AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - DECORRENZA
DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE O INOCCUPAZIONE - MINISTERO DEL LAVORO -INTERPELLO n. 49/2008
Il Ministero del Lavoro,
con l’interpello n. 49/2008, ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza
dello status di disoccupazione/inoccupazione per la fruizione dei
benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Si tratta dei benefici
connessi alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di
trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a
quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi. Nelle ipotesi delle assunzioni in parola i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di
trentasei mesi. Nel casi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei
territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i
contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
La nota rammenta,
innanzitutto, che ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002, lo
stato di disoccupazione è definito quale ‘’condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di
una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (art.
1) e che tale condizione deve essere comprovata dalla ‘’presentazione
dell’interessato presso il Servizio competente nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” (art. 3).
Il Dicastero è stato
chiamato a precisare se la decorrenza di tale status debba ricondursi al
momento in cui il soggetto interessato rende la dichiarazione di disponibilità
ad un nuovo impiego ai Servizi competenti, oppure al momento, anche anteriore,
indicato dal medesimo nella predetta dichiarazione.
Per l’accesso ai benefici
contributivi previsti dalla menzionata legge n. 407/1990 - sottolinea il
Ministero a conferma delle relative istruzioni dell’Inps - è condizione
imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’impiego circa la
permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.
Considerato pertanto che
solo nel momento in cui l’interessato manifesta il proprio stato di
disoccupazione al competente Centro per l’impiego si ha certezza della
immediata disponibilità del medesimo allo svolgimento di attività lavorativa e
che solo in tale momento è possibile attestare la permanenza nello stato di
disoccupazione, per la decorrenza di cui trattasi deve farsi riferimento
esclusivamente alla data di presentazione della dichiarazione di cui al citato
art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002.