TASSE
AUTOMOBILISTICHE - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE IN CASO DI
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI
(Min.
finanze, Ris. 11/2/99, n. 20/E)
In
caso di trasferimento della proprietà di un autoveicolo, le tasse
automobilistiche sono dovute dall'acquirente, nei cui confronti il termine di
prescrizione per il recupero del tributo comincia a decorrere dal giorno
successivo all'accertamento dell'effettivo debitore da parte dell'Ufficio competente,
a seguito della produzione di idonea documentazione.
L'iscrizione
al PRA ha, infatti, valore di presunzione semplice della titolarità del
veicolo, che può essere vinta da documenti di data certa che provino il
trasferimento (cfr. Cass. n. 10794/1997).
DIPARTIMENTO
ENTRATE
Risoluzione
n.20 del 11/2/99
Codesta
Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia ha chiesto parere sul termine
prescrizionale dell'azione di accertamento in materia di tasse
automobilistiche, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dall'art.
17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Tale
normativa, nel riformulare l'art. 94 del codice della strada, prevede l'esonero
dal pagamento delle tasse automobilistiche in presenza di documentazione,
avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giuridico. In tale
evenienza, ovvero in caso di annullamento, da parte degli uffici competenti,
dell'atto di accertamento o dell'atto di riscossione coattiva del tributo per
comprovata cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità
dell'autoveicolo, l'azione accertatrice deve essere esperita nei confronti
dell'effettivo debitore.
Il
termine prescrizionale per il recupero delle tasse automobilistiche, per
effetto dell'iscrizione dell'autoveicolo nei pubblici registri, come stabilito
dall'art. 5, comma 51, della legge n. 53 del 28 febbraio 1983, modificata dalla
legge n. 60 del 7 marzo 1986, è di tre anni a decorrere da quello successivo a
quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Il
quadro normativo in materia, come già ricordato, è stato profondamente innovato
dal nuovo testo dell'art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada), riformulato dall'art. 17, comma 18, della legge n. 449
del 1997. Tale disposizione e la conseguente circolare n. 122/E dell'11.5.98 di
questa Direzione Centrale hanno recepito l'indirizzo della S.C. di Cassazione,
I sez. Civ., sent. n. 10794/97 del 29.5.97, secondo il quale l'iscrizione di
beni mobili al pubblico registro automobilistico ha valore di presunzione
semplice ed ha la funzione di agevolare l'accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria delle relative situazioni di proprietà o di
possesso.
In
tale ottica il comma 7 del nuovo art. 94 del codice della strada prevede l'esonero
dal pagamento delle tasse automobilistiche nell'ipotesi di "sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti", con la conseguenza che, in caso di
trasferimento dell'autoveicolo, continuando a sussistere il presupposto per
l'applicazione del tributo, questo è dovuto dall'acquirente, nei cui confronti
il termine di prescrizione per il recupero delle tasse comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del c.c.), cioè da
quello successivo all'accertamento da parte dell'ufficio competente
dell'effettivo debitore, a seguito della produzione dell'idonea documentazione.