AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE LEGGE N. 407/1990 - DECORRENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE O INOCCUPAZIONE  - MINISTERO DEL LAVORO -INTERPELLO n. 49/2008

 

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 49/2008, ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza dello status di disoccupazione/inoccupazione per la fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Si tratta dei benefici connessi alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. Nelle ipotesi delle assunzioni in parola i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nel casi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

La nota rammenta, innanzitutto, che ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002, lo stato di disoccupazione è definito quale ‘’condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (art. 1) e che tale condizione deve essere comprovata dalla ‘’presentazione dell’interessato presso il Servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” (art. 3).

Il Dicastero è stato chiamato a precisare se la decorrenza di tale status debba ricondursi al momento in cui il soggetto interessato rende la dichiarazione di disponibilità ad un nuovo impiego ai Servizi competenti, oppure al momento, anche anteriore, indicato dal medesimo nella predetta dichiarazione.

Per l’accesso ai benefici contributivi previsti dalla menzionata legge n. 407/1990 - sottolinea il Ministero a conferma delle relative istruzioni dell’Inps - è condizione imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.

Considerato pertanto che solo nel momento in cui l’interessato manifesta il proprio stato di disoccupazione al competente Centro per l’impiego si ha certezza della immediata disponibilità del medesimo allo svolgimento di attività lavorativa e che solo in tale momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione, per la decorrenza di cui trattasi deve farsi riferimento esclusivamente alla data di presentazione della dichiarazione di cui al citato art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002.