RAPPORTO DI LAVORO - SERVIZI ISPETTIVI E ATTIVITA’ DI VIGILANZA -
DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO - 18 SETTEMBRE 2008
Il 23 settembre
2008 è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali la direttiva del 18 settembre
Di seguito
si fornisce una prima illustrazione dei contenuti della direttiva in commento.
Conciliazione
monocratica
Secondo
questi presupposti la Direttiva in parola conferisce all’istituto della
conciliazione monocratica preventiva ex art.11 del D.Lgs. n. 124/04 una
funzione determinante al fine di privilegiare i tentativi di conciliazione tra
il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.
In
particolare, si segnala che, conformemente a quanto più volte sollecitato dalle
parti sociali dell’edilizia, la Direttiva invita
Con
l’eliminazione del libro paga e matricola e l’istituzione del libro unico del
lavoro, l’azione ispettiva dovrà necessariamente subire un radicale mutamento;
gli accessi ispettivi, infatti, piuttosto che essere caratterizzati dalla
sistematicità e programmazione, dovranno privilegiare l’emersione e la
legalità, anche attraverso azioni di prevenzione e promozione.
Particolare
rilievo probatorio, si legge nella nota, acquisirà l’esatta identificazione dei
lavoratori, la descrizione dell’attività lavorativa, anche con riferimento
all’abbigliamento adottato e alle attrezzature utilizzate.
Pertanto,
solo un verbale di primo accesso ben redatto consentirà alle Amministrazioni
competenti di sostenere e difendere presso ogni sede l’esito dell’accertamento
ispettivo e, nello stesso tempo, al datore di lavoro di conoscere in modo
puntuale i fatti su cui verrà investigato, a garanzia del proprio diritto di
difesa.
Rientra tra
gli obiettivi organizzativi dell’attività di vigilanza la semplificazione della
modulistica, nel rispetto della L. n. 689/81 e del D. Lgs. n. 124/04.
Sospensione
dell’attività imprenditoriale
Con
riferimento alla sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo
particolarmente gravose le conseguenze del provvedimento, il ministero
raccomanda la massima attenzione nell’adozione discrezionale di tale misura,
limitandone l’utilizzo ai soli casi di sussistenza dei requisiti di legge e di
effettivo rischio e pericolo per la salute dei lavoratori.
La
sospensione potrà essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 dal
giorno successivo all’accesso e, in edilizia, dalla cessazione dell’attività in
corso che non può essere utilmente interrotta, a meno che non vi sia un
pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, per
cui in questo caso la sospensione dovrà essere immediata.
Modalità di
accertamento
Le profonde
modifiche e semplificazioni, introdotte dal D.L. n. 112/08, convertito dalla L.
n. 133/08, nel campo degli adempimenti formali, suggeriscono come prerogativa
della attività ispettiva l’accertamento delle violazioni sostanziali. In tal
senso potrà essere utile, nella fase di accesso ispettivo, valorizzare
l’esperienza e la sensibilità dell’ispettore e la sua conoscenza del mondo
imprenditoriale (materia su cui sviluppare anche specifiche attività
formative). In tal modo gli attori della vigilanza devono essere in grado di
percepire e cogliere, con osservazione attenta ed immediata, quegli aspetti
peculiari dell’organizzazione del funzionamento aziendale su cui effettuare e
indirizzare i successivi riscontri, anche a livello documentale.
La nota in
parola sottolinea che in questa prospettiva, abbandonando ogni logica
formalistica del passato, fondata sul numero delle violazioni riscontrate e
sulla natura formale delle stesse, sia necessario operare una valorizzazione
della qualità della attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a
cominciare dalle modalità di espletamento degli accertamenti in taluni ambiti
sensibili.
La nota del
Dicastero ribadisce che i compiti dell’ispettore del lavoro sono, infatti,
tanto la tutela del prestatore di lavoro, quanto la garanzia di una leale
concorrenza tra le imprese, che si coniugano certamente con la puntuale
repressione degli illeciti, ma anche, e forse soprattutto, con la prevenzione
degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della
legalità.
Verifiche
sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in
partecipazione con apporto di lavoro
Una
particolare attenzione, puntualizza la nota, dovrà essere rivolta alle
verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni
in partecipazione con apporto di lavoro; ai rapporti di lavoro flessibile;
all’organizzazione dell’orario di lavoro; ai contratti di appalto e subappalto,
al fine di contrastare l’interposizione illecita e fraudolenta di manodopera.
Inoltre
dovrà essere mantenuta alta la vigilanza sulle categorie svantaggiate, nonchè
sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, la
direttiva sottolinea l’importanza delle azioni di prevenzione e promozione che,
necessariamente, dovranno coinvolgere le Direzioni provinciali del lavoro, in
un coordinamento diretto con la Direzione regionale competente per territorio e
con la Direzione generale per l’attività ispettiva. Tali azioni si dovranno
tradurre in iniziative, con cadenza mensile, anche presso associazioni di categoria, per la risoluzione
di problematiche di carattere generale, al fine di garantire il rispetto della
normativa in materia di lavoro e previdenza.
Sul sito del Collegio, in
calce alla presente, è disponibile il testo della direttiva in commento.
Direttiva del Ministero
del Lavoro - 18 settembre 2008
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