APPALTI PUBBLICI - LA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IN SEDE DI GARA SI PUO’ RENDERE SE IL DURC E’ POSITIVO
(Consiglio
di Stato, Sezione V del 17/10/2008 n. 5096)
1.
Circa le modalità di accertamento del requisito della regolarità contributiva,
non si può non tener conto che attualmente il nostro ordinamento affida un
ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato
dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell’art.2 del d.l. 25
settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22
novembre 2002, n. 266 e dell’art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto
1996, n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003,
n.276 (sul ruolo e l’importanza nella disciplina degli appalti pubblici del
predetto certificato di regolarità contributiva vedasi : Cons. Stato , V, 1
agosto 2007 n. 4273).Il che significa che lo strumento principale per ogni
accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la predetta
certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente
normativa in materia contenuta nell’art.75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve
considerarsi ormai superata.
2.Nel
settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti
dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla
concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in
materia , debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad
esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione
sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi
previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o
per una rateizzazione.
3.
Quanto poi alla necessità che l’infrazione debba essere debitamente accertata
deve ritenersi che tale sia l’infrazione che sia stata accertata dai competenti
organi previdenziali, salva l’ipotesi che sia stato promossa dal soggetto
interessato azione dinanzi all’autorità giudiziaria per contestarne le
risultanze. Del resto, in conformità ai suesposti principi si è espressa anche
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n.13/2003
in data 15 luglio 2003, al paragrafo II lett.E , sia
per quanto riguarda il soggetto preposto all’accertamento, sia per quel che
concerne la gravità del mancato versamento dei contributi, indipendentemente
dall’importo.
...omissis...
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La società appellante contesta la
legittimità della sua esclusione dalla gara in questione (disposta, dopo
l’aggiudicazione provvisoria in suo favore, perché era stata riscontrata la
mancanza del requisito della regolarità contributiva),deducendo i motivi che
possono essere così sintetizzati:
a) la stazione appaltante, in
violazione dell’art. 2 del disciplinare di gara, non avrebbe comunicato
all’appellante l’esito provvisorio della gara né avrebbe richiesto alla stessa
di produrre la documentazione comprovante il requisito della regolarità
contributiva, ma si sarebbe indebitamente rivolta direttamente alla Cassa
Edile;
b) secondo il disciplinare di gara
sarebbe stato comunque obbligo dell’aggiudicataria trasmettere la
certificazione della regolarita contributiva entro
dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della gara;
c) ai sensi dell’art.75, comma 1, lett.e) del D.P.R. 21.12.1999. n. 554, ai fini
dell’accertamento del requisito in parola, si sarebbero dovuti utilizzare solo
i dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
d) le infrazioni nella fattispecie
commesse non sarebbero gravi nè debitamente
accertate, come previsto dal citato art.75 del D.P.R. 554/1999 e
l’amministrazione non avrebbe comunque fornito alcuna motivazione sulla
gravità;
3. Con riguardo alle censure
concernenti le modalità di accertamento del requisito della regolarità
contributiva, non si può non tener conto che attualmente il nostro ordinamento
affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva
rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell’art.2 del
d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di
conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell’art. 3 , comma 8, lett. b-bis)
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10 d.lgs.
10 settembre 2003, n.276 (sul ruolo e l’importanza nella disciplina degli
appalti pubblici del predetto certificato di regolarità contributiva vedasi :
Cons. Stato , V, 1 agosto 2007 n. 4273).
Il che significa che lo strumento
principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la
predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la
precedente normativa in materia contenuta nell’art.75 del D.P.R. n. 554 del
1999 deve considerarsi ormai superata.
Del resto, il primo giudice ha ben
evidenziato che anche tale normativa non poteva ritenersi preclusiva di altri
strumenti di accertamento data la delicatezza degli interessi in gioco.
Per quanto concerne le disposizioni
del disciplinare,le stesse, se pur sono espressione della necessaria
collaborazione che deve fornire il privato interessato nell’accertamento dei
requisiti di partecipazione alla gara, non possono intendersi come un divieto
dell’amministarzione di effettuare accertamenti
d’ufficio, utilizzando gli strumenti predisposti a tale specifico fine
dall’ordinamento (come nel caso di specie la certificazione di regolarità
contributiva).
4. Ciò posto, va rilevato che
l’amministrazione aveva acquisito una certificazione della competente Cassa
edile, dalla quale risultava che, alla data di scadenza del termine per
presentazione della domanda (entro la quale doveva essere dichiarato il
possesso dei requisiti di cui all’art.75 D.P.R, n.
554 del 1999, tra cui quello in questione, previsti anche dal bando come requisiti
di partecipazione alla gara) la società interessata non aveva presentato le
denunce per i periodi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre
2003, tanto che si era reso necessario affidare ad un legale l’incarico di
recuperare le somme dovute.
L’appellante, nel richiamare il testo
dell’art.75, comma 1 , lett.e), secondo cui sono
esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che “hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici”, assume nelle censure sopraindicate sub
d) che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una infrazione
grave ( e non vi sarebbe comunque alcuna motivazione sul punto) e debitamente
accertata (in quanto saebbero tali solo quelle
accertate in modo inconfutabile sulla base di sentenze passate in giudicato).
4.1. Al riguardo va rilevato che nel
settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti
dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla
concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in
materia , debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad
esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione
sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi
previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o
per una rateizzazione.
Orbene, nella fattispecie non risulta
sussistere alcuna di tali giustificazioni, in quanto si ricava dagli atti
acquisiti al giudizio che la Cassa ha dovuto richiedere l’emissione di un
decreto ingiuntivo per avere le somme dovute e non contestate e che la società
interessata, senza effettuare alcuna opposizione, ha poi pagato spontaneamente
tali somme ( tale adempimento tardivo non poteva ovviamente far venir meno la precedenta mancanza del requisito di partecipazione).
Non può dunque negarsi che sussisteva
il requisito della “gravità” della infrazione, senza
che ci fosse necessità di alcuna particolare motivazione.
4.2 Quanto poi alla necessità che
l’infrazione dovesse essere debitamente accertata deve ritenersi che tale sia
l’infrazione che sia stata accertata dai competenti organi previdenziali, salva
l’ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, che sia stato promossa dal
soggetto interessato azione dinanzi all’autorità giudiziaria per contestarne le
risultanze.
4.3. Del resto, in conformità ai
suesposti principi si è espressa anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici con la determinazione n.13/2003 in data 15 luglio 2003, al paragrafo
II lett.E , sia per quanto riguarda il soggetto
preposto all’accertamento, sia per quel che concerne la gravità del mancato
versamento dei contributi, indipendentemente dall’importo.
Tale determinazione è stata in verità
invocata altresì dall’appellante a sostegno della sua tesi in ordine alla
necessità di dimostrare mediante idonea motivazione la gravità dell’infrazione,
ma al riguardo è stato fatto riferimento alla parte dedicata all’inosservanza
in genere degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, senza tener conto
che per gli obblighi previdenziali era stata dettata la specifica indicazione
sopra riportata.
5, L’appello deve dunque essere
respinto.
Sussistono sufficienti ragioni, in
considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l’integrale
compensazione tra le parti della spese del grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta , respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.