TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
CRITERI DI CALCOLO - VOCI RETRIBUTIVE DA UTILIZZARE -
MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 43/2008
Il Ministero del Lavoro con
l’interpello n. 43 del 3 ottobre 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine
gli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del
trattamento di fine rapporto.
In base a quanto disposto
dall’art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Sempre
secondo lo stesso articolo, la contrattazione collettiva può definire un
diverso contenuto della retribuzione da prendere a riferimento.
In sostanza il Ministero ha
confermato la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di
derogare rispetto alla regola generale della onnicomprensività della
retribuzione utile a tal fine e che qualora queste deroghe siano previste, il
datore di lavoro che applica il contratto è obbligato a rispettarne il
contenuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.
La risposta all’interpello
definisce inoltre i concetti di ‘’retribuzione” e di ‘’ambito di efficacia dei
contratti collettivi”.
Si ritiene opportuno,
collegandosi all’interpello in esame, richiamare l’attenzione sulla situazione
relativa al settore delle costruzioni.
Le parti sociali
dell’edilizia si sono avvalse della facoltà accordata dalla legge elencando,
nell’attuale art. 33 del ccnl, gli elementi che, in
riferimento al citato articolo 2120 del codice civile, devono essere presi in
considerazione agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale elenco ha carattere
tassativo ed esclude dal computo tutti gli elementi non compresi.
In relazione a taluni
quesiti ricevuti nel corso del tempo, si coglie l’occasione per sottolineare
che non vi sono in questo elenco nè il compenso per
lavoro straordinario nè l’indennità di trasferta.
Si ricorda, su questo
aspetto, la sentenza del Pretore di Como del 23 gennaio1989 che, seppur datata,
è l’unica, per quanto consta, intervenuta sulla materia nel settore.
Nel caso specifico un
lavoratore aveva chiamato in causa l’impresa edile presso cui era stato
occupato, lamentando che questa aveva omesso di calcolargli il compenso per
lavoro straordinario, prestato in modo continuativo (rectius:
non occasionale), ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il Pretore, alla luce di
quanto stabilito dalla legge 28 maggio 1982, n. 297 nonchè
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese
edili ed affini, ha rigettato la domanda avanzata dal lavoratore chiarendo una
volta per tutte che, nel settore edile, il compenso per lavoro straordinario,
anche se prestato a titolo non occasionale, non è utile per il calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Il Pretore ha ritenuto
evidente che la disciplina contrattuale prevale sulla regolamentazione di
carattere sussidiario prevista dal codice civile e ha reputato che, per il caso
di specie, la ‘’questio decidendum’’
consiste nell’interpretazione dell’articolo contrattuale in questione che ha
inteso escludere dal computo tutti gli elementi non elencati.
Tale volontà, si legge
nella sentenza, è plasticamente presente con l’avverbio ‘’esclusivamente”.
Non apparendo quindi
nell’elenco tassativo dell’articolo contrattuale il compenso per lavoro
straordinario - continua il Pretore di Como - non deve influire sulla
quantificazione del trattamento di fine rapporto. Ma il ragionamento portato
avanti nella sentenza non si limita al dato letterale.
L’art. 1362 del codice
civile, infatti, stabilisce che nell’interpretare il contratto si deve indagare
quale sia stata la comune intenzione delle parti. Per questo, nel dibattimento,
sono stati a suo tempo ascoltati un rappresentante dell’Ance ed uno delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, i quali concorsero a stipulare il
contratto nazionale.
Entrambi hanno riferito che
il compenso per lavoro straordinario volutamente fu escluso dal calcolo del
trattamento di fine rapporto, precisando altresì che il mancato riflesso di
tale compenso (anche se continuativo o meglio non occasionale) fu
specificatamente discusso dalle parti sociali.
I datori di lavoro
ottennero la esclusione di tale voce retributiva in cambio dell’anticipo di tre
anni del termine fissato dalla legge n. 297/82 per la commisurazione al cento
per cento della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le argomentazioni che
formano l’impalcatura della sentenza rivestono particolare importanza in
quanto, oltre a ribadire che il compenso per lavoro straordinario, anche se
erogato a titolo non occasionale, non deve essere considerato per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, indicano chiaramente la strada da seguire per
l’interpretazione dell’art. 33 del ccnl.
Pertanto, si può senz’altro
affermare che anche l’indennità di trasferta, per la quale pure nel corso del
tempo è sorta qualche ingiustificata perplessità, non è utile ai fini del
trattamento di fine rapporto.
Difatti, anch’essa, che
chiaramente non è compresa nella elencazione tassativa dell’art. 33, in sede di
trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale fu esclusa, al
pari del lavoro straordinario, sempre in cambio dell’anticipo prima ricordato.