RAPPORTO DI LAVORO - ATTIVITA’ DI VIGILANZA - DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO 18
SETTEMBRE 2008
- IMMEDIATA OPERATIVITA’ - NOTA N. 13270/2008
Il Ministero del Lavoro,
con nota n. 13270/08, ha chiarito che la Direttiva sui Servizi Ispettivi e
Attività di Vigilanza del 18 settembre 2008 (cfr. Not.
n. 10/2008), è già immediatamente operativa, con riferimento al provvedimento
sospensivo.
In particolare, il
dicastero, nel far riserva di fornire quanto prima ulteriori indicazioni in
merito, ha confermato che la sospensione dell’attività imprenditoriale potrà
essere adottata dalle ore 12 del giorno successivo alla visita ispettiva e con
esclusione delle micro - imprese con un solo dipendente irregolarmente
occupato.
Su tale punto infatti la
Direttiva dispone che “la sospensione possa essere adottata normalmente con
decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero,
nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che
non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o
grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine
di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata”.