INAIL - LIBRO UNICO DEL LAVORO - VIDIMAZIONE NEL REGIME TRANSITORIO - CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO - CIRCOLARI DEL 10 E 19 SETTEMBRE 2008
Con note del
10 e 19 settembre 2008 l’Inail ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai
nuovi adempimenti previsti dalla entrata in vigore della disciplina del libro
unico.
Con la nota
n. 7095/08 del 10 settembre 2008 l’Inail ha ricordato che dal 18 agosto scorso,
con l’entrata in vigore del libro unico, è stato abrogato il libro matricola,
mentre, sino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 sarà
possibile adempiere agli obblighi di registrazione direttamente sul libro paga,
nelle sezioni paga e presenze.
Nel periodo
transitorio, pertanto, le sedi territoriali dell’Istituto, dietro richiesta delle
imprese, dovranno sottoporre a vidimazione esclusivamente il libro paga e non
anche il libro matricola, seguendo le modalità di tenuta previste per il libro
unico.
Per quanto
riguarda i diversi sistemi di tenuta, escludendosi la forma manuale, l’Inail
riconosce tre modalità:
-
elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
- stampa
laser;
- supporti
magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.
Peraltro con
la successiva nota del 19 settembre, l’Inail ha chiarito che durante il periodo
transitorio (dal 18 agosto 2008 al periodo di paga relativo al mese di dicembre
2008) i datori di lavoro che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta
del Libro unico del lavoro attraverso la tenuta del libro paga, nelle due
sezioni paga e presenze, possono continuare a tenere detto libro anche in forma
manuale, nel rispetto delle nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta,
conservazione ed esibizione e l’Istituto dovrà continuare a vidimare il libro
paga tenuto in forma manuale.
Indipendentemente
dal sistema adottato, il libro unico deve avere una numerazione sequenziale di
ciascun foglio che compone il documento, essere unitario con riferimento alla
vidimazione, alla numerazione, alle registrazioni, alla tenuta ed alla
conservazione, fatta salva la possibilità di tenere separatamente, ma sempre
nel rispetto di una numerazione sequenziale, l’elaborazione del calendario
presenza.
L’elaborazione
e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuativo prevede la
possibilità di effettuare una preventiva numerazione dei fogli mobili e la
vidimazione direttamente a cura dell’Inail, oppure una numerazione dei fogli e
la relativa vidimazione effettuata da soggetti autorizzati dall’Inail in sede
di stampa del modulo continuo.
Nel primo caso
il libro unico, prima di essere utilizzato, deve essere numerato e vidimato
presso qualsiasi sede Inail; nel secondo caso invece gli utenti devono
presentare all’Inail un’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa tipografica. In questo modo
sarà la sede Inail a contattare la
tipografia designata dall’utente, al fine di presenziare alla stampa dei
moduli e alla vidimazione dell’ultimo
foglio.
In entrambi
i casi, a decorrere dal 16 gennaio 2009, il libro unico andrà registrato in
procedura Gestione Rapporto Assicurativo, ma con riferimento al Codice Cliente
e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale.
Il sistema a
stampa laser prevede che i datori di lavoro debbano presentare ad una qualsiasi
sede Inail una richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa
laser che riguardi il libro unico nel suo complesso, anche in caso di eventuale
elaborazione separata del calendario presenze.
Il nuovo
sistema, che istituisce un modello di richiesta di autorizzazione alla
vidimazione e un modello utile ai fini della notifica del provvedimento di
autorizzazione, ambedue allegati alla nota in oggetto, comporta il venir meno
dell’obbligo di redigere e conseguentemente di inoltrare il prospetto
riepilogativo mensile delle retribuzioni.
L’ultimo dei
sistemi prevede che il libro unico possa essere tenuto con modalità
informatiche. In particolare su supporti magnetici, che prevedono una forma
statica del documento e garantiscono l’autenticità e la non modificabilità dei
contenuti dallo stesso, anche attraverso l’apposizione di una data certa e
della firma digitale, oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati.
Entrambe le
modalità informatiche non sono assoggettate all’obbligo di vidimazione nè,
tantomeno, all’autorizzazione dell’Inail, fatto salvo l’obbligo dei datori di
lavoro di comunicare, anche tramite fax o e-mail, alla Direzione provinciale
del lavoro competente territorialmente le caratteristiche tecniche del sistema
informatico adottato.
Di seguito
si pubblicano le due note in commento.
Inail
Prot.
60010.19/09/2008.0007357
Roma, 19
settembre 2008
Oggetto: Libro unico del lavoro - Regime transitorio - Chiarimenti.
Sono
pervenute numerose segnalazioni da parte delle Strutture territoriali in merito
alla vidimazione del libro paga durante il regime transitorio previsto dal
decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro .
A tale
riguardo, facendo seguito alle istruzioni impartite con nota del 10 settembre
2008 , si precisa che durante il periodo transitorio (dal 18 agosto 2008 al
periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008) i datori di lavoro che
adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro
attraverso la tenuta del libro paga, nelle due sezioni paga e presenze, possono
continuare a tenere detto libro anche in forma manuale, nel rispetto delle
nuove disposizioni intervenute in tema di tenuta, conservazione ed esibizione.
Pertanto, si
invitano codeste Strutture a continuare a vidimare, per tutto il periodo transitorio,
alle aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione),
il libro paga tenuto anche in forma manuale, nelle due sezioni paga e presenze.
Inail
Prot.
60010.10/09/2008.0007095
Roma, 10
settembre 2008
Oggetto: Libro unico del lavoro - Vidima
zione.
In materia
di adempimenti nella gestione dei rapporti di lavoro - come già comunicato
nelle precedenti note inoltrate a codeste Strutture dalla scrivente Direzione -
è stata prevista l’abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano
l’istituzione e la tenuta dei libri paga e matricola e la conseguente
sostituzione di detti libri con il Libro unico del lavoro, nonché la
modifica del relativo regime
sanzionatorio.
Libro unico
del lavoro - nozione e finalità
Il Libro
unico del lavoro nasce da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta
dei documenti di lavoro. A tale fine sono stati soppressi i libri paga e
matricola ed è stato istituito detto Libro unico costruito sulla base di due
elementi: le presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo.
Il Libro
unico del lavoro equivale, infatti, al cedolino paga tenuto con i sistemi
attualmente previsti ed individuati al paragrafo seguente, integrato, sugli
stessi sistemi, con il dettaglio delle presenze del lavoratore. Esso assolve
alla duplice funzione di documentare ad ogni lavoratore lo stato del proprio
rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale
dell’impresa.
Per quanto
concerne l’ambito di applicazione del Libro unico del lavoro, si fa integrale
rinvio alla circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali - paragrafo “Libro unico del lavoro: soggetti obbligati”.
In
particolare, a differenza dei libri paga e matricola, non sono più iscritti nel
Libro unico del lavoro i soggetti di cui all’art. 4, numeri 6) e 7) del DPR n.
1124/19656.
Anche per
quanto concerne gli obblighi di registrazione si fa integrale rinvio al
paragrafo della circolare ministeriale n. 20/2008 “Obblighi di registrazione:
contenuti”.
A tale
riguardo, si sottolinea l’importante novità riguardante i limiti temporali
delle registrazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro, che debbono
avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (non
più giornalmente come precedentemente previsto per il preesistente libro paga,
termine entro il quale il datore di lavoro o il professionista stampa il
cedolino paga.
Di rilievo è
anche l’obbligo di registrazione sul Libro unico del lavoro dei lavoratori in
somministrazione, sia da parte dell’utilizzatore che dell’agenzia per il lavoro
che li assume, per finalità antielusive.
Con
particolare riferimento ai datori di lavoro agricoli che avevano optato per il
registro di impresa semplificato (allegato B del DM 29.9.1995), assumendo
lavoratori per un numero di giornate non superiore a 270 in ragione d’anno, la
circolare ministeriale n. 20/2008 esonera gli stessi dal documentare la
registrazione delle presenze sul Libro unico del lavoro.
Libro unico
del lavoro - entrata in vigore
Il Libro
unico del lavoro entra in vigore il 18 agosto 2008, data di pubblicazione del
Decreto Ministeriale 9 luglio 2008, previsto dalla normativa sopra citata.
A decorrere
da tale data (18 agosto 2008) il libro matricola è immediatamente abrogato.
Per il libro
paga vige un periodo transitorio.
Regime
transitorio
In via
transitoria, a decorrere dal 18 agosto 2008 e fino al periodo di paga relativo
al mese di dicembre 2008 e quindi fino al 16 gennaio 2009, i datori di lavoro
possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del
lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga nelle due
sezioni paga e presenze, secondo le disposizioni attuali.
A decorrere
dal 18 agosto 2008, le Sedi territoriali dell’Istituto non debbono più vidimare
il libro matricola, in quanto abrogato.
Pertanto,
durante il periodo transitorio, le Sedi dell’Istituto provvedono, per tutte le
aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova istituzione), alla
vidimazione del libro paga secondo le modalità di seguito specificate al
paragrafo “LIBRO UNICO DEL LAVORO - MODALITA’ DI TENUTA”.
Libro unico
del lavoro - luogo di tenuta e conservazione
A differenza
di quanto stabilito per i libri paga e matricola, il luogo di tenuta e
conservazione del Libro unico del lavoro può essere, alternativamente:
- la sede
legale dell’impresa
- lo studio
del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato
- i servizi
e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.
In caso di
gruppi di impresa, rientrano tra i soggetti ai quali possono essere affidati
gli adempimenti in materia di lavoro anche le società capogruppo che, pertanto,
possono tenere e conservare il Libro unico del lavoro.
I soggetti
sopra elencati hanno l’obbligo di conservare il Libro unico del lavoro per la
durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Il termine di
conservazione per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
è esteso anche ai preesistenti libri di paga e di matricola.
Libro unico
del lavoro - modalità di tenuta
Il datore di
lavoro obbligato all’istituzione del Libro unico del lavoro deve istituire e
tenere un unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e
previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed
organizzate.
Rispetto al
sistema previgente, il Libro unico del lavoro non può essere tenuto in forma
manuale. Gli unici sistemi di tenuta previsti sono i seguenti:
1.
elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo
(vidimazione da parte dell’Inail o, in alternativa, da parte dei soggetti
autorizzati dall’Inail);
2. stampa
laser (autorizzazione preventiva da parte dell’Inail alla stampa e generazione
della numerazione automatica);
3. su
supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.
A tale
riguardo, il decreto ministeriale di attuazione del Libro unico individua
l’Inail come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione, anche nel caso
quindi dei datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso altri
Istituti (es. i datori di lavoro agricoli presso l’Inps).
Sull’argomento,
allo stato, si fa rinvio alla nota del 4.9.2008.
Comunque, in
linea generale, riguardo alla tenuta del Libro unico del lavoro ed
indipendentemente dal sistema di tenuta adottato, è obbligatorio:
-
attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che
compone il Libro unico del lavoro;
- conservare
eventuali fogli deteriorati o annullati;
- istituire
un documento unitario. Il Libro unico del lavoro dovrà essere, quindi,
unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e
conservazione.
Come
indicato nella citata circolare ministeriale n. 20/2008, è ritenuta, comunque
corretta, all’interno del Libro unico del lavoro regolarmente istituito,
l’eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo una
numerazione sequenziale.
1.
Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo
1.1
Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con
preventiva numerazione dei fogli mobili e vidimazione a cura delle Sedi Inail
In tale
caso, il Libro unico del lavoro, prima di essere messo in uso, deve essere
numerato in ogni pagina e vidimato
presso una qualsiasi Sede dell’Istituto dai funzionari a ciò incaricati.
A decorrere
dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), la
vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione
Rapporto assicurativo (GRA) esclusivamente con riferimento al “Codice Cliente”
e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), secondo le istruzioni
tecniche che verranno impartite con successiva nota.
1.2
Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo con
numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall’Inail, in
sede di stampa del modulo continuo.
In tale caso
gli Utenti (datori di lavoro, consulenti del lavoro, professionisti e gli altri
soggetti abilitati) debbono presentare all’Inail una richiesta di
autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa tipografica del tracciato dei
moduli da utilizzare.
La richiesta
di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa tipografica dei moduli può
essere presentata presso una qualsiasi Sede dell’Istituto, anche se, per motivi
pratici, è preferibile interessare la Sede Inail più vicina alla tipografia
incaricata ad eseguire le previste operazioni che consistono nell’apposizione
del numero d’ordine e del logo dell’Istituto in fase di stampa tipografica del
tracciato dei moduli da utilizzare.
La Sede
interessata dovrà prendere contatti con la tipografia designata dall’Utente,
presenziare alla stampa dei moduli ed eseguire sia la vidimazione sull’ultimo
foglio del blocco che la registrazione in procedura GRA
A decorrere
dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), la
vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione
Rapporto assicurativo (GRA) esclusivamente con riferimento al “Codice Cliente”
e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), secondo le istruzioni
tecniche che verranno impartite con successiva nota
2. Stampa
laser
Per questo
sistema di tenuta del libro unico del lavoro, è prevista una iniziale richiesta
di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa.
In
particolare, gli Utenti debbono presentare ad una qualsiasi Sede Inail una
iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser
del Libro unico del lavoro.
Come detto
nel paragrafo “LIBRO UNICO DEL LAVORO - MODALITA’ DI TENUTA”, il Libro unico
del lavoro è costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione,
numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.
Pertanto,
l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del
lavoro riguarda il Libro nel suo complesso, anche in caso di eventuale
elaborazione separata del calendario delle presenze.
Tutti i
soggetti autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser sono tenuti al
rispetto delle seguenti condizioni:
- la stampa
del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato;
- il
programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di ogni
foglio;
- su ogni
foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della pagina, il
numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice
della Sede Inail che ha rilasciato l’autorizzazione.
Rispetto ai
previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto
riepilogativo mensile delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla
Sede Inail, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
detto prospetto riepilogativo.
In coerenza
con il nuovo disposto normativo, si allegano il modello di richiesta di
autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del
lavoro, nonché il modello utile ai fini della notifica del provvedimento di
autorizzazione, che sostituiscono la modulistica attualmente in uso.
A decorrere
dal 16 gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio),
l’autorizzazione alla vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in
procedura Gestione Rapporto assicurativo (GRA) esclusivamente con riferimento
al “Codice Cliente” e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT),
secondo le istruzioni tecniche che verranno impartite con successiva nota.
3. Supporti
magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati
Il Libro
unico del lavoro può essere tenuto con modalità informatiche e precisamente:
- su
supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca
documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza
effettuate. Il documento informatico deve avere la forma di documento statico
non modificabile e deve essere emesso, al fine di garantirne l’attestazione
della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento
temporale e della firma digitale
- con
sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità
dei dati in ogni momento, l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la
sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole
tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
In merito
alle caratteristiche tecniche di detti sistemi, si fa rinvio a quanto indicato
nella circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali - paragrafo “Obbligo di istituzione e tenuta”.
Queste
modalità informatiche di tenuta del Libro unico del lavoro sono sottratte
all’obbligo di vidimazione e di autorizzazione da parte dell’Inail. Unico
adempimento per i soggetti che si avvalgono di questa modalità di tenuta è
l’inoltro di un’apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail,
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della
messa in uso, con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del
sistema adottato.
Libro unico
del lavoro - numerazione unica
I seguenti
soggetti:
- i consulenti
del lavoro e gli atri professionisti abilitati30
- i servizi
e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa
- nei gruppi
di impresa32, le società capogruppo delegate dalle società controllate e
collegate all’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 1 della L. n.
12/1979
possono
essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unica del Libro unico
del lavoro per i datori di lavoro assistiti.
Riguardo
alla modalità di tenuta del Libro unico del lavoro con la numerazione unica,
vengono aboliti già in sede di decreto legge e non più riproposti in alcun modo
dal decreto ministeriale di attuazione del Libro unico del lavoro gli obblighi,
per i soggetti sopra elencati, tenutari di un libro unico per più datori di
lavoro, relativi alla comunicazione mensile al cliente ed annuale all’Inail dei
numeri utilizzati, di cui non dovrà essere tenuta alcuna registrazione interna.
Per questo
sistema di tenuta del Libro unico del lavoro, è previsto un invio, per via
telematica, all’Inail:
- della
richiesta di autorizzazione ad adottare un sistema di numerazione unitaria per
i datori di lavoro assistiti dei quali dovrà essere inviato anche un elenco
corredato del codice fiscale dei medesimi
- di ogni
variazione intervenuta (acquisizione/cessazione dall’incarico di un datore di
lavoro) entro 30 giorni dall’evento.
A tale
proposito, atteso che per la numerazione unica non è allo stato prevista una
gestione informatizzata da parte dell’Istituto, si fa riserva di successive
istruzioni tecniche, anche in merito alle comunicazioni che dovranno inoltrare
entro la fine del periodo transitorio i soggetti già autorizzati alla
numerazione unitaria, appena sarà predisposta la procedura telematica.
Infine, in riferimento al
Libro unico del lavoro, a supporto dell’operatività delle Sedi e dei funzionari
di vigilanza dell’Istituto è stata già inviata con nota dell’8.9.2008 della
scrivente Direzione la tabella delle nuove
sanzioni amministrative formali.