TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CRITERI DI CALCOLO - VOCI RETRIBUTIVE DA UTILIZZARE - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 43/2008

 

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 43 del 3 ottobre 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine gli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

In base a quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Sempre secondo lo stesso articolo, la contrattazione collettiva può definire un diverso contenuto della retribuzione da prendere a riferimento.

In sostanza il Ministero ha confermato la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare rispetto alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione utile a tal fine e che qualora queste deroghe siano previste, il datore di lavoro che applica il contratto è obbligato a rispettarne il contenuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

La risposta all’interpello definisce inoltre i concetti di ‘’retribuzione” e di ‘’ambito di efficacia dei contratti collettivi”.

Si ritiene opportuno, collegandosi all’interpello in esame, richiamare l’attenzione sulla situazione relativa al settore delle costruzioni.

Le parti sociali dell’edilizia si sono avvalse della facoltà accordata dalla legge elencando, nell’attuale art. 33 del ccnl, gli elementi che, in riferimento al citato articolo 2120 del codice civile, devono essere presi in considerazione agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale elenco ha carattere tassativo ed esclude dal computo tutti gli elementi non compresi.

In relazione a taluni quesiti ricevuti nel corso del tempo, si coglie l’occasione per sottolineare che non vi sono in questo elenco il compenso per lavoro straordinario l’indennità di trasferta.

Si ricorda, su questo aspetto, la sentenza del Pretore di Como del 23 gennaio1989 che, seppur datata, è l’unica, per quanto consta, intervenuta sulla materia nel settore.

Nel caso specifico un lavoratore aveva chiamato in causa l’impresa edile presso cui era stato occupato, lamentando che questa aveva omesso di calcolargli il compenso per lavoro straordinario, prestato in modo continuativo (rectius: non occasionale), ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il Pretore, alla luce di quanto stabilito dalla legge 28 maggio 1982, n. 297 nonchè dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, ha rigettato la domanda avanzata dal lavoratore chiarendo una volta per tutte che, nel settore edile, il compenso per lavoro straordinario, anche se prestato a titolo non occasionale, non è utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il Pretore ha ritenuto evidente che la disciplina contrattuale prevale sulla regolamentazione di carattere sussidiario prevista dal codice civile e ha reputato che, per il caso di specie, la ‘’questio decidendum’’ consiste nell’interpretazione dell’articolo contrattuale in questione che ha inteso escludere dal computo tutti gli elementi non elencati.

Tale volontà, si legge nella sentenza, è plasticamente presente con l’avverbio ‘’esclusivamente”.

Non apparendo quindi nell’elenco tassativo dell’articolo contrattuale il compenso per lavoro straordinario - continua il Pretore di Como - non deve influire sulla quantificazione del trattamento di fine rapporto. Ma il ragionamento portato avanti nella sentenza non si limita al dato letterale.

L’art. 1362 del codice civile, infatti, stabilisce che nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti. Per questo, nel dibattimento, sono stati a suo tempo ascoltati un rappresentante dell’Ance ed uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, i quali concorsero a stipulare il contratto nazionale.

Entrambi hanno riferito che il compenso per lavoro straordinario volutamente fu escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto, precisando altresì che il mancato riflesso di tale compenso (anche se continuativo o meglio non occasionale) fu specificatamente discusso dalle parti sociali.

I datori di lavoro ottennero la esclusione di tale voce retributiva in cambio dell’anticipo di tre anni del termine fissato dalla legge n. 297/82 per la commisurazione al cento per cento della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le argomentazioni che formano l’impalcatura della sentenza rivestono particolare importanza in quanto, oltre a ribadire che il compenso per lavoro straordinario, anche se erogato a titolo non occasionale, non deve essere considerato per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicano chiaramente la strada da seguire per l’interpretazione dell’art. 33 del ccnl.

Pertanto, si può senz’altro affermare che anche l’indennità di trasferta, per la quale pure nel corso del tempo è sorta qualche ingiustificata perplessità, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Difatti, anch’essa, che chiaramente non è compresa nella elencazione tassativa dell’art. 33, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale fu esclusa, al pari del lavoro straordinario, sempre in cambio dell’anticipo prima ricordato.