UFFICI PERIFERICI DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - UNIFICAZIONE - DECRETO DEL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997 è stato pubblicato il regolamento,
adottato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 7
novembre 1996, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'istituzione delle direzioni
regionali e provinciali del lavoro.
Il
provvedimento che si riporta in calce è stato adottato in attuazione della
delega contenuta nell'articolo I, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (provvedimento collegato alla Finanziaria per il 1994), che espressamente
disponeva l'istituzione in ogni regione e provincia di un ufficio periferico
unificato del Ministero del Lavoro, al quale conferire anche le competenze già
attribuite agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando
l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
Il
regolamento in oggetto detta quindi disposizioni di natura organizzativa volte
ad unificare le preesistenti strutture periferiche (Uffici ed Ispettorati) di
livello regionali e provinciale, stabilendo che:
- sono
uffici periferici del Ministero le direzioni regionali del lavoro e le
direzioni provinciali del lavoro.
- La
direzione regionale è istituita in ogni regione, ad eccezione, della Sicilia e
del Trentino-Alto Adige, ed ha sede nella città capoluogo di regione; ciascuna
direzione regionale si articola in tre uffici (settore politiche del lavoro;
settore ispezione del lavoro; ufficio per la gestione delle risorse e per gli
affari generali).
- La
direzione regionale svolge le funzioni già attribuite all'URLMO ed
all'Ispettorato regionale del lavoro, si evidenziano in particolare le funzioni
di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni
provinciali.
- La
direzione provinciale del lavoro è istituita in ogni capoluogo di provincia,
eccezion fatta per le provincie della Sicilia e del Trentino-Alto Adige; per
Aosta, le funzioni attribuite alla direzione provinciale sono svolte dalla
direzione regionale; anche la direzione provinciale del lavoro si articola in
tre uffici (servizio politiche del lavoro; servizio ispezione del lavoro;
ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali).
- La
direzione provinciale svolge le funzioni già attribuite all'UPLMO ed
all'Ispettorato provinciale del lavoro, si evidenziano in particolare le
funzioni di direzione e verifica sull'azione amministrativa in materia di
politica attiva del lavoro e di vigilanza, nonché di promozione, indirizzo e
verifica dell'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura.
La
Direzione Provinciale del lavoro di Brescia è ricompresa tra quelle, di
maggiore importanza, per le quali il Decreto prevede la qualifica dirigenziale
oltre che per il Dirigente ad essa preposto anche per i responsabili del
servizio politiche del lavoro e per il servizio ispezione del lavoro.
Il
regolamento contiene inoltre disposizioni che attengono alla qualifica dei
responsabili delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali e dei
settori e servizi in cui esse si articolano. Tra le previsioni che disciplinano
gli aspetti organizzativi, va in particolare segnalata la norma (art. II, comma
2) che attribuisce al direttore della direzione provinciale la responsabilità
di organizzare le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in
agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.
Con
l'articolo 14 del provvedimento sono state infine abrogate tutte le precedenti
disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della
massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei
recapiti e delle sezioni decentrate.
Si fa
infine riserva di tornare sull'argomento alla luce delle istruzioni che
verranno impartite dal Ministro del Lavoro.
Gazzetta
Ufficiale 22 /1/97, n. 17
Decreto
7 novembre 1996, n. 687
Regolamento
recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e l'istruzione delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALI
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto
l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996;
Sulla
proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;
Vista
l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista
l'intesa con il Ministro del tesoro;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre
1996;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Gli
uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Struttura degli uffici periferici
1. Sono
uffici periferici del Ministero:
a) le
direzioni regionali del lavoro;
b) le
direzioni provinciali del lavoro.
Art. 3
Direzione regionale del lavoro
1. La
direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della
Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessa
tabella A, punti 1 e 2.
2. La
direzione regionale è articolata nei seguenti uffici:
a) settore
politiche del lavoro;
b) settore
ispezione del lavoro;
c) ufficio
per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 4
Competenze della direzione
regionale del lavoro
1. La
direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato
regionale del lavoro.
2. In
particolare, la direzione regionale:
a) svolge
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni
provinciali del lavoro;
b)
assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione
regionale per l'impiego;
c)
provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e
con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i
settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di
lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;
d) cura la
promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;
e)
assicura il servizio di "prevenzione e protezione".
Art. 5.
Direzione provinciale del lavoro
1. La
direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia,
ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella
provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione
regionale del lavoro.
2. La
direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:
a)
servizio politiche del lavoro;
b)
servizio ispezione del lavoro;
c) ufficio
per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 6
Competenze della direzione provinciale
1. La
direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato provinciale del
lavoro.
2. In
particolare, la direzione provinciale:
a) dirige
e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e
di vigilanza;
b) promuove,
indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per il collocamento in agricoltura;
c) svolge
funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;
d)
assicura il servizio di relazioni con il pubblico.
Art. 7
Dirigenza regionale
1. Alla
direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente.
2. Nelle
sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il
settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
Art. 8
Dirigenza provinciale
1. Alla
direzione provinciale del lavoro è preposto un dirigente.
2. Nelle
sedi di cui alla tabella A, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio
politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.
Art. 9
Partecipazione ad organi collegiali
1. La
rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle
norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nonché al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al
dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo può delegarla ad
altro dirigente della medesima direzione.
2. La
rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle
norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al
dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo può delegarla ad
altro dirigente della medesima direzione.
Art. 10
Organizzazione della direzione regionale
1. Il
direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della
direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della
direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore
generale degli affari generali e del
personale.
Art. 11
Organizzazione della direzione provinciale
1. Il
direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della
direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della
direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore
generale degli affari generali e del personale.
2. Con le
modalità di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale
provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il
collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle
specificità locali.
Art. 12
Nomina dei responsabili degli
uffici non dirigenziali
1. I
responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo
dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione
regionale e provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica
funzionale, in possesso di esperienza e capacità professionale adeguate.
2. I
responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione provinciale,
sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale
appartenente all'ottava qualifica funzionale.
Art. 13
Unificazione dei ruoli
1. I ruoli
periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche
funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed
ispettorati del lavoro sono unificati.
Art. 14
Abrogazione di precedenti disposizioni organizzative
1. Sono
abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli
uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro,
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
Tabella
A
UFFICI
DIRIGENZIALI
1. Uffici
regionali con un dirigente preposto e due dirigenti
Nelle sedi
sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il
settore politiche del lavoro;
b) il
settore ispezione del lavoro.
Piemonte:
Torino.
Lombardia:
Milano.
Veneto: Venezia.
Friuli-Venezia
Giulia: Trieste.
Liguria:
Genova.
Emilia-Romagna:
Bologna.
Toscana:
Firenze.
Marche:
Ancona.
Umbria:
Perugia.
Lazio:
Roma.
Abruzzo:
L'Aquila.
Molise:
Campobasso.
Campania:
Napoli.
Puglia:
Bari.
Basilicata:
Potenza.
Calabria:
Reggio Calabria.
Sardegna:
Cagliari.
2. Ufficio
regionale con il solo dirigente preposto.
Valle
d'Aosta: Aosta.
3. Uffici
provinciali con un dirigente preposto e due dirigenti.
Nelle sedi
sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il servizio
politiche del lavoro;
b) il
servizio ispezione del lavoro.
Piemonte:
Torino.
Lombardia:
Bergamo, Brescia, Milano.
Veneto:
Venezia, Verona.
Ligura:
Genova.
Emilia-Romagna:
Bologna, Modena.
Toscana:
Firenze.
Lazio:
Roma.
Campania:
Caserta, Napoli, Salerno.
Puglia:
Bari, Foggia, Legge.
Basilicata:
Potenza.
Calabria:
Cosenza, Reggio Calabria.
Sardegna:
Cagliari.
4. Uffici
provinciali con il solo dirigente preposto.
Piemonte:
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.
Lombardia:
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
Veneto:
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza.
Friuli-Venezia
Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.
Ligura:
Imperia, La Spezia, Savona.
Emilia-Romagna:
Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Toscana:
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Marche:
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
Umbria:
Perugia, Terni.
Lazio:
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
Abruzzo:
Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
Molise:
Campobasso, Isernia.
Campania:
Avellino, Benevento.
Puglia:
Brindisi, Taranto.
Basilicata:
Matera.
Calabria:
Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.
Sardegna:
Nuoro, Oristano, Sassari.UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE - UNIFICAZIONE - DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997 è stato pubblicato il regolamento,
adottato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 7
novembre 1996, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'istituzione delle direzioni
regionali e provinciali del lavoro.
Il
provvedimento che si riporta in calce è stato adottato in attuazione della
delega contenuta nell'articolo I, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (provvedimento collegato alla Finanziaria per il 1994), che espressamente
disponeva l'istituzione in ogni regione e provincia di un ufficio periferico
unificato del Ministero del Lavoro, al quale conferire anche le competenze già
attribuite agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando
l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
Il
regolamento in oggetto detta quindi disposizioni di natura organizzativa volte
ad unificare le preesistenti strutture periferiche (Uffici ed Ispettorati) di
livello regionali e provinciale, stabilendo che:
- sono
uffici periferici del Ministero le direzioni regionali del lavoro e le direzioni
provinciali del lavoro.
- La
direzione regionale è istituita in ogni regione, ad eccezione, della Sicilia e
del Trentino-Alto Adige, ed ha sede nella città capoluogo di regione; ciascuna
direzione regionale si articola in tre uffici (settore politiche del lavoro;
settore ispezione del lavoro; ufficio per la gestione delle risorse e per gli
affari generali).
- La
direzione regionale svolge le funzioni già attribuite all'URLMO ed
all'Ispettorato regionale del lavoro, si evidenziano in particolare le funzioni
di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni
provinciali.
- La
direzione provinciale del lavoro è istituita in ogni capoluogo di provincia,
eccezion fatta per le provincie della Sicilia e del Trentino-Alto Adige; per
Aosta, le funzioni attribuite alla direzione provinciale sono svolte dalla
direzione regionale; anche la direzione provinciale del lavoro si articola in
tre uffici (servizio politiche del lavoro; servizio ispezione del lavoro;
ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali).
- La
direzione provinciale svolge le funzioni già attribuite all'UPLMO ed
all'Ispettorato provinciale del lavoro, si evidenziano in particolare le
funzioni di direzione e verifica sull'azione amministrativa in materia di
politica attiva del lavoro e di vigilanza, nonché di promozione, indirizzo e
verifica dell'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura.
La
Direzione Provinciale del lavoro di Brescia è ricompresa tra quelle, di
maggiore importanza, per le quali il Decreto prevede la qualifica dirigenziale
oltre che per il Dirigente ad essa preposto anche per i responsabili del
servizio politiche del lavoro e per il servizio ispezione del lavoro.
Il regolamento
contiene inoltre disposizioni che attengono alla qualifica dei responsabili
delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali e dei settori e servizi
in cui esse si articolano. Tra le previsioni che disciplinano gli aspetti
organizzativi, va in particolare segnalata la norma (art. II, comma 2) che
attribuisce al direttore della direzione provinciale la responsabilità di
organizzare le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in
agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.
Con
l'articolo 14 del provvedimento sono state infine abrogate tutte le precedenti
disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della
massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e delle
sezioni decentrate.
Si fa
infine riserva di tornare sull'argomento alla luce delle istruzioni che
verranno impartite dal Ministro del Lavoro.
Gazzetta
Ufficiale 22 /1/97, n. 17
Decreto 7
novembre 1996, n. 687
Regolamento
recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e l'istruzione delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALI
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto
l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996;
Sulla
proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;
Vista
l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista
l'intesa con il Ministro del tesoro;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre
1996;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1
Ambito
della disciplina
1. Gli
uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le
disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Struttura
degli uffici periferici
1. Sono
uffici periferici del Ministero:
a) le direzioni
regionali del lavoro;
b) le
direzioni provinciali del lavoro.
Art. 3
Direzione
regionale del lavoro
1. La
direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della
Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessa
tabella A, punti 1 e 2.
2. La
direzione regionale è articolata nei seguenti uffici:
a) settore
politiche del lavoro;
b) settore
ispezione del lavoro;
c) ufficio
per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 4
Competenze
della direzione
regionale
del lavoro
1. La
direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato
regionale del lavoro.
2. In
particolare, la direzione regionale:
a) svolge
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni
provinciali del lavoro;
b)
assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione
regionale per l'impiego;
c)
provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e
con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i
settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di
lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;
d) cura la
promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;
e)
assicura il servizio di "prevenzione e protezione".
Art. 5.
Direzione
provinciale del lavoro
1. La
direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di
provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige.
Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla
direzione regionale del lavoro.
2. La
direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:
a)
servizio politiche del lavoro;
b)
servizio ispezione del lavoro;
c) ufficio
per la gestione delle risorse e per gli affari generali.
Art. 6
Competenze
della direzione provinciale
1. La
direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato
provinciale del lavoro.
2. In
particolare, la direzione provinciale:
a) dirige
e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e
di vigilanza;
b)
promuove, indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura;
c) svolge
funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;
d)
assicura il servizio di relazioni con il pubblico.
Art. 7
Dirigenza
regionale
1. Alla
direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente.
2. Nelle
sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il
settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.
Art. 8
Dirigenza
provinciale
1. Alla
direzione provinciale del lavoro è preposto un dirigente.
2. Nelle
sedi di cui alla tabella A, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio
politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.
Art. 9
Partecipazione
ad organi collegiali
1. La
rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle
norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nonché al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al
dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo può delegarla ad
altro dirigente della medesima direzione.
2. La
rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle
norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al
dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo può delegarla ad
altro dirigente della medesima direzione.
Art. 10
Organizzazione
della direzione regionale
1. Il
direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della
direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della
direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore
generale degli affari generali e del
personale.
Art. 11
Organizzazione
della direzione provinciale
1. Il
direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della
direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della
direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore
generale degli affari generali e del personale.
2. Con le
modalità di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale
provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il
collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle
specificità locali.
Art. 12
Nomina dei
responsabili degli
uffici non
dirigenziali
1. I
responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo
dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione
regionale e provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica
funzionale, in possesso di esperienza e capacità professionale adeguate.
2. I
responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione provinciale,
sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale
appartenente all'ottava qualifica funzionale.
Art. 13
Unificazione
dei ruoli
1. I ruoli
periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche
funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed
ispettorati del lavoro sono unificati.
Art. 14
Abrogazione
di precedenti disposizioni organizzative
1. Sono
abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli
uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro,
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
Tabella A
UFFICI
DIRIGENZIALI
1. Uffici
regionali con un dirigente preposto e due dirigenti
Nelle sedi
sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il
settore politiche del lavoro;
b) il
settore ispezione del lavoro.
Piemonte:
Torino.
Lombardia:
Milano.
Veneto:
Venezia.
Friuli-Venezia
Giulia: Trieste.
Liguria:
Genova.
Emilia-Romagna:
Bologna.
Toscana:
Firenze.
Marche:
Ancona.
Umbria:
Perugia.
Lazio:
Roma.
Abruzzo:
L'Aquila.
Molise: Campobasso.
Campania:
Napoli.
Puglia:
Bari.
Basilicata:
Potenza.
Calabria:
Reggio Calabria.
Sardegna:
Cagliari.
2. Ufficio
regionale con il solo dirigente preposto.
Valle
d'Aosta: Aosta.
3. Uffici
provinciali con un dirigente preposto e due dirigenti.
Nelle sedi
sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il
servizio politiche del lavoro;
b) il
servizio ispezione del lavoro.
Piemonte:
Torino.
Lombardia:
Bergamo, Brescia, Milano.
Veneto:
Venezia, Verona.
Ligura:
Genova.
Emilia-Romagna:
Bologna, Modena.
Toscana:
Firenze.
Lazio:
Roma.
Campania:
Caserta, Napoli, Salerno.
Puglia:
Bari, Foggia, Legge.
Basilicata:
Potenza.
Calabria:
Cosenza, Reggio Calabria.
Sardegna:
Cagliari.
4. Uffici
provinciali con il solo dirigente preposto.
Piemonte:
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.
Lombardia:
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
Veneto:
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza.
Friuli-Venezia
Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.
Ligura:
Imperia, La Spezia, Savona.
Emilia-Romagna:
Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Toscana:
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Marche:
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
Umbria:
Perugia, Terni.
Lazio:
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
Abruzzo:
Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
Molise:
Campobasso, Isernia.
Campania:
Avellino, Benevento.
Puglia:
Brindisi, Taranto.
Basilicata:
Matera.
Calabria:
Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.
Sardegna:
Nuoro, Oristano, Sassari.