RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E INAIL - ABROGAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA - LEGGE N. 133/2008 - DELIBERA DELL’INAIL N. 6/2008 E CIRCOLARE N. 60/2008

 

L’art. 19, comma 1, del D.P.R. del 29 settembre.1973, n. 602, nel testo modificato dall’art. 36, comma 2-bis, della L. 28.2.2008, n. 31, consente all’agente della riscossione di concedere, ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino al massimo di settantadue rate mensili.

In particolare per gli importi iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro, il citato art. 19, comma 1, richiedeva, al fine del riconoscimento del predetto beneficio, la garanzia di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero, in alternativa, una garanzia ipotecaria.

Quest’ultima norma è stata abrogata dall’art. 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Infatti con la Legge 133/08 è stata soppressa tutta la disposizione che prevedeva, in caso di rateazione di debiti tributari superiori a 50.000 euro, iscritti a ruolo, la presentazione di una garanzia che poteva essere:

- una polizza fideiussoria;

- una fideiussione;

- una iscrizione di una ipoteca a carico del debitore o del terzo.

In sintesi a far data dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore L. 133/08, il legislatore ha cancellato l’obbligo di presentazione della fideiussione.

A seguito di tale abrogazione, con delibera n. 6 del 18 settembre u.s., l’Inail ha modificato i precedenti criteri che prevedevano la prestazione della garanzia fideiussoria nell’ipotesi di presentazione di domanda di rateazione da parte del datore di lavoro in temporanea situazione di difficoltà per i debiti di importo superiore a 50.000 euro.

Allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nei casi di dilazione dei crediti iscritti a ruolo, l’Inail con la delibera in commento ha stabilito di eliminare, anche per i crediti non iscritti a ruolo, l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria nelle ipotesi di presentazione di domanda di rateazione da parte del datore di lavoro in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La garanzia fideiussoria deve comunque essere richiesta nel caso di frazionamenti eccedenti le ventiquattro mensilità qualunque sia l’importo del credito, che sono soggetti a specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro.

Gli effetti della modifica apportata dalla delibera di cui trattasi hanno decorrenza immediata e trovano applicazione anche per le istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Tale indirizzo è stato confermato dall’Istituto con la circolare n. 60 del 30 settembre 2008 che si pubblica di seguito.

 

Inail

 

Roma 30 settembre 2008

Circolare n. 60

 

Oggetto: Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria.

 

Quadro Normativo

• Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338” . Articolo 2, comma 11: “Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva”

• Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004 “Rateazione dei debiti contributivi”

• Circolare n. 44 del 23 luglio 2004 “Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi . Criteri e modalità di applicazione”

• Circolare n. 22 del 3 aprile 2008 “Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva”

• Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 17 aprile 2008 “Rateazione dei crediti contributivi – Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria”

• Circolare n. 26 del 30 aprile 2008 “Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria”

• Legge n. 133 del 6 agosto 2008 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Articolo 83, comma 23: “Efficienza dell’Amministrazione finanziaria”

• Delibera del Presidente – Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008 “Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria”

 

Premessa

Le disposizioni dettate dal D.L. 112/2008 hanno eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.

Il Presidente - Commissario Straordinario ha deliberato, per ragioni di omogeneità di trattamento, di estendere tale disposizione anche alle richieste di rateazione di crediti non iscritti a ruolo rientranti nella competenza dell’Istituto.

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per la rateazione di crediti iscritti a ruolo.

Si ricorda, peraltro, che la competenza a concedere tali rateazioni spetta in via esclusiva agli Agenti della riscossione.

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24 mensilità.

La garanzia fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l’importo dei relativi crediti.

 

Istruzioni operative

A parziale modifica ed integrazione delle istruzioni precedente-mente impartite, le Unità territoriali non dovranno più chiedere la garanzia fideiussoria per la rateazione di crediti non iscritti a ruolo qualora la richiesta di frazionamento non ecceda le 24 mensilità, qualunque sia l’importo.

In base a quanto espressamente previsto dalla succitata delibera del Presidente -  Commissario Straordinario, gli effetti della modifica hanno decorrenza immediata e, pertanto, si applicano anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Rimangono confermate, per quanto non previsto nella presente circolare, le istruzioni già impartite.