RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E INAIL - ABROGAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
- LEGGE N. 133/2008 - DELIBERA DELL’INAIL N. 6/2008 E CIRCOLARE N. 60/2008
L’art. 19,
comma 1, del D.P.R. del 29 settembre.1973, n. 602, nel testo modificato
dall’art. 36, comma 2-bis, della L. 28.2.2008, n. 31, consente all’agente della
riscossione di concedere, ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino al
massimo di settantadue rate mensili.
In
particolare per gli importi iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro, il citato
art. 19, comma 1, richiedeva, al fine del riconoscimento del predetto
beneficio, la garanzia di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,
ovvero, in alternativa, una garanzia ipotecaria.
Quest’ultima
norma è stata abrogata dall’art. 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Infatti con
la Legge 133/08 è stata soppressa tutta la disposizione che prevedeva, in caso
di rateazione di debiti tributari superiori a 50.000 euro, iscritti a ruolo, la
presentazione di una garanzia che poteva essere:
- una
polizza fideiussoria;
- una
fideiussione;
- una
iscrizione di una ipoteca a carico del debitore o del terzo.
In sintesi a
far data dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore L. 133/08, il
legislatore ha cancellato l’obbligo di presentazione della fideiussione.
A seguito di
tale abrogazione, con delibera n. 6 del 18 settembre u.s., l’Inail ha
modificato i precedenti criteri che prevedevano la prestazione della garanzia
fideiussoria nell’ipotesi di presentazione di domanda di rateazione da parte
del datore di lavoro in temporanea situazione di difficoltà per i debiti di
importo superiore a 50.000 euro.
Allo scopo
di evitare disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nei casi di
dilazione dei crediti iscritti a ruolo, l’Inail con la delibera in commento ha
stabilito di eliminare, anche per i crediti non iscritti a ruolo, l’obbligo di
prestare garanzia fideiussoria nelle ipotesi di presentazione di domanda di
rateazione da parte del datore di lavoro in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà.
La garanzia
fideiussoria deve comunque essere richiesta nel caso di frazionamenti eccedenti
le ventiquattro mensilità qualunque sia l’importo del credito, che sono
soggetti a specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro.
Gli effetti
della modifica apportata dalla delibera di cui trattasi hanno decorrenza
immediata e trovano applicazione anche per le istanze di rateazione in corso di
istruttoria.
Tale
indirizzo è stato confermato dall’Istituto con la circolare n. 60 del 30
settembre 2008 che si pubblica di seguito.
Inail
Roma 30
settembre 2008
Circolare n.
60
Oggetto: Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la
prestazione della garanzia fideiussoria.
Quadro
Normativo
• Legge n.
389 del 7 dicembre 1989 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338” . Articolo 2, comma 11: “Riscossione dei crediti
contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva”
• Delibera
del Presidente - Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004
“Rateazione dei debiti contributivi”
• Circolare
n. 44 del 23 luglio 2004 “Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi .
Criteri e modalità di applicazione”
• Circolare
n. 22 del 3 aprile 2008 “Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre
innovazioni normative in materia di riscossione coattiva”
• Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 17 aprile 2008 “Rateazione dei
crediti contributivi – Criteri per la presentazione della garanzia
fideiussoria”
• Circolare
n. 26 del 30 aprile 2008 “Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo. Criteri
per la presentazione della garanzia fideiussoria”
• Legge n.
133 del 6 agosto 2008 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”. Articolo 83, comma 23: “Efficienza
dell’Amministrazione finanziaria”
• Delibera
del Presidente – Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008
“Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la presentazione della
garanzia fideiussoria”
Premessa
Le
disposizioni dettate dal D.L. 112/2008 hanno eliminato l’obbligo di prestare la
garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti
a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.
Il
Presidente - Commissario Straordinario ha deliberato, per ragioni di omogeneità
di trattamento, di estendere tale disposizione anche alle richieste di
rateazione di crediti non iscritti a ruolo rientranti nella competenza
dell’Istituto.
Garanzia
fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo.
La garanzia
fideiussoria non deve essere più prestata per la rateazione di crediti iscritti
a ruolo.
Si ricorda,
peraltro, che la competenza a concedere tali rateazioni spetta in via esclusiva
agli Agenti della riscossione.
Garanzia
fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo.
La garanzia
fideiussoria non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a
24 mensilità.
La garanzia
fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette
alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24
mensilità), qualunque sia l’importo dei relativi crediti.
Istruzioni
operative
A parziale
modifica ed integrazione delle istruzioni precedente-mente impartite, le Unità
territoriali non dovranno più chiedere la garanzia fideiussoria per la
rateazione di crediti non iscritti a ruolo qualora la richiesta di
frazionamento non ecceda le 24 mensilità, qualunque sia l’importo.
In base a
quanto espressamente previsto dalla succitata delibera del Presidente - Commissario Straordinario, gli effetti della
modifica hanno decorrenza immediata e, pertanto, si applicano anche alle
istanze di rateazione in corso di istruttoria.
Rimangono confermate, per
quanto non previsto nella presente circolare, le istruzioni già impartite.