D.L. N.
112/2008 - LIBRO UNICO DEL LAVORO - PERIODO TRANSITORIO 25 GIUGNO 18 AGOSTO
2008 - ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro, con nota del 30 ottobre 2008 prot. n. 15109, ha fornito chiarimenti in ordine al regime
sanzionatorio in materia di corretta tenuta dei libri obbligatori durante il
periodo transitorio intercorrente tra il 25 giugno 2008 ed il 18 agosto 2008.
Di seguito si pubblica la nota in commento a cui si
rinvia per gli ulteriori approfondimenti.
Ministero del Lavoro
Direzione Generale per l’attività ispettiva
Roma, 30/10/2008
Prot. n. 15109
Oggetto: Libro Unico del lavoro. Periodo transitorio dal 25
giugno 2008 al 18 agosto 2008. Chiarimenti.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 112/08,
vengono segnalate a questa Direzione Generale alcune questioni interpretative
in ordine a1 quadro complessivo dei precetti e delle relative sanzioni concernenti
la tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio intercorrente tra il 25
giugno 2008 ed il 18 agosto 2008.
Pertanto, si ritiene necessario chiarire i seguenti
aspetti al fine di circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi
effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del
contenzioso in relazione agli adempimenti di loro competenza.
1) Dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/08, è
stata immediatamente abrogata la disposizione del comma 1178 dell’art. 1 L.
296/06 relativa alla maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione,
esibizione e tenuta dei libri obbligatori (art. 39, comma 10 lett. j, D.L.
112/08). Pertanto, la stessa non è più applicabile in relazione alle condotte
poste in essere dal 25 giugno 2008.
2) Sempre a decorrere da tale data, nei casi in cui i
datori di lavoro si avvalgano dei consulenti del lavoro, degli altri
professionisti abilitati o degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 4,
della L. n. 12/1979 (servizi e centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma
cooperativa) per la tenuta del libro paga, sez. presenze, ovvero del libro
unico del lavoro, tali documenti potevano non essere conservati sul luogo di
lavoro. In tali casi, pertanto, l’omessa esibizione dei documenti poteva essere
sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale
ispettivo (art. 40, comma 1, D.L. 112/08) ai soggetti abilitati alla tenuta
della documentazione in esame.
3) Sempre a decorrere dal 25 giugno 2008,
l’aggiornamento del libro paga sez. presenze, ovvero del neo istituito libro
unico, deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del
mese successivo a quello di riferimento (art. 39, comma 3, D.L. 112/08), mentre
la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (ad es. lavoro
straordinario, assenze per malattia ecc.) può essere effettuata entro il 16 del
mese ulteriormente successivo. Ne consegue che non potevano essere sanzionate
le violazioni attinenti all’obbligo di aggiornare il libro presenze entro il
giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Si ricorda, infine, che per tutte le violazioni
accertate nel periodo transitorio in oggetto, relative alla omessa istituzione,
esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, la disposizione
sanzionatoria da applicare era quella prevista dall’art. 195 del D.P.R.
1124/1965, in quanto non abrogata dal D.L. 112/08.
Ciò premesso, si invitano gli uffici in indirizzo a
non dare ulteriore seguito a tutti quei verbali, siano essi oggetto o meno di
scritti difensivi, in cui, per la casistica richiamata, siano state irrogate
sanzioni relative a fattispecie difformi da quelle sopra specificate.