IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE
PRINCIPALE OLTRE I TERMINI - DETRAIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI
(Risoluzione Agenzia delle
Entrate 14/10/08, n.385/E)
La detrazione del 19% degli
interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto all’asta di un
immobile (che l’ex proprietario si rifiutava di rilasciare) compete anche se il
proprietario l’ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno
dall’acquisto.
Infatti, per poter usufruire
della detrazione è possibile far riferimento, in via analogica, alla disposizione
prevista per l’acquisto di immobili locati, in base alla quale - ai fini
agevolativi - è necessario che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale entro un anno dal rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino,
anziché dal momento dell’acquisto.
L’art. 15,
comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione IRPEF - nella
misura del 19% - degli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti
in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro; quando l’acquisto riguarda
un immobile locato, la detrazione spetta a condizione che:
- entro 3
mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro un
anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Nella
fattispecie, il contribuente ha contratto un c.d. mutuo prima casa per
l’acquisto, ad un’asta giudiziaria, di un immobile da adibire ad abitazione principale, ed è
entrato in possesso dell’immobile a seguito di procedimento esecutivo di
rilascio dell’immobile, esperito nei confronti dell’ex proprietario che si era
rifiutato di rilasciarlo.
Pur trattandosi di un’ipotesi diversa
dall’acquisto di un immobile locato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa
essere comunque applicata in via analogica la previsione dell’art. 15 citato:
pertanto, la detrazione degli interessi pagati in relazione al mutuo contratto
per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per
il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento e che
l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal
rilascio.