IRPEF - D.L. N. 93/2008 - TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI STRAORDINARI, DELLE ORE SUPPLEMENTARI E DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ - EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 59/08

 

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro con la circolare congiunta n. 59 del 22 ottobre 2008 hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicabilità della tassazione agevolata degli straordinari, delle ore supplementari e degli incrementi di produttività introdotta dalla Legge n. 126/2008 di conversione del Decreto Legge n. 93/2008 nonché in tema di erogazioni liberali in natura (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 7/2008).

La circolare in commento fornisce importanti conferme ed alcuni chiarimenti, che di seguito si riassumono, rinviando per gli ulteriori aspetti sia al testo della precedente nota informativa in materia che al testo della circolare congiunta disponibile sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota.

 

a) Imposta sostitutiva del 10%

 

1) Elemento Economico Territoriale

La circolare in commento conferma che l’elemento economico territoriale (EET) del settore edile debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Tale conclusione trova fondamento nella circostanza che nel regime di tassazione agevolata rientrano anche le somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

 

2) Applicazione della misura

Come noto beneficiano della tassazione agevolata al 10%, introdotta in via sperimentale per il solo semestre 1° luglio 2008 - 31 dicembre 2008, nel limite di 3.000 euro lordi, le somme percepite dal lavoratore dipendente per prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redittività legati all’andamento economico della impresa. Ciò significa che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sono soggette all’imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario.

 

3) Determinazione del limite dei 3.000 euro

Ai fini della determinazione del limite dei 3.000, entro il quale opera l’agevolazione, si devono considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie a suo carico. In altri termini il sostituto d’imposta calcola le ritenute da operare, applicando entro il predetto limite di 3.000 euro l’aliquota agevolata del 10%, dopo aver operato sulla retribuzione le trattenute previdenziali obbligatorie a carico del lavoratore. Quindi la ritenuta del 10% deve essere applicata, come risulta dagli esempi contenuti nella circolare in commento che di seguito si riportano:

 

Esempio 1:

- Retribuzione per straordinari: 3.000 euro

- Contributi a carico lavoratore:

            3.000 x 9,19% = 275,7 euro

- Imponibile imposta sostitutiva:

            3.000 - 275,7 = 2724,3 euro

- Imposta sostitutiva:

            2.724,30 x 10% = 272,43 euro

 

Esempio 2:

- Retribuzione per straordinari: 4.000 euro

- Contributi a carico lavoratore:

            4.000 x 9,19% = 367,6 euro

- Imponibile imposta sostitutiva: 3.000 euro (in quanto è il limite massimo agevolabile)

- Imposta sostitutiva:

            3.000 x 10% = 300 euro

 

4) Lavoro festivo e notturno

La circolare in commento ha chiarito che rientrano nel regime a tassazione agevolata, qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, anche:

- le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all’interno dell’orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);

- l’indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica, qualora tali prestazioni danno luogo ad incrementi di produttività; 

- le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, qualora tali prestazioni danno luogo ad incrementi di produttività. 

 

5) Straordinario forfetizzato

Gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione. La tassazione agevolata  si deve riferire all’intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale.

 

6) Maggiorazione per lavoro in turni

Rientrano tra le somme agevolabili le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa, così come le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

 

 

b) Erogazioni liberali in natura

Nel confermare l’avvenuta abrogazione della norma che escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi, la circolare in commento fornisce un importante chiarimento.

Infatti viene precisato che tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore delle liberalità concorre interamente a formare il reddito.

Qualora invece tali liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

 

Circolare 59/E - circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro

 

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