ICI - FABBRICATI NON
ULTIMATI iscritti in catasto
(Corte di Cassazione, sez.V, Sentenza n.24924 del 10/10/08)
L’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI - D.Lgs. 504/1992) si applica con riferimento ai fabbricati iscritti in
catasto, ancorchè risultino in corso di costruzione,
a nulla rilevando la circostanza che gli immobili non siano, in concreto,
utilizzabili, e, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati.
Questo quanto disposto dalla
Corte di Cassazione, sez.V, nella Sentenza n.24924
del 10 ottobre 2008, con un orientamento che suscita perplessità, tenuto conto
del dettato legislativo in materia di ICI, in merito alla fondatezza di un
accertamento subito da un’impresa di costruzioni (che aveva richiesto
l’accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati)
ed avente ad oggetto il mancato versamento dell’ICI, nei periodi d’imposta
precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati.
La
valutazione dei giudici sul caso di specie muove dall’interpretazione delle
disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell’ICI, secondo
cui il presupposto dell’imposta è il possesso, tra l’altro, di “fabbricati”
destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1).
In
particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che
per “fabbricato” si intende “l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere
iscritta in catasto”, con l’ulteriore precisazione che il “fabbricato di nuova
costruzione” è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato.
In tal
ambito, con la citata sentenza n.24924/2008, la Cassazione ha stabilito che:
- sia
l’iscrizione in catasto, sia la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità costituiscono presupposti sufficienti per
qualificare un immobile, ancorchè non ultimato, come
“fabbricato”, nel senso precisato dalla norma e, di conseguenza, per
assoggettare il bene al
tributo;
- per i “fabbricati di nuova
costruzione”, la data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero quella
anteriore di utilizzazione del bene) assume rilievo soltanto nell’ipotesi in
cui l’immobile non sia stato ancora iscritto in catasto, visto che tale è il
presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo.
Pertanto, a parere dei giudici,
non rilevano, ai fini dell’applicabilità dell’ICI sul fabbricato, nè la circostanza che il medesimo non sia stato ultimato (e
non sia, di fatto, utilizzabile), nè l’idoneità
dell’immobile a produrre reddito.
Sulla questione, la Cassazione si
limita, infatti, a ribadire che è consentito ai Comuni unicamente di ridurre,
per un periodo non superiore a tre anni, l’aliquota d’imposta al 4 per mille,
nell’ipotesi di fabbricati realizzati per la vendita e non ceduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e la
vendita di immobili (in base all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992).
L’interpretazione fornita con la
sentenza n.24924/2008 non è condivisibile, e si ritiene, oltretutto, viziata
sotto il profilo giuridico, dal momento che sottopone a tassazione, in via
anticipata, unità immobiliari alle quali, per il fatto di essere ancora in
costruzione, non è possibile attribuire una rendita catastale idonea a
calcolare la base imponibile d’imposta, la quale, in ogni caso, non
rispecchierebbe le reali caratteristiche del fabbricato, fino a quando il
medesimo non sia stato ultimato.
In tale ipotesi, pertanto,
l’unico comportamento che si ritiene legittimo da parte del contribuente è
quello dell’applicabilità della disposizione specificamente prevista per gli
immobili non ultimati (di cui all’art.5, comma 6, del citato D.Lgs. 504/1992),
la quale stabilisce che, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, la base imponibile, ai fini dell’imposta, è data dal valore
dell’area edificabile su cui insiste il fabbricato in corso d’opera, senza
computare il valore di quest’ultimo.