SICUREZZA SUL LAVORO - AUTISTI - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI - SOSTANZE STUPEFACENTI - MODALITA’ OPERATIVE - PROVVEDIMENTO 18
SETTEMBRE 2008
È
stato pubblicato sulla G.U. n. 236 dell’ 8 ottobre 2008 il Provvedimento della
Conferenza Stato Regioni 18 settembre 2008 recante “Procedure per gli
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi”.
Tale
accordo, previsto al comma 2 dell’art. 8 del Provvedimento 30 ottobre 2007
della Conferenza Unificata, definisce ed attiva procedure e misure di sicurezza
rivolte a tutelare l’incolumità del lavoratore stesso e di terze persone, con
l’obiettivo di prevenire primariamente incidenti collegati a mansioni
lavorative a rischio (cfr. Not. n. 12/2007).
A tal
proposito le mansioni a rischio sono, oltre a quelle inerenti le attività di
trasporto, quelle riportate nell’allegato all’Intesa del 30 ottobre 2007. In
edilizia quindi bisogna considerare a rischio i conducenti di apparecchi di
sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie (allegato I lettera f)) e gli addetti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci (allegato I lettera n)).
Il
datore di lavoro trasmette al medico competente, per iscritto, l’elenco dei
lavoratori da sottoporre ad accertamenti, sulla base della lista delle mansioni
a rischio, e lo aggiorna periodicamente e tempestivamente in riferimento ai
nuovi assunti ed ai soggetti che non svolgono più mansioni a rischio.
Entro
30 giorni dal ricevimento dell’elenco il medico stabilisce il cronogramma
definendo date e luogo degli accertamenti (detti di primo livello), in accordo
con il datore di lavoro e considerando la numerosità dei soggetti da
controllare. Entro i 30 giorni suddetti il medico trasmette formalmente al
datore di lavoro il cronogramma ed il datore di lavoro comunica data e luogo
degli accertamenti al lavoratore, con un preavviso di non più di un giorno
dalla data stabilita.
La
comunicazione al medico competente dell’elenco complessivo dei lavoratori che
svolgono le suddette mansioni dovrà essere previsto con frequenza minima
annuale.
Nel
caso di accertamento pre-affidamento della mansione i
lavoratori da adibire alle mansioni considerate a rischio devono essere
sottoposti ad accertamento prima dell’assunzione in servizio intendendo
che la visita non è pre-assuntiva, ma preventiva
post assuntiva, in coerenza con il D. Lgs. 81/08,
da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo
nella mansione specifica a rischio.
L’accertamento
periodico di verifica di idoneità ha una frequenza di norma annuale. Nel caso
di un elevato numero di soggetti da far visitare, il datore di lavoro, nel
rispetto delle procedure e compatibilmente con le esigenze lavorative e di
programmazione aziendale, deve garantire la non prevedibilità da parte dei
lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e allo stesso tempo
escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati.
Oltre
al controllo sanitario periodico, il lavoratore deve essere sottoposto ad
accertamento di idoneità anche quando sussistano indizi o prove sufficienti di
una sua possibile assunzione di sostanze illecite. In tale caso il datore di
lavoro o un suo delegato fa una segnalazione di ragionevole dubbio, in via
cautelativa e riservata, al medico competente che verifica la fondatezza della
segnalazione e, se necessario, attiva gli accertamenti di sua competenza.
Nel
caso in cui si dovesse verificare un incidente alla guida di veicoli o mezzi a
motore durante il lavoro, in caso di ragionevole dubbio, il datore di lavoro
segnala l’evento al medico competente che sottopone il lavoratore ad
accertamento di idoneità.
Un
lavoratore sospeso per esito positivo viene controllato ad intervalli regolari
dopo la sospensione (accertamento di follow up), con
una periodicità almeno mensile con date non programmabili.
Nel
momento di rientro al lavoro nella mansione a rischio, il lavoratore verrà
sottoposto ad un ulteriore accertamento di idoneità ed il medico competente
potrà decidere se applicare per ulteriori 6 mesi un piano di osservazione con
eventuali accertamenti con una frequenza maggiore rispetto a quella
ordinariamente prevista.
Nel
caso di rifiuto del lavoratore, verrà dichiarata dal medico competente
l’impossibilità ad esprimere un giudizio di idoneità per impossibilità
materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari.
Se il
lavoratore non produce una giustificazione documentata e valida sarà sospeso in
via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.
Nel
caso in cui non si presenti per validi e giustificati motivi, debitamente
documentati, dovrà essere riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione
del motivo di impedimento e verrà sottoposto ad accertamenti successivi.
Nel
caso di rifiuto il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per
‘’impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”.
La
negatività degli accertamenti di primo livello comporta il giudizio di idoneità
allo svolgimento della mansione che verrà comunicata per iscritto al datore di
lavoro.
La
positività comporta l’avvio di un iter cosiddetto di secondo livello che
coinvolgerà le strutture sanitarie competenti (SERT), in tutti i casi in cui il
medico competente lo ritenga motivatamente necessario.
Il
lavoratore viene giudicato ‘’temporaneamente inidoneo alla mansione” ed il
datore di lavoro, nel rispetto della dignità e della privacy, lo sospende
temporaneamente dallo svolgimento della mansione a rischio. Al lavoratore viene
comunicata dal medico la possibilità di una revisione del risultato, a proprie
spese, da richiedere entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di
positività.
La
fase di monitoraggio di secondo livello effettuata dal SERT è atta ad accertare
presenza o assenza di tossicodipendenza, rilevando modalità e frequenza di
assunzione delle sostanze. Se l’esito degli accertamenti è positivo, la
struttura lo comunica in forma scritta al medico competente che deve
certificare l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione, informandone
il datore di lavoro che tempestivamente fa cessare dall’espletamento della
mansione il lavoratore interessato.
Qualora
il SERT accerti lo stato di tossicodipendenza, lo comunica, per iscritto, al
datore di lavoro, ed attiva un percorso di riabilitazione. Il lavoratore può
essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell’elenco della mansioni
a rischio, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nel
caso in cui il SERT non accerti tossicodipendenza anche dopo l’esito positivo
del monitoraggio di primo livello, il medico competente può sottoporre ad un
monitoraggio cautelativo per almeno 6 mesi il lavoratore, prima di essere
riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa.
Si
sottolinea che tale procedura generale per il controllo dei lavoratori con
mansioni a rischio è schematizzata
chiaramente nel testo del provvedimento mediante un diagramma a blocchi (cfr.
figura 1).
Tutti
i costi di accertamento previsti dall’accordo in oggetto sono a carico dei
datori di lavoro, mentre le controanalisi sono a carico del lavoratore.
Si
ricorda che, come riportato all’art. 5 comma 9 dell’Intesa della Conferenza
Unificata, al datore di lavoro che non impedisce l’espletamento delle mansioni
a rischio, vengono applicate le sanzioni di cui all’art. 125 comma 4 del DPR n.
309/90 così come modificato dall’art. 27 del D.Lgs.
n. 758/94, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da
cinquemilacento euro a venticinquemilaottocento euro.
Anche
per il lavoratore che non si sottopone al controllo sanitario sono previste
sanzioni. Tali sanzioni erano riferite al D. Lgs.
626/94 (art. 93 comma 1 lettera b): arresto fino a quindici giorni o ammenda da
centotre euro a trecentonove euro) che è stato recentemente abrogato a seguito
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08; pertanto a
tal proposito si attende una precisazione da parte delle amministrazioni
competenti.
Si formula riserva di tornare sull’argomento