RAPPORTO DI LAVORO - SERVIZI ISPETTIVI E ATTIVITA’ DI VIGILANZA - DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO - 18 SETTEMBRE 2008

 

Il 23 settembre 2008 è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la direttiva del 18 settembre 2008, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che detta i criteri di orientamento dell’azione di vigilanza del personale ispettivo interno e degli Istituti previdenziali.

Di seguito si fornisce una prima illustrazione dei contenuti della direttiva in commento.

 

Conciliazione monocratica

Secondo questi presupposti la Direttiva in parola conferisce all’istituto della conciliazione monocratica preventiva ex art.11 del D.Lgs. n. 124/04 una funzione determinante al fine di privilegiare i tentativi di conciliazione tra il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.

In particolare, si segnala che, conformemente a quanto più volte sollecitato dalle parti sociali dell’edilizia, la Direttiva invita la Direzione Generale dell’Attività ispettiva, al fine di un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili, a tener conto della presenza di forme di controllo sociale, tra le quali sono specificatamente menzionati gli Enti bilaterali; in questo modo dovrà essere riservata una maggiore attenzione alle situazioni in cui siano del tutto assenti controlli o verifiche preventive.

Con l’eliminazione del libro paga e matricola e l’istituzione del libro unico del lavoro, l’azione ispettiva dovrà necessariamente subire un radicale mutamento; gli accessi ispettivi, infatti, piuttosto che essere caratterizzati dalla sistematicità e programmazione, dovranno privilegiare l’emersione e la legalità, anche attraverso azioni di prevenzione e promozione.

Particolare rilievo probatorio, si legge nella nota, acquisirà l’esatta identificazione dei lavoratori, la descrizione dell’attività lavorativa, anche con riferimento all’abbigliamento adottato e alle attrezzature utilizzate.

Pertanto, solo un verbale di primo accesso ben redatto consentirà alle Amministrazioni competenti di sostenere e difendere presso ogni sede l’esito dell’accertamento ispettivo e, nello stesso tempo, al datore di lavoro di conoscere in modo puntuale i fatti su cui verrà investigato, a garanzia del proprio diritto di difesa.

Rientra tra gli obiettivi organizzativi dell’attività di vigilanza la semplificazione della modulistica, nel rispetto della L. n. 689/81 e del D. Lgs. n. 124/04.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Con riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo particolarmente gravose le conseguenze del provvedimento, il ministero raccomanda la massima attenzione nell’adozione discrezionale di tale misura, limitandone l’utilizzo ai soli casi di sussistenza dei requisiti di legge e di effettivo rischio e pericolo per la salute dei lavoratori.

La sospensione potrà essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 dal giorno successivo all’accesso e, in edilizia, dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere utilmente interrotta, a meno che non vi sia un pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, per cui in questo caso la sospensione dovrà essere immediata. 

 

Modalità di accertamento

Le profonde modifiche e semplificazioni, introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito dalla L. n. 133/08, nel campo degli adempimenti formali, suggeriscono come prerogativa della attività ispettiva l’accertamento delle violazioni sostanziali. In tal senso potrà essere utile, nella fase di accesso ispettivo, valorizzare l’esperienza e la sensibilità dell’ispettore e la sua conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui sviluppare anche specifiche attività formative). In tal modo gli attori della vigilanza devono essere in grado di percepire e cogliere, con osservazione attenta ed immediata, quegli aspetti peculiari dell’organizzazione del funzionamento aziendale su cui effettuare e indirizzare i successivi riscontri, anche a livello documentale.

La nota in parola sottolinea che in questa prospettiva, abbandonando ogni logica formalistica del passato, fondata sul numero delle violazioni riscontrate e sulla natura formale delle stesse, sia necessario operare una valorizzazione della qualità della attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a cominciare dalle modalità di espletamento degli accertamenti in taluni ambiti sensibili.

La nota del Dicastero ribadisce che i compiti dell’ispettore del lavoro sono, infatti, tanto la tutela del prestatore di lavoro, quanto la garanzia di una leale concorrenza tra le imprese, che si coniugano certamente con la puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della legalità.

 

Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro

Una particolare attenzione, puntualizza la nota, dovrà essere rivolta alle verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; ai rapporti di lavoro flessibile; all’organizzazione dell’orario di lavoro; ai contratti di appalto e subappalto, al fine di contrastare l’interposizione illecita e fraudolenta di manodopera.

Inoltre dovrà essere mantenuta alta la vigilanza sulle categorie svantaggiate, nonchè sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, la direttiva sottolinea l’importanza delle azioni di prevenzione e promozione che, necessariamente, dovranno coinvolgere le Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento diretto con la Direzione regionale competente per territorio e con la Direzione generale per l’attività ispettiva. Tali azioni si dovranno tradurre in iniziative, con cadenza mensile, anche presso  associazioni di categoria, per la risoluzione di problematiche di carattere generale, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e previdenza.

Sul sito del Collegio, in calce alla presente, è disponibile il testo della direttiva in commento.

 

Direttiva del Ministero del Lavoro - 18 settembre 2008

 

 

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