INAIL - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DENUNCIA NOMINATIVA DI FAMILIARI
E SOCI - NOTA DELL’ISTITUTO DEL 25
AGOSTO 2008
Con nota del
25 agosto 2008 successivamente rettificata con la nota del 29 agosto, che si
pubblica in calce nella versione definitiva, l’Inail, facendo seguito alla
precedente nota del 4 luglio u.s., dopo l’entrata in vigore del D.L. 112/08
convertito con modificazioni dalla L. 133/08 del 6 agosto 2008, ha chiarito che
i collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese
commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma
societaria, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro, debbono essere denunciati nominativamente
all’Istituto prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Di seguito
si pubblica la nota in commento.
Inail
Roma, 25
agosto 2008
Prot.
60010.25/08/2008.0006793
Oggetto: Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani
e non artigiani - Art. 23 del TU n. 1124/1965.
Si fa
seguito alla nota inoltrata dalla scrivente Direzione in data 4 luglio 2008,
con la quale sono state comunicate anche le modifiche apportate all’art. 23 del
TU n. 1124/1965 in tema di denuncia nominativa di familiari e soci.
In
particolare, le suddette categorie, qualora non siano oggetto di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, debbono essere denunciate
nominativamente all’Inail prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
1.Art. 23
del T.U. n. 1124/1965
Il DL n. 112
del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 6 agosto
2008 ha sostituito il primo periodo dell’articolo 23 del DPR n. 1124/1965 con
il seguente:
«Se ai
lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, primo comma, numeri 6
e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì
il trattamento retributivo ove previsto».
In merito si
precisa quanto segue:
2. Soggetti
tenuti all’obbligo di denuncia nominativa all’Inail
I datori di
lavoro sono tenuti all’obbligo di denuncia nominativa all’Inail dei seguenti
lavoratori, qualora gli stessi non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro:
-
collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
-
coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci
lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
Rientra nel disposto
normativo il datore di lavoro anche artigiano e, pertanto, nell’obbligo di
denuncia di che trattasi è ricompreso anche il socio artigiano nonché i
soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.
3. Denuncia
nominativa all’Inail
Il datore di
lavoro, anche artigiano, è obbligato ad effettuare la denuncia nominativa prima
dell’inizio dell’attività lavorativa.
Tale obbligo
decorre dal 18 agosto 2008, data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 4 dell’art. 39 del DL n. 112/2008 e va assolto almeno un giorno prima
dell’inizio dell’attività del singolo lavoratore.
Il
riferimento è, infatti, al rapporto di lavoro e non all’attività lavorativa nel
suo complesso, per la quale resta vigente quanto previsto dall’articolo 12 del
TU n. 1124/1965.
Pertanto, la
denuncia nominativa in argomento si aggiunge agli obblighi e ai termini
prescritti dal citato articolo 12.
4. Modalità
e strumenti di comunicazione
I canali di
comunicazione della denuncia nominativa sono:
- via fax al
numero verde centrale 800657657.
A tal fine è
stata predisposta apposita modulistica disponibile sul sito Internet
dell’Istituto al seguente percorso: www.inail.it - Assicurazione - Modulistica.
- via
telematica sul sito internet www.inail.it.
Le denunce
confluiranno in una banca dati centralizzata e saranno poi consultabili da
parte di codeste Strutture.
Si fa
presente che, allo stato, l’unico canale di comunicazione disponibile è il fax
al numero verde centrale 800657657.
Verranno fornite ulteriori
istruzioni in fase di rilascio della procedura telematica di acquisizione delle
denunce nominative in argomento, alle quali sarà allegata la relativa Nota
tecnica.