PART-TIME - D. LGS. N. 61/2000 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - MINISTERO DEL LAVORO
- INTERPELLO n. 45/2008
Il Ministero del lavoro,
con l’interpello n. 45 del 3 ottobre
2008, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune questioni attinenti
l’ipotesi di contratto di lavoro part-time verticale.
In particolare il Ministero
ha sottolineato che per quanto concerne il trattamento economico il lavoratore
assunto con contratto part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del
lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura
proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non
stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che
proporzionale.
Con riferimento al
trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time sia riservato lo
stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla
durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e
parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell’infortunio, ecc.
In ordine al tempo di
corresponsione della retribuzione, in linea generale, il Dicastero ritiene che
la stessa debba essere erogata al lavoratore alla scadenza contrattualmente
prevista. Pertanto se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione
(fissa e variabile) in un’unica soluzione con cadenza mensile, eguale
trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in
part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la
retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni
rese nel mese di riferimento.
Il Ministero infine
conferma che è sempre possibile, da parte della contrattazione collettiva,
introdurre modalità ulteriori di corresponsione della retribuzione variabile
che tengano conto delle specificità che sono proprie della prestazione
lavorativa posta in essere in forza di un contratto part-time di tipo
verticale.