STUDI DI SETTORE - FONDATEZZA DELLE RISULTANZE
(Comm. tributaria provinciale
Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 3/10/08, n. 158/1/08)
I risultati desumibili dallo
studio di settore sono un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve
essere verificata indagando la realtà della fattispecie concreta; in pratica,
deve essere verificato se in questa siano identificabili elementi, di natura
sia contabile (ad esempio, la resa produttiva), sia extracontabile (quali
appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di controlli incrociati)
che consentano una ricostruzione - induttiva - del volume d’affari che
concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di settore
rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso. È quindi possibile
procedere alla comparazione con quello dichiarato dall’imprenditore, in tal
modo verificando se tra i due sussistano quelle gravi incongruenze che sono
l’ulteriore condizione necessaria per legittimare l’accertamento.
Senza questa attività di verifica
(totalmente a carico dell’Agenzia delle Entrate) che confermi, che fondi il
risultato dello studio di settore, per tramutarlo in quel tipo di presunzione -
grave, precisa e concordante - richiesta dall’art. 39, D.P.R. n 600/1973, il
semplice risultato matematico-statistico dello studio di settore non rende
legittimo questo tipo di accertamento.