DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - T.U. SICUREZZA -
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO - RAPPORTI CON LA
DISCIPLINA DELLA PRIVACY - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 41/2008
Il Ministero del Lavoro con
interpello n. 41 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che non contrasta con la
disciplina in materia di privacy l’indicazione della data di nascita del
lavoratore sul cartellino di riconoscimento lavoro (cfr. suppl. n. 4 e n. 5 al Not. n. 7/2006 e Not. n.
8-9/2006).
Il comma 3 dell’art. 36 bis
del c.d. Decreto Bersani, Legge n. 248/06, ha introdotto, a decorrere dal 1º
ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili,
di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro
La circolare ministeriale
n. 29/06 ha chiarito che il cartellino di riconoscimento, oltre alla foto del
lavoratore, deve riportare in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la
data di nascita dello stesso, nonchè il nome o la
ragione sociale dell’impresa datrice di. Al riguardo è stato richiesto al
Ministero del Lavoro se il dato relativo alla data di nascita possa essere
omesso in quanto eccedente rispetto alle finalità perseguite dall’art. 36 bis,
ossia di consentire l’esatta identificazione del lavoratore.
Esclusa in tale circostanza
l’applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del giorno 11 dicembre 2000, avente ad oggetto i cartellini di
riconoscimento utilizzati dal personale che svolge la propria attività a
contatto con l’utenza e rilevato che il diritto alla riservatezza può essere
graduato dal legislatore, il Ministero, con nota, ha confermato che gli
strumenti contenuti nell’art. 36 bis della L. n. 248/06, sono adeguati al
dettato costituzionale e rispondenti agli intenti programmatici del legislatore
che intendono reprimere le forme di lavoro irregolare.
In questo senso, pertanto,
le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 29/06, compreso il dato
relativo alla data di nascita, sono attinenti e rispettano il principio del
trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, poichè
posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonchè
per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.