PART-TIME - D. LGS. N. 61/2000 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO n. 45/2008

 

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 45 del 3 ottobre  2008, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune questioni attinenti l’ipotesi di contratto di lavoro part-time verticale.

In particolare il Ministero ha sottolineato che per quanto concerne il trattamento economico il lavoratore assunto con contratto part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che proporzionale.

Con riferimento al trattamento normativo, è previsto che ai lavoratori part-time sia riservato lo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno relativamente alla durata del periodo di ferie annuali, a quella per il congedo di maternità e parentale, nonché per il trattamento della malattia, dell’infortunio, ecc.

In ordine al tempo di corresponsione della retribuzione, in linea generale, il Dicastero ritiene che la stessa debba essere erogata al lavoratore alla scadenza contrattualmente prevista. Pertanto se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione (fissa e variabile) in un’unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento, in linea di massima, deve essere riservato ai lavoratori in part-time, che dovranno ricevere, anche essi con cadenza mensile, la retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle sole prestazioni rese nel mese di riferimento.

Il Ministero infine conferma che è sempre possibile, da parte della contrattazione collettiva, introdurre modalità ulteriori di corresponsione della retribuzione variabile che tengano conto delle specificità che sono proprie della prestazione lavorativa posta in essere in forza di un contratto part-time di tipo verticale.