IMPRESE STRANIERE - OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE
PRESSO LA CASSA EDILE ITALIANA - COMUNICAZIONE CNCE DEL 4 AGOSTO 2008
Di seguito si pubblica una
nota rilasciata dalla CNCE - Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili
in risposta ad un quesito formulato dalla Cassa Edile di Firenze.
Con la comunicazione in
parola la CNCE ha ribadito l’obbligatorietà della iscrizione al sistema delle
Casse Edili italiano anche per le imprese edili con sede in un Paese diverso
dall’Italia.
Tale obbligo di iscrizione
viene meno solo per le imprese con sede in Germania, Francia e Austria. Infatti
con tali Paesi la CNCE ha stipulato apposite convenzioni che prevedono la
reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa
Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso
la Cassa di provenienza (cfr. Not. n. 10/2008).
CNCE - Commissione
Nazionale Paritetica delle Casse Edili
Prot. n. 2789/p/cv
Roma, 4 agosto 2008
Oggetto: iscrizione imprese
straniere
In relazione al quesito
inviato da codesta Cassa in data 6 giugno u.s., la scrivente significa quanto
segue.
Si ribadisce l’obbligo per
le imprese, con sede in altro Paese ad applicare ai lavoratori impegnati in
cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste
dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti
retributivi erogati dalla Cassa Edile, così come previsto dal Decreto
legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 di recepimento della Direttiva europea
96/71/CE.
Si comunica che, in
relazione, al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine
possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli
previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni
nazionali di settore, ha recentemente sottoscritto tre convenzioni,
rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca,
che prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa
dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei
versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.
Fatta salva l’esistenza di
condizioni analoghe in altre nazioni ed anche la possibilità di stipulare
convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al
principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili
italiane.
Si rileva infine come, poichè le imprese provenienti da Paesi dell’Unione Europea
mantengono l’iscrizione agli Istituti pubblici previdenziali e assicurativi del
paese di provenienza, non sia possibile l’attivazione delle procedure per il
rilascio del DURC e la Cassa Edile, su richiesta dell’impresa interessata o
della stazione appaltante, rilascerà una certificazione di regolarità
contributiva.