RAPPORTO DI LAVORO - ATTIVITA’ DI VIGILANZA - DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO 18 SETTEMBRE 2008
- IMMEDIATA OPERATIVITA’ - NOTA N. 13270/2008

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13270/08, ha chiarito che la Direttiva sui Servizi Ispettivi e Attività di Vigilanza del 18 settembre 2008 (cfr. Not. n. 10/2008), è già immediatamente operativa, con riferimento al provvedimento sospensivo.

In particolare, il dicastero, nel far riserva di fornire quanto prima ulteriori indicazioni in merito, ha confermato che la sospensione dell’attività imprenditoriale potrà essere adottata dalle ore 12 del giorno successivo alla visita ispettiva e con esclusione delle micro - imprese con un solo dipendente irregolarmente occupato.

Su tale punto infatti la Direttiva dispone che “la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata”.