Ccnl edilizia allegato 21 - lavoratori di primo ingresso - nuovo obbligo formativo dal 1° gennaio 2009 - primi chiarimenti

 

Il 18 giugno 2008 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che, all’allegato 21, prevede, in via sperimentale per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’obbligo di effettuare un corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta nel settore (cfr. suppl. n. 1-2 al Not. n. 6/2008 e Not. n. 7/2008).

Più precisamente il citato allegato prevede che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio:

 

a) le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile;

 

b) la Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett. a, D.lgs 626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 110 del ccnl vigente per la formazione alla sicurezza.

La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la” Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il relativo costo de1lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro;

 

c) la Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.

 

Le parti sociali dell’edilizia, su richiesta del Formedil nazionale, hanno sottoscritto una lettera congiunta nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti necessari circa l’esatta interpretazione delle previsioni contenute nel richiamato allegato 21 del ccnl.

In particolare, le parti hanno fornito le seguenti precisazioni:

 

Lavoratore al primo ingresso

Per  operaio che acceda per la prima volta al settore, deve intendersi il lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile.

Dovrà invece effettuare le 16 ore di formazione preassuntiva il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività lavorativa  nel settore presso il paese  d’origine.

Viceversa, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio paese d’origine promossi da convenzioni con gli enti bilaterali italiani non dovrà effettuare tale corso.

 

Comunicazione nei tre giorni

Le parti hanno concordato  che venga effettuata da parte delle Scuole Edili una programmazione dei corsi di formazione preassuntiva per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo, settimanale.

Le medesime Scuole dovranno prontamente dare comunicazione di tale programmazione alle imprese.

La tempestività della comunicazione di cui sopra permetterà alle imprese di poter opportunamente programmare l’inserimento dei lavoratori, dandone pertanto comunicazione sollecita alla Cassa Edile.

In tale modo, i 3 giorni per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale.

 

Apprendistato

Per ciò che concerne il rapporto tra la nuova previsione sulla formazione preassuntiva e la formazione prevista nei casi di apprendistato, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione previste dall’art. 92 del ccnl, purchè siano effettuate presso la Scuola Edile.

In tale ipotesi le 16 ore di formazione potranno, in linea con la previsione dell’art. 92, essere espletate nell’avvio della fase lavorativa dell’apprendista, escludendo però in tal caso il rimborso della Scuola all’impresa di cui all’allegato 21, previsto qualora la formazione avvenga nei 30 giorni dall’assunzione del lavoratore.

Le parti saranno promotrici di un’azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore  siano comunque effettuate nel primo corso utile, e cioè quello immediatamente successivo all’assunzione.

 

Armonizzazione con artt. 87 e 110 ccnl e con il T.U. Sicurezza

Le parti hanno concordato che le 16 ore di formazione preassuntiva previste nell’allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione contenute negli artt. 87 e 110 del contratto collettivo  e collegate al primo ingresso nel settore.

Tale previsione inoltre è in linea anche con quanto previsto dall’art. 37 del T.U. sulla Sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalle nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.