IN GAZZETTA UFFICIALELE MISURE PER AFFRONTARE IL “CARO-PREZZI” DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE VERIFICATOSI NEL 2008 - ADEGUAMENTO PER I RINCARI OLTRE L’8% - D.L. 162/2008
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre il decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, in vigore da tale data, relativo agli ‘’Interventi urgenti in materia di
adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione
degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del
1997’’.
L’articolo 1 del decreto-legge, che
interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, illustra
le ‘’Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi” di quei
materiali da costruzione che hanno subìto aumenti. Tali disposizioni mirano non
solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra Stazioni appaltanti e imprese
appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni
di detti materiali, ma pure ad evitare un eventuale blocco nella
realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo
sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano
dell’occupazione.
Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per fronteggiare il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali
verificatosi nel corso del solo anno
2008, rileverà entro il 31 gennaio 2009,
con proprio decreto, le
variazioni percentuali su base
annuale, in aumento
o in diminuzione, superiori all’8% del prezzo dei materiali più significativi
impiegati nella costruzione dell’opera.
Nei limiti delle risorse disponibili,
per detti materiali si procederà alla compensazione, in aumento
o in diminuzione, determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede
l’8% del prezzo di ogni materiale
impiegato limitatamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno
2008, nella quantità che sarà accertata dal direttore dei lavori.
Come anzidetto, il summenzionato
Dicastero rileverà - entro il 31 gennaio
2009, con proprio decreto - le variazioni percentuali, in aumento
o in diminuzione, superiori all’8%.
Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione in
G.U. del decreto ministeriale:
- per le variazioni in diminuzione, il responsabile del procedimento
accerterà d’ufficio, con proprio provvedimento, il credito della Stazione
appaltante e procederà ad eventuali recuperi;
- per le variazioni in aumento, a pena di decadenza in caso di
inosservanza di detto termine, l’appaltatore dovrà presentare istanza di
compensazione alla Stazione appaltante
che indennizzerà l’impresa prelevando fondi all’interno del quadro economico
dell’opera che ha subìto l’aumento
oppure, nel caso questi si siano rivelati insufficienti, rimodulando gli
altri lavori contenuti nell’elenco annuale, a decorrere dalla programmazione
triennale 2009-2011 (e cioè ridimensionando o cancellando opere ritenute non
prioritarie).
Qualora il ricorso della Stazione
appaltante ai propri fondi o alla rimodulazione dei lavori e delle risorse sia
risultato ancora insufficiente, si potrà attingere al ‘’Fondo per
l’adeguamento prezzi”, (300
milioni di euro per l’anno
2009, sottratti al FAS - ‘’Fondo per le aree sottosviluppate”) istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con proprio
decreto, ne stabilirà le modalità di
utilizzo.
L’Ance ha ottenuto che detto fondo
sia messo a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti (Regioni, Province,
Comuni, Enti locali) - con la sola esclusione dei concessionari - e non solo
delle Amministrazioni centrali e che vengano garantiti a tutte le imprese di
costruzione, piccole, medie e grandi sia l’accesso al fondo stesso, sia la
proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
Si sottolinea inoltre che:
- la compensazione non potrà aver
luogo qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un
ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’appaltatore.
- per le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, dei
prezzi dei materiali da
costruzione più significativi,
antecedenti all’anno 2008,
già rilevate dai decreti ministeriali, continua ad
applicarsi la vigente disciplina.
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La compensazione introdotta da detto
articolo 1 è al momento l’unica strada praticabile per tentare di ottenere un
ristoro degli aumenti verificatisi nel 2008.
Tuttavia, non è il meccanismo a
regime che l’Ance, di concerto con le altre Organizzazioni firmatarie di un
documento al Ministro Matteoli, aveva fortemente richiesto al Governo. Si
ritiene pertanto necessario sollecitare nuovamente al tavolo tecnico di
confronto istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Si pubblica di seguito il testo
dell’articolo 1 del D.L. 162/2008.
DECRETO-LEGGE
23 ottobre 2008, n. 162
Interventi
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di
sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca
professionale, nonchè di finanziamento delle opere
per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed
Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.
(G.U.
n. 249 del 23/10/2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per
il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra
stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni
materiali da costruzione, al fine di
evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con
pesanti ricadute anche di ordine
occupazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare
disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, finalizzate
alla promozione dello sviluppo economico con
specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell’autotrasporto,
dell’agricoltura e della pesca
professionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e
per la definizione degli adempimenti
tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia
di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti
repentini dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione verificatisi nell’anno 2008, in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4,
5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti rileva entro il 31 gennaio
2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione,
superiori all’otto per cento, relative
all’anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di
cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione è determinata
applicando la percentuale di variazione
che eccede l’otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1,
impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nell’anno 2008, nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.
4. Per variazioni in aumento, a pena
di decadenza, l’appaltatore presenta
alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma
1. Per variazioni in diminuzione, la
procedura è avviata d’ufficio dalla
stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con
proprio provvedimento il credito della
stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per variazioni in aumento, le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma,
un ritardo nell’andamento dei lavori
addebitabile all’appaltatore.
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5
non si applicano per i materiali da
costruzione oggetto di pagamento ai sensi
dell’articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Per le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all’anno 2008, già rilevate dai
decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, continua ad applicarsi la
disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
8. Alle compensazioni si fa fronte
nei limiti delle risorse e con le
modalità indicate all’articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle
risorse di cui al comma 8, le compensazioni
in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione
dei lavori e delle relative risorse
presenti nell’elenco annuale di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni. A tale
fine le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all’applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 163
del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle
risorse di cui ai commi 8 e 9, alla
copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.
11. Per le finalità di cui al comma
10, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l’adeguamento prezzi con una
dotazione di 300 milioni di euro per
l’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli
effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente
incrementato, in termini di sola cassa,
di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per
la piccola, media e grande impresa di
costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle
risorse.