INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%
PER L’ANNO 2008 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Si scioglie la riserva formulata con
la precedente nota in materia (cfr. Not. n.
8-9/2008), per informare che con circolare n. 89 del 7 ottobre 2008, che qui di
seguito si riepiloga, l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al
fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione
contributiva dell'11,50% prevista per il settore edile e disciplinata dall'art.
29 della legge n.341/95.
La
riduzione in parola spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e non è operante per l’anno 2007.
1)
Nuova disciplina della riduzione contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in
parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in
maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la riduzione dell'11,50% per le
imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile le quali versano i contributi
sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la
riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto
interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi
trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del decreto si applica la
riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli
Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero
nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15
dicembre dell’anno di riferimento.
Per l'anno 2008 è intervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro 24 giugno 2008 che ha
confermato, per il corrente anno, la riduzione nella misura pari all'11,50%.
2)
Istruzioni Inps
L'istituto con la circolare n. 89/2008
ha dettato le necessarie istruzioni per l'applicazione della riduzione in
parola.
Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete,
al momento, per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2008, interessa
tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici
Istat dal 45.11 al 45.45.2.
Il beneficio consiste in una riduzione
contributiva, nella misura dell’11,50%, sulla parte di contribuzione, a carico
dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Per i soli datori di lavoro che hanno
aderito al fondo per la formazione professionale (per l'edilizia si tratta di Fondimpresa), l'Istituto segnala che la riduzione non trova
applicazione neppure sul contributo, versato all'Inps, per tale fondo, pari
allo 0,30%.
La riduzione opera con riferimento ai
soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40
ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività
lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per
quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione
contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità,
contratti di inserimento, ecc.).
Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione
dell'11,50% è necessario che i datori
di lavoro spediscano alla sede Inps territorialmente competente lo specifico
modello di dichiarazione predisposto dell'Inps, allegato nella circolare in
commento. A tale autocertificazione, che si consiglia di inviare
tramite raccomandata a.r., deve essere allegata la
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L'Istituto ha sottolineato che l'invio
della autocertificazione è vincolante ai fini
dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento. Nel caso in cui venga
accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al
recupero delle somme indebitamente fruite.
Il fac-simile è pubblicato in calce
alla presente nota.
Si ricorda, inoltre, che entro il
prossimo 31 ottobre 2008 dovrà essere spedito alla sede Inps competente anche
il modello SC37 - Durc Interno (cfr. Not. nn. 5 e 6/2008 e suppl. n. 1 al Not.
n. 8-9/2008).
Questi due adempimenti, necessari per
poter beneficiare della riduzione in parola, sono finalizzati a consentire
all'Istituto di verificare che il datore di lavoro richiedente l'agevolazione:
- non abbia riportato condanne passate
in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Si tratta di un requisito introdotto dal c.d. Decreto Bersani (Legge n.
248/2006);
- rispetti il contratto collettivo e
sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Modalità operative
Le istruzioni prevedono che per le operazioni
di conguaglio i datori di lavoro interessati dovranno:
- calcolare l’importo complessivo del
beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia ed
esporlo nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;
- determinare l'ammontare complessivo
della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di
paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2008”, ed indicarlo nel
quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; tale ultima
operazione dovrà essere effettuata, al più tardi, entro il giorno 16 gennaio
2009.
Si riportano, di seguito, le aliquote
di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per
l'anno 2008.
Aliquota
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008
Imprese
industriali con più di 15 dipendenti
35,58%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,77% base su cui opera la
riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
34,98%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,17%
base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
32,93%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 9,12% base su cui opera la
riduzione contributiva
*:
da dedurre, eventualmente, anche lo 0,30% per le sole imprese iscritte a Fondimpresa.
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