DECRETO BERSANI - LEGGE N. 248/2006 - SANZIONI PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI
IRREGOLARI - MESSAGGIO INPS del 17 SETTEMBRE 2008
Il c.d.
Decreto Bersani (cfr. Not. n. 8-9/2006) ha inasprito le sanzioni previste nel
caso di impiego di lavoratori irregolari, prevedendo che:
- ferma
restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla disciplina in vigore,
l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a
12.000 euro per ciascun lavoratore. Tale importo viene maggiorato di euro 150
per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- l’importo
delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi
riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria non può essere inferiore a 3.000 euro, a
prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Il comma 7
dell’ art. 36-bis del Decreto Bersani ha inoltre attribuito alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio il potere, già proprio
dell’Agenzia delle Entrate, di irrogare la predetta sanzione amministrativa ed
ha escluso, nei confronti della stessa, l’applicazione della procedura di
diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Successivamente, l’art. 1,
comma 54, della Legge n. 247/2007 (cfr. not. 1/2008), ha inserito, nell’art.
36-bis, il comma 7-bis, ai sensi del quale, per le violazioni constatate prima
del 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 248/2006), la
competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa in commento resta
confermata in capo all’Agenzia delle Entrate.
In
riferimento alla menzionata normativa, con messaggio n. 20551 del 17 settembre
2008, l’Inps ha diramato le precisazioni di propria competenza.
Si ricorda
che le disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 7, della L. n. 248/2006
sono state illustrate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 29 del 28
settembre 2006 (cfr. Not. n. 10/2006 e
Not. n. 8-9/2007) e lettera circolare del 4 luglio 2007.
In merito
alla predetta norma, l’Inps e l’Inail hanno fornito istruzioni operative, rispettivamente,
con circolari n. 111 del 13 ottobre 2006 e n. 45 del 23 ottobre 2006 (cfr. Not.
n. 11/2006).
Organo
competente all’irrogazione della sanzione amministrativa per l’impiego di
lavoratori irregolari
Tenuto conto
di quanto stabilito dall’art. 36-bis, comma 7-bis, del D.L. n. 223/2006,
l’Istituto con il messaggio 20551/2008 osserva che, ai fini dell’individuazione
dell’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa di cui trattasi,
rileva il momento della constatazione dell’illecito, anziché quello della
commissione del fatto. Pertanto:
- per gli
illeciti constatati prima del 12 agosto 2006 e per i quali non sia ancora stata
comminata la sanzione, il compito di irrogarla spetta all’Agenzia delle Entrate
secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.
472;
- invece,
per tutti gli illeciti constatati dal 12 agosto 2006 in poi, la competenza
spetta alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in
relazione alla sede del trasgressore, ovvero, se quest’ultimo opera in più
province, alla Direzione Provinciale del Lavoro della sede accentrante.
Il messaggio
in esame fa quindi presente che gli illeciti rilevati dagli Enti previdenziali
nel corso di accertamenti ispettivi o in sede amministrativa devono essere
comunicati all’organo competente ai sensi delle precisazioni su esposte.
Sanzioni
civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi
Come
accennato, l’art. 36-bis del D.L. n. 223/06, al comma 7, prevede una soglia
minima (pari a 3.000 euro) per le sanzioni civili dovute per l’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa.
Al riguardo,
l’Inps sottolinea che, anche in questo caso, le sanzioni civili da comminare
sono quelle vigenti al momento dell’accertamento; quindi, per ogni lavoratore
trovato “in nero” nel corso di un accertamento eseguito dopo l’11 agosto 2006,
trova sempre applicazione la sanzione stabilita per l’evasione contributiva,
con un importo minimo di 3.000 euro.
Nell’ipotesi
in cui la situazione di evasione sia già cessata prima del 12 agosto 2006, la
sanzione civile deve essere determinata secondo le norme in vigore
anteriormente alla L. n. 248/2006 e, pertanto, senza l’applicazione del limite
minimo di 3.000 euro.
Laddove la
situazione di evasione si sia protratta oltre l’11 agosto 2006, anche per un
solo giorno, e sia poi cessata prima di un accertamento ispettivo o d’ufficio,
la sanzione civile deve essere quantificata in misura non inferiore a 3.000
euro per ogni lavoratore, ancorché già regolarizzato al momento dell’ispezione.
L’Inps
ricorda che le sanzioni civili sono commisurate al tempo di durata
dell’omissione e si fermano soltanto alla data del pagamento.
Ne consegue che, qualora per
effetto del trascorrere del tempo il calcolo delle sanzioni civili superi, per
il lavoratore interessato, l’importo di 3.000 euro, le Sedi dell’Istituto
dovranno richiedere la maggiore somma.