IN GAZZETTA UFFICIALELE MISURE PER AFFRONTARE IL “CARO-PREZZI” DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE VERIFICATOSI NEL 2008 - ADEGUAMENTO PER I RINCARI OLTRE L’8% - D.L. 162/2008

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, in vigore da tale data, relativo agli ‘’Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed  Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997’’.

L’articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, illustra le ‘’Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi” di quei materiali da costruzione che hanno subìto aumenti. Tali disposizioni mirano non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni di detti materiali, ma pure ad evitare un eventuale blocco  nella  realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell’occupazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, per  fronteggiare il repentino  aumento del prezzo di alcuni materiali verificatosi  nel corso del solo anno 2008, rileverà  entro il 31 gennaio  2009,  con  proprio decreto, le variazioni percentuali su base  annuale,  in  aumento  o in diminuzione, superiori all’8% del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell’opera.

Nei limiti delle risorse disponibili, per detti materiali si procederà alla compensazione, in  aumento  o  in  diminuzione, determinata applicando la percentuale di variazione  che  eccede  l’8% del  prezzo di ogni materiale impiegato limitatamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2008, nella quantità che sarà accertata dal direttore dei lavori.

Come anzidetto, il summenzionato Dicastero rileverà - entro il 31 gennaio  2009, con proprio decreto - le variazioni percentuali, in  aumento  o in diminuzione, superiori all’8%.

Entro trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale:

- per le variazioni in  diminuzione, il responsabile del procedimento accerterà d’ufficio, con proprio provvedimento, il credito della Stazione appaltante e procederà ad eventuali recuperi;

- per le variazioni  in aumento, a pena di decadenza in caso di inosservanza di detto termine, l’appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla Stazione  appaltante che indennizzerà l’impresa prelevando fondi all’interno del quadro economico dell’opera che ha subìto l’aumento  oppure, nel caso questi si siano rivelati insufficienti, rimodulando gli altri lavori contenuti nell’elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 (e cioè ridimensionando o cancellando opere ritenute non prioritarie).

Qualora il ricorso della Stazione appaltante ai propri fondi o alla rimodulazione dei lavori e delle risorse sia risultato ancora insufficiente, si potrà attingere al ‘’Fondo  per  l’adeguamento  prezzi”, (300 milioni di euro  per  l’anno  2009, sottratti al FAS - ‘’Fondo per le aree sottosviluppate”) istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con proprio decreto, ne stabilirà  le modalità di utilizzo.

L’Ance ha ottenuto che detto fondo sia messo a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti (Regioni, Province, Comuni, Enti locali) - con la sola esclusione dei concessionari - e non solo delle Amministrazioni centrali e che vengano garantiti a tutte le imprese di costruzione, piccole, medie e grandi sia l’accesso al fondo stesso, sia la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.

 

Si sottolinea inoltre che:

- la compensazione non potrà aver luogo qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma,  un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’appaltatore.

- per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei  prezzi  dei materiali  da  costruzione  più significativi, antecedenti  all’anno  2008,  già  rilevate  dai decreti ministeriali, continua ad applicarsi  la vigente  disciplina.

 

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La compensazione introdotta da detto articolo 1 è al momento l’unica strada praticabile per tentare di ottenere un ristoro degli aumenti verificatisi nel 2008.

Tuttavia, non è il meccanismo a regime che l’Ance, di concerto con le altre Organizzazioni firmatarie di un documento al Ministro Matteoli, aveva fortemente richiesto al Governo. Si ritiene pertanto necessario sollecitare nuovamente al tavolo tecnico di confronto istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 1 del D.L. 162/2008.

 

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

(G.U. n. 249 del 23/10/2008)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare  disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra  stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei  rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al  fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti  infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche  di ordine occupazionale; 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di  emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i  limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di  Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con  specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei  settori, in particolare, dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della  pesca professionale; 

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare  disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande  evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli  adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria,  colpite dagli eventi sismici del 1997; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro  dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche agricole alimentari e forestali; 

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. 

Disposizioni in materia

di adeguamento dei prezzi

 

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni  materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2008, in deroga a  quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il  31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su  base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per  cento, relative all’anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione più significativi. 

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a  compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai  commi 8, 9 e 10. 

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di  variazione che eccede l’otto per cento al prezzo dei singoli  materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle  lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2008, nelle quantità  accertate dal direttore dei lavori. 

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore  presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.  Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio  dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;  il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il  credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi. 

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia  accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei  lavori addebitabile all’appaltatore. 

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i  materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi  dell’articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, e successive modificazioni. 

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei  singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi,  precedenti all’anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali  adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad  applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e  5. 

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con  le modalità indicate all’articolo 133, comma 7, del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le  compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni  aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle  relative risorse presenti nell’elenco annuale di cui all’articolo 128  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici  provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla  programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei  soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del citato decreto  legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati  dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai  commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla  concorrenza dell’importo di 300 milioni di euro, con le modalità di  cui al comma 11. 

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un  Fondo per l’adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di  euro per l’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante  riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per  le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per  l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza  pubblica. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini  di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento  prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e  grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità, per gli  aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.