Ccnl edilizia allegato 21 - lavoratori di primo ingresso - nuovo obbligo formativo dal 1° gennaio
2009 - primi chiarimenti
Il 18 giugno 2008 è stato
sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro che, all’allegato 21, prevede, in via sperimentale per due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di effettuare un corso di 16
ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima
volta nel settore (cfr. suppl. n. 1-2 al Not. n.
6/2008 e Not. n. 7/2008).
Più precisamente il citato
allegato prevede che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio:
a) le imprese edili si
impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima
volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni
rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in
automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile;
b) la Scuola Edile
Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di
16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e formazione alla
sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett. a, D.lgs
626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima
dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art.
110 del ccnl vigente per la formazione alla
sicurezza.
La Scuola Edile
territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze
organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi
formativi, la” Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali
corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il
relativo costo de1lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro;
c) la Cassa Edile
territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di
ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un
invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.
Le parti sociali
dell’edilizia, su richiesta del Formedil nazionale,
hanno sottoscritto una lettera congiunta nella quale sono stati forniti alcuni
chiarimenti necessari circa l’esatta interpretazione delle previsioni contenute
nel richiamato allegato 21 del ccnl.
In particolare, le parti
hanno fornito le seguenti precisazioni:
Lavoratore al primo
ingresso
Per operaio che acceda per la prima volta al settore,
deve intendersi il lavoratore italiano che non possa provare con apposita
documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un
cantiere edile.
Dovrà invece effettuare le
16 ore di formazione preassuntiva il lavoratore
straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un
cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività
lavorativa nel settore presso il
paese d’origine.
Viceversa, il lavoratore
straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio paese
d’origine promossi da convenzioni con gli enti bilaterali italiani non dovrà
effettuare tale corso.
Comunicazione nei tre
giorni
Le parti hanno
concordato che venga effettuata da parte
delle Scuole Edili una programmazione dei corsi di formazione preassuntiva per i lavoratori al primo ingresso con una
cadenza, almeno nel primo periodo, settimanale.
Le medesime Scuole dovranno
prontamente dare comunicazione di tale programmazione alle imprese.
La tempestività della
comunicazione di cui sopra permetterà alle imprese di poter opportunamente
programmare l’inserimento dei lavoratori, dandone pertanto comunicazione
sollecita alla Cassa Edile.
In tale modo, i 3 giorni
per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la
predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno
settimanale.
Apprendistato
Per ciò che concerne il
rapporto tra la nuova previsione sulla formazione preassuntiva
e la formazione prevista nei casi di apprendistato, le parti sociali convengono
che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione previste
dall’art. 92 del ccnl, purchè
siano effettuate presso la Scuola Edile.
In tale ipotesi le 16 ore
di formazione potranno, in linea con la previsione dell’art. 92, essere
espletate nell’avvio della fase lavorativa dell’apprendista, escludendo però in
tal caso il rimborso della Scuola all’impresa di cui all’allegato 21, previsto
qualora la formazione avvenga nei 30 giorni dall’assunzione del lavoratore.
Le parti saranno promotrici
di un’azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori
apprendisti sulla necessità che le 16 ore
siano comunque effettuate nel primo corso utile, e cioè quello
immediatamente successivo all’assunzione.
Armonizzazione con
artt. 87 e 110 ccnl e con il T.U. Sicurezza
Le parti hanno concordato
che le 16 ore di formazione preassuntiva previste
nell’allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di
formazione contenute negli artt. 87 e 110 del contratto collettivo e collegate al primo ingresso nel settore.
Tale previsione inoltre è
in linea anche con quanto previsto dall’art. 37 del T.U. sulla Sicurezza nel
senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali
adattamenti che potrebbero derivare dalle nuove statuizioni in materia da parte
della Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dal comma 2 del medesimo
articolo.