DECRETO BERSANI - LEGGE N. 248/2006 - SANZIONI PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI - MESSAGGIO INPS del 17 SETTEMBRE 2008

 

Il c.d. Decreto Bersani (cfr. Not. n. 8-9/2006) ha inasprito le sanzioni previste nel caso di impiego di lavoratori irregolari, prevedendo che:

- ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla disciplina in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore. Tale importo viene maggiorato di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

- l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Il comma 7 dell’ art. 36-bis del Decreto Bersani ha inoltre attribuito alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio il potere, già proprio dell’Agenzia delle Entrate, di irrogare la predetta sanzione amministrativa ed ha escluso, nei confronti della stessa, l’applicazione della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Successivamente, l’art. 1, comma 54, della Legge n. 247/2007 (cfr. not. 1/2008), ha inserito, nell’art. 36-bis, il comma 7-bis, ai sensi del quale, per le violazioni constatate prima del 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 248/2006), la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa in commento resta confermata in capo all’Agenzia delle Entrate.

In riferimento alla menzionata normativa, con messaggio n. 20551 del 17 settembre 2008, l’Inps ha diramato le precisazioni di propria competenza.

Si ricorda che le disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 7, della L. n. 248/2006 sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 29 del 28 settembre 2006  (cfr. Not. n. 10/2006 e Not. n. 8-9/2007) e lettera circolare del 4 luglio 2007.

In merito alla predetta norma, l’Inps e l’Inail hanno fornito istruzioni operative, rispettivamente, con circolari n. 111 del 13 ottobre 2006 e n. 45 del 23 ottobre 2006 (cfr. Not. n. 11/2006).

 

Organo competente all’irrogazione della sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori irregolari

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 36-bis, comma 7-bis, del D.L. n. 223/2006, l’Istituto con il messaggio 20551/2008 osserva che, ai fini dell’individuazione dell’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa di cui trattasi, rileva il momento della constatazione dell’illecito, anziché quello della commissione del fatto. Pertanto:

- per gli illeciti constatati prima del 12 agosto 2006 e per i quali non sia ancora stata comminata la sanzione, il compito di irrogarla spetta all’Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

- invece, per tutti gli illeciti constatati dal 12 agosto 2006 in poi, la competenza spetta alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in relazione alla sede del trasgressore, ovvero, se quest’ultimo opera in più province, alla Direzione Provinciale del Lavoro della sede accentrante.

Il messaggio in esame fa quindi presente che gli illeciti rilevati dagli Enti previdenziali nel corso di accertamenti ispettivi o in sede amministrativa devono essere comunicati all’organo competente ai sensi delle precisazioni su esposte.

 

Sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi

Come accennato, l’art. 36-bis del D.L. n. 223/06, al comma 7, prevede una soglia minima (pari a 3.000 euro) per le sanzioni civili dovute per l’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.

Al riguardo, l’Inps sottolinea che, anche in questo caso, le sanzioni civili da comminare sono quelle vigenti al momento dell’accertamento; quindi, per ogni lavoratore trovato “in nero” nel corso di un accertamento eseguito dopo l’11 agosto 2006, trova sempre applicazione la sanzione stabilita per l’evasione contributiva, con un importo minimo di 3.000 euro.

Nell’ipotesi in cui la situazione di evasione sia già cessata prima del 12 agosto 2006, la sanzione civile deve essere determinata secondo le norme in vigore anteriormente alla L. n. 248/2006 e, pertanto, senza l’applicazione del limite minimo di 3.000 euro.

Laddove la situazione di evasione si sia protratta oltre l’11 agosto 2006, anche per un solo giorno, e sia poi cessata prima di un accertamento ispettivo o d’ufficio, la sanzione civile deve essere quantificata in misura non inferiore a 3.000 euro per ogni lavoratore, ancorché già regolarizzato al momento dell’ispezione.

L’Inps ricorda che le sanzioni civili sono commisurate al tempo di durata dell’omissione e si fermano soltanto alla data del pagamento.

Ne consegue che, qualora per effetto del trascorrere del tempo il calcolo delle sanzioni civili superi, per il lavoratore interessato, l’importo di 3.000 euro, le Sedi dell’Istituto dovranno richiedere la maggiore somma.