INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI
DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DALl’OTTOBRE 2008
La Banca Centrale Europea
ha fissato, nella misura del 3,75% a decorrere dall’8 ottobre 2008, il Tasso
Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps, con circolare n. 92 del 21 ottobre 2008, e l’Inail, con
circolare n. 63 del 16 ottobre 2008, hanno reso noto che, rispettivamente, con
decorrenza 15 e 8 ottobre 2008, la misura del tasso di dilazione, di
differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 9,75% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di ottobre 2008.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 9,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 15
ottobre 2008 per l’Inps e dall’8 ottobre per l’Inail.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal
15 ottobre 2008 per l’Inps e dall’8 ottobre per l’Inail è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 9,25% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).