Autotrasporto - nuovi adempimenti per autisti e
imprese
(D.Lgs. n. 144/2008 )
Il D.Lgs. n. 144/2008 entrato in vigore il 2
ottobre 2008 dà attuazione alla direttiva comunitaria 2006/22 la quale,
nell’ottica già perseguita con l’introduzione del cronotachigrafo, di
assicurare il rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e riposi
giornalieri/settimanali prevede il rafforzamento delle operazioni di controllo
da parte delle forze dell’ordine al fine di prevenire le infrazioni e reprimere
gli abusi relativamente alle attività di trasporto merci su strada.
Il Decreto stabilisce che i controlli
dovranno essere effettuati non solo su strada ma anche presso le imprese: essi
riguardano l’attività di trasporto svolta con automezzi già soggetti alla disciplina
dei regolamenti CE 3820/85, 3821/85 e 561/06 (cronotachigrafo) che contengono
una serie di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e il
miglioramento delle condizioni di lavoro.
Si segnala in particolare (art. 9)
l’introduzione di un ulteriore adempimento a carico degli autotrasportatori e
degli autisti i quali dovranno tenere a bordo del veicolo, al fine di poterlo
esibire per un eventuale controllo, un apposito modulo dove devono essere
indicate le assenze effettuate nei 28 giorni precedenti dovute esclusivamente a
ferie, malattia o guida di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo.
Poichè tale
modulo non prevede come opzione alternativa quella dello svolgimento di ‘’altre
mansioni” ipotesi che, nella pratica del settore edile, può essere piuttosto
frequente, si suggerisce che gli autisti tengano con sè
una copia del contratto individuale di lavoro o dell’ultima busta paga dove
figura la qualifica posseduta e la descrizioni delle
mansioni svolte.
Quanto al modulo relativo alle assenze, date
le scarne informazioni fornite al riguardo dalla norma, pare di poter dedurre
che esso debba essere compilato da parte dell’impresa e sottoscritto dal
conducente ogni qual volta si sia verificato un periodo di assenza dal lavoro
per uno dei motivi sopra elencati.
Il modulo, che deve essere riempito a
macchina e consegnato prima dell’inizio
delle operazioni di trasporto, va custodito da parte dell’autista insieme alle
registrazioni del cronotachigrafo.
Decorsi i 28 giorni il modulo andrà
riconsegnato all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per
almeno un anno.
Al conducente o all’impresa che non ha con sè ovvero che tiene in modo
incompleto o alterato il modulo può essere applicata una
sanzione amministrativa da un minimo di
euro 143 a un massimo di euro 570.