IMPRESE STRANIERE - OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE ITALIANA - COMUNICAZIONE CNCE DEL 4 AGOSTO 2008

 

Di seguito si pubblica una nota rilasciata dalla CNCE - Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili in risposta ad un quesito formulato dalla Cassa Edile di Firenze.

Con la comunicazione in parola la CNCE ha ribadito l’obbligatorietà della iscrizione al sistema delle Casse Edili italiano anche per le imprese edili con sede in un Paese diverso dall’Italia.

Tale obbligo di iscrizione viene meno solo per le imprese con sede in Germania, Francia e Austria. Infatti con tali Paesi la CNCE ha stipulato apposite convenzioni che prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza (cfr. Not. n. 10/2008).

 

CNCE - Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili

Prot. n. 2789/p/cv

Roma, 4 agosto 2008

 

Oggetto: iscrizione imprese straniere

 

In relazione al quesito inviato da codesta Cassa in data 6 giugno u.s., la scrivente significa quanto segue.

Si ribadisce l’obbligo per le imprese, con sede in altro Paese ad applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, così come previsto dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 di recepimento della Direttiva europea 96/71/CE.

 

Si comunica che, in relazione, al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha recentemente sottoscritto tre convenzioni, rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca, che prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

 

Fatta salva l’esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni ed anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

Si rileva infine come, poichè le imprese provenienti da Paesi dell’Unione Europea mantengono l’iscrizione agli Istituti pubblici previdenziali e assicurativi del paese di provenienza, non sia possibile l’attivazione delle procedure per il rilascio del DURC e la Cassa Edile, su richiesta dell’impresa interessata o della stazione appaltante, rilascerà una certificazione di regolarità contributiva.