INPS - GESTIONE SEPARATA - LAVORATORE ISCRITTO AD ENTE PREVIDENZIALE STRANIERO - IRRILEVANZA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA - INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

In risposta ad un interpello, il Ministero del Lavoro chiarisce che non è rilevante per il diritto italiano l’iscrizione del lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria presso un Paese estero quando il medesimo soggetto risulti iscritto alla Gestione Separata dell’Inps, ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta pari al 17% prevista, a partire dal 1° gennaio 2008, dall’art. 1, comma 79, della L. n. 247/07.

L’interpello in parola indagava la possibilità di fruire dell’aliquota contributiva ridotta, di cui alla L. n. 247/2007, nell’ipotesi di iscrizione del lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria straniero, assimilando tale fattispecie all’iscrizione presso altre forme di assicurazione obbligatorie richiesta dalla legge quale condizione per l’applicazione dell’aliquota di che trattasi.

La risposta del Ministero del lavoro si fonda su una dettagliata disamina dei principi posti alla base del diritto internazionale privato, con particolare riferimento al principio di territorialità sancito dalla L. n. 218/95.

Secondo tale principio, la legge che regola le obbligazioni derivanti da contratto di lavoro è quella del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, così come la legge applicabile alle obbligazioni derivanti dalla legge (es. le obbligazioni previdenziali) è quella del luogo ove avviene il fatto da cui deriva l’obbligazione.

Da ciò deriva l’irrilevanza di eventuali prestazioni svolte presso stati stranieri ai fini dell’applicazione della normativa italiana, salvo l’esistenza di regole pattizie tra gli Stati che deroghino a tale principio.

Ne consegue che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 17%, le varie attività legate all’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e alle altre forme obbligatorie devono svolgersi nel territorio italiano, non rilevando pertanto in alcun modo l’iscrizione del lavoratore, che svolga prestazioni lavorative anche all’estero ad un relativo sistema di previdenza obbligatoria.