ottavo compleanno.