IRPEF - D.L. N. 93/2008 - TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI
STRAORDINARI, DELLE ORE SUPPLEMENTARI E DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ -
EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 59/08
L’Agenzia delle Entrate e
il Ministero del Lavoro con la circolare congiunta n. 59 del 22 ottobre 2008
hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicabilità della
tassazione agevolata degli straordinari, delle ore supplementari e degli
incrementi di produttività introdotta dalla Legge n. 126/2008 di conversione
del Decreto Legge n. 93/2008 nonché in tema di erogazioni liberali in natura
(cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 7/2008).
La circolare in commento
fornisce importanti conferme ed alcuni chiarimenti, che di seguito si
riassumono, rinviando per gli ulteriori aspetti sia al testo della precedente
nota informativa in materia che al testo della circolare congiunta disponibile
sul sito internet del Collegio in calce alla presente nota.
a) Imposta
sostitutiva del 10%
1) Elemento Economico
Territoriale
La circolare in commento
conferma che l’elemento economico territoriale (EET) del settore edile debba
essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Tale conclusione trova
fondamento nella circostanza che nel regime di tassazione agevolata rientrano
anche le somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di
indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti
dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.
2) Applicazione della
misura
Come noto beneficiano della
tassazione agevolata al 10%, introdotta in via sperimentale per il solo
semestre 1° luglio 2008 - 31 dicembre 2008, nel limite di 3.000 euro lordi, le
somme percepite dal lavoratore dipendente per prestazioni di lavoro
straordinario, di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione
di clausole flessibili o elastiche nell’ambito dei rapporti di lavoro a tempo
parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitività e redittività legati
all’andamento economico della impresa. Ciò significa che, fermo restando il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sono soggette all’imposta
sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo
(es. l’intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di
retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva
rispetto al trattamento ordinario.
3) Determinazione del
limite dei 3.000 euro
Ai fini della
determinazione del limite dei 3.000, entro il quale opera l’agevolazione, si
devono considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta
sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie a suo
carico. In altri termini il sostituto d’imposta calcola le ritenute da operare,
applicando entro il predetto limite di 3.000 euro l’aliquota agevolata del 10%,
dopo aver operato sulla retribuzione le trattenute previdenziali obbligatorie a
carico del lavoratore. Quindi la ritenuta del 10% deve essere applicata, come
risulta dagli esempi contenuti nella circolare in commento che di seguito si
riportano:
Esempio 1:
- Retribuzione per
straordinari: 3.000 euro
- Contributi a carico
lavoratore:
3.000 x 9,19% = 275,7 euro
- Imponibile imposta
sostitutiva:
3.000 - 275,7 = 2724,3 euro
- Imposta sostitutiva:
2.724,30 x 10% = 272,43 euro
Esempio 2:
- Retribuzione per
straordinari: 4.000 euro
- Contributi a carico
lavoratore:
4.000 x 9,19% = 367,6 euro
- Imponibile imposta sostitutiva:
3.000 euro (in quanto è il limite massimo agevolabile)
- Imposta sostitutiva:
3.000 x 10% = 300 euro
4) Lavoro festivo e
notturno
La circolare in commento ha
chiarito che rientrano nel regime a tassazione agevolata, qualora diano luogo
ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, anche:
- le somme erogate al
personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di
servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la
prestazione svolta all’interno dell’orario contrattuale di lavoro (per esempio
part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);
- l’indennità o
maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di
riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo
compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a
prestare lavoro ordinario la domenica, qualora tali prestazioni danno luogo ad
incrementi di produttività;
- le somme erogate per il
lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente
prestate, qualora tali prestazioni danno luogo ad incrementi di
produttività.
5) Straordinario
forfetizzato
Gli emolumenti corrisposti
a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si
applica il regime agevolato di tassazione. La tassazione agevolata si deve riferire all’intero importo
corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario
indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti
l’orario normale.
6) Maggiorazione per
lavoro in turni
Rientrano tra le somme
agevolabili le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente
prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che
l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di
efficienza organizzativa, così come le speciali indennità aggiuntive che diano
luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.
b) Erogazioni
liberali in natura
Nel confermare l’avvenuta
abrogazione della norma che escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini
dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali
effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso
concessi, la circolare in commento fornisce un importante chiarimento.
Infatti viene precisato che
tali erogazioni liberali se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di
beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione
del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo
d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
L’esclusione dal reddito
opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più
richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o
ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se
il valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore delle
liberalità concorre interamente a formare il reddito.
Qualora invece tali
liberalità siano erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.
Circolare 59/E - circolare congiunta Agenzia
delle Entrate e Ministero del Lavoro
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