INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2008 - ISTRUZIONI OPERATIVE

Si scioglie la riserva formulata con la precedente nota in materia (cfr. Not. n. 8-9/2008), per informare che con circolare n. 89 del 7 ottobre 2008, che qui di seguito si riepiloga, l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione contributiva dell'11,50% prevista per il settore edile e disciplinata dall'art. 29 della legge n.341/95.

La riduzione in parola spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e non è operante per l’anno 2007.

 

1) Nuova disciplina della riduzione contributiva 11,50%

La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall'anno 2008, la riduzione dell'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile le quali versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del decreto si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.

Per l'anno 2008 è intervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro 24 giugno 2008 che ha confermato, per il corrente anno, la riduzione nella misura pari all'11,50%.

 

 

2) Istruzioni Inps

L'istituto con la circolare n. 89/2008 ha dettato le necessarie istruzioni per l'applicazione della riduzione in parola.

 

Ambito e misura della riduzione

La riduzione in commento, che compete, al momento, per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2008, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva, nella misura dell’11,50%, sulla parte di contribuzione, a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i soli datori di lavoro che hanno aderito al fondo per la formazione professionale (per l'edilizia si tratta di Fondimpresa), l'Istituto segnala che la riduzione non trova applicazione neppure sul contributo, versato all'Inps, per tale fondo, pari allo 0,30%.

La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.

Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

 

Requisiti per accedere alla riduzione

Per poter godere della riduzione dell'11,50% è necessario che i datori di lavoro spediscano alla sede Inps territorialmente competente lo specifico modello di dichiarazione predisposto dell'Inps, allegato nella circolare in commento. A tale autocertificazione, che si consiglia di inviare tramite raccomandata a.r., deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto ha sottolineato che l'invio della autocertificazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Il fac-simile è pubblicato in calce alla presente nota.

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 31 ottobre 2008 dovrà essere spedito alla sede Inps competente anche il modello SC37 - Durc Interno (cfr. Not. nn. 5 e 6/2008 e suppl. n. 1 al Not. n. 8-9/2008).

Questi due adempimenti, necessari per poter beneficiare della riduzione in parola, sono finalizzati a consentire all'Istituto di verificare che il datore di lavoro richiedente l'agevolazione:

- non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Si tratta di un requisito introdotto dal c.d. Decreto Bersani (Legge n. 248/2006);

- rispetti il contratto collettivo e sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Modalità operative

Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro interessati dovranno:

- calcolare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia ed esporlo nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;

- determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2008”, ed indicarlo nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; tale ultima operazione dovrà essere effettuata, al più tardi, entro il giorno 16 gennaio 2009.

Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2008.

 

Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008

Imprese industriali con più di 15 dipendenti

35,58%* - 23,81% (Fondo pensioni) =               11,77% base su cui opera la riduzione                                                                                    contributiva

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

34,98%* - 23,81% (Fondo pensioni) =               11,17% base su cui opera la riduzione                                                                                    contributiva

Imprese artigiane

32,93%* - 23,81% (Fondo pensioni) =               9,12% base su cui opera la riduzione                                                                                       contributiva

 

 

*: da dedurre, eventualmente, anche lo 0,30% per le sole imprese iscritte a Fondimpresa.

 

 

Modello di dichiarazione Inps

 

 

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