APPALTI PUBBLICI - LE PRESCRIZIONI DEL BANDO SONO VINCOLANTI ANCORCHÈ NON RISPETTOSE DI NORME SOPRAVVENUTE

(Consiglio di Stato, Sez. V, 15/6/1998, n. 1056)

 

Mentre per gli appalti di rilievo comunitario vige la regola per cui l'Amministrazione può procedere all'esclusione delle offerte anomale solo dopo aver valutato le giustificazioni in contradditorio con l'impresa, per gli appalti di mero rilievo nazionale l'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 ha fissato la diversa regola dell'esclusione automatica: nel caso di bando di gara adottato nel vigore della normativa transitoria stabilita dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 216 del 1995), l'Amministrazione è tenuta ad applicare la sua previsione che richiamando il medesimo art. 21 (e le sue successive modificazioni) sancisce la regola dell'esclusione automatica dell'offerta anomala, e non può disapplicarla, neppure nel caso in cui tale regola risulti non più conforme allo ius superveniens (salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela); non è infatti conveniente per la serietà dell'azione amministrativa, e neppure può considerarsi legittimo, quel procedimento che dapprima abbia specificato le regole da seguire per l'adozione degli atti successivi per la valutazione delle offerte, e poi segua regole diverse.