APPALTI
PUBBLICI - LE PRESCRIZIONI DEL BANDO SONO VINCOLANTI ANCORCHÈ NON RISPETTOSE DI
NORME SOPRAVVENUTE
(Consiglio
di Stato, Sez. V, 15/6/1998, n. 1056)
Mentre
per gli appalti di rilievo comunitario vige la regola per cui l'Amministrazione
può procedere all'esclusione delle offerte anomale solo dopo aver valutato le
giustificazioni in contradditorio con l'impresa, per gli appalti di mero
rilievo nazionale l'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994 ha
fissato la diversa regola dell'esclusione automatica: nel caso di bando di gara
adottato nel vigore della normativa transitoria stabilita dall'art. 21, comma
1-bis, della legge n. 109 del 1994 (come modificato dall'art. 7 della legge n.
216 del 1995), l'Amministrazione è tenuta ad applicare la sua previsione che
richiamando il medesimo art. 21 (e le sue successive modificazioni) sancisce la
regola dell'esclusione automatica dell'offerta anomala, e non può
disapplicarla, neppure nel caso in cui tale regola risulti non più conforme
allo ius superveniens (salvo naturalmente l'esercizio del potere di
autotutela); non è infatti conveniente per la serietà dell'azione
amministrativa, e neppure può considerarsi legittimo, quel procedimento che
dapprima abbia specificato le regole da seguire per l'adozione degli atti
successivi per la valutazione delle offerte, e poi segua regole diverse.