APPALTI
PUBBLICI - CRITERI DISTINTIVI TRA
APPALTO DI LAVORI E APPALTO DI FORNITURA - LE INDICAZIONI DEL BANDO NON SONO
SUFFICIENTI PER DISTINGUERNE LA FATTISPECIE
(T.A.R.
Lombardia, Sez. Brescia, n. 527 del 4/6/98)
Nell'appalto
della pubblica fornitura oggetto dell'appalto è l'acquisto a titolo derivativo
di beni già esistenti, prodotti o quanto meno procurati dall'aggiudicatario, da
questo eventualmente installati a favore dell'Amministrazione; diversamente
nell'ipotesi dell'appalto di lavori l'Amministrazione intende affidare
all'aggiudicatorio l'incarico di realizzare opere e/o impianti ex novo ovvero
intervenire su opere già esistenti per ristrutturarle, trasformarle ovvero
demolirle.
La
dizione del bando, stante gli inequivocabili richiami a normative riguardanti
la materia di appalti di lavori, non può essere di sicuro ausilio
nell'interpretazione della volontà dell'Amministrazione, ove appaia in ogni
caso inequivocabile che oggetto dello stesso sia la consegna e l'installazione
di nuovi manufatti, previa sostituzione di quelli esistenti.
...omissis...
Con
deliberazione n. ... del ... il Comune di ... indiceva una gara a pubblico
incanto per l'appalto dei lavori relativi alle opere di sostituzione dei
serramenti delle scuole materne per un ammontare a base d'asta di L.
148.000.000 + IVA 10%.
Così
come espressamente indicato nell'art. 1 del bando, la gara si sarebbe svolta ai
sensi del R.D. 23/5/1924 n. 826 e degli artt. 20 e 21 Legge 11/2/1994 n. 109 e
successive integrazioni e modificazioni.
Al
punto 5 del bando veniva, altresì, specificato che il criterio utilizzato per
l'aggiudicazione sarebbe stato quello della migliore offerta sull'elenco delle
forniture da eseguire".
Lo
stesso bando richiamava, infine, il foglio patti e condizioni, redatto dal
tecnico comunale, con allegato preventivo di spesa, quale documentazione
pertinente da consultare da parte delle ditte interessate alla gara e
contenente la descrizione dei lavori da eseguire e le condizioni di esecuzione
degli stessi.
La
ditta individuale ... partecipava alla gara, tenutasi in data ... formulando la
propria offerta, avente un ribasso pari al ...%.
Impresa
aggiudicataria risultava la Ditta ... S.p.A., prescelta in quanto miglior
offerente, avendo proposto il maggior ribasso percentuale fra quelli offerti.
Con
nota 17/12/1997 la ditta ricorrente rilevava formalmente nei confronti
dell'Amministrazione Comunale la mancata osservanza in sede di gara delle
prescrizioni del bando, di cui all'art. 1, nella parte in cui era stata
prevista l'applicazione degli artt. 20 e 21 Legge 109/94 e successive
modificazioni, nonché del D.M. 28/4/1997 in ordine ai criteri di calcolo della
soglia dell'anomalia.
In
particolare veniva evidenziato come, seguendo la normativa richiamata ed
operando i calcoli previstisulle offerte delle ditte partecipanti, l'offerta
migliore - entro la soglia dell'anomalia individuata secondo il D.M. 28/4/1997
- sarebbe risultata quella della ricorrente.
Con
nota 9/1/1998 l'Amministrazione comunicava alla ricorrente che la Commissione
di gara in data 22/12/1997 aveva proposto di riaprire i termini per la
presentazione delle offerte stanti i riscontrati dubbi interpretativi circa
l'oggetto della gara.
Di
conseguenza veniva comunicata la nuova data fissata per l'apertura della buste,
da tenersi il 27/1/1998, precisando altresì che, in modificazione della dizione
precedentemente usata all'art. 1 del bando, si sarebbe proceduto
all'affidamento di un appalto di fornitura, mediante sostituzione, dei serramenti
delle scuole materne.
La
gara si sarebbe pertanto svolta al massimo ribasso senza correttivi, ferme
restando tutte le altre clausole
contenute originariamente nel bando.
Con
ulteriore nota 13/1/1998 l'Amministrazione rendeva edotta la ricorrente della D.G.C.
n. 598 del 30/12/1997 con la quale era stato disposto l'annullamento della gara
svoltasi in data 16/12/1997, richiamando le osservazioni della Commissione di
gara del 22/12/1997 e ribadendo la natura di appalto di fornitura della gara de
quo.
La
nuova selezione, tenutasi in data 9/2/1998 ed alla quale la ricorrente non ha
inteso prendere parte, individuava quale miglior offerente la ditta ... s.n.c.,
cui il Comune affidava l'appalto in oggetto.
Contro
gli atti sin qui richiamati adottati dall'Amministrazione Comunale e,
specificatamente:
1)
Verbale della Commissione del 16/12/1997 di aggiudicazione alla …spa;
/2)
Verbale della Commissione 22/12/1997 proponente la riapertura dei termini per
lo svolgimento di una nuova gara, da intendersi riferita ad un appalto di
fornitura di serramenti in sostituzione di quelli esistenti;/
3)
Deliberazione G.C. 598 del 30/12/1997 di annullamento in via di autotutela
della gara originariamente svoltasi il 16/12/1997, la quale aveva visto
aggiudicataria la ditta ... S.p.A;
4)
Nota a firma del Tecnico Comunale del 13/1/1998 con la quale la ricorrente è
stata resa edotta delle determinazioni dell'amministrazione circa
l'annullamento in via di autotutela della gara originariamente esperita;
5)
Bando di gara, nella parte in cui non prevede l'applicazione del D.M.
28/4/1997;
6)
Delibera di approvazione del bando di gara;
la
ditta ricorrente proponeva il ricorso indicato in epigrafe, notificandolo
all'Amministrazione Comunale ed alla controinteressata, ditta ... S.p.A. -
aggiudicataria della prima gara - in data 22/1/1998.
Con
motivi aggiunti, notificati alle stesse parti, nonché alla ditta ... S.n.c. in
data 11/12-3-1998 veniva, altresì, impugnato il verbale di gara 9/2/1998,
individuante la nuova aggiudicataria, in esito alla gara esperita, a seguito
dell'annullamento della precedente, secondo il criterio del massimo ribasso
senza correttivi.
Come
unico motivo di ricorso veniva lamentata la violazione ed erronea applicazione
della normativa introdotta dalla L. 109/94 e sue integrazioni e modificazioni,
nonché del D.M. 28/4/1997; l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1 del bando
di gara; l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità
degli atti assunti dall'Amministrazione.
Le
argomentazioni svolte dalla difesa istante mirano ad evidenziare la natura
dell'appalto, oggetto della procedura di gara avviata dall'Amministrazione,
quale oggetto di opere e non di fornitura.
In
merito viene richiamato il testo letterale del bando, nonché le norme ivi
richiamate, artt.20 e 21 L. 109/94, chiaramente riferite ad appalti di opere.
Da
ciò l'illegittimità della mancata osservanza, in sede di primo esperimento di
gara, delle norme sopra richiamate, in particolare della disciplina ivi
introdotta per l'individuazione delle offerte anomale, con conseguente
illegittima aggiudicazione alla ditta … spa.
Diversamente,
seguendo le modalità di calcolo previste per gli appalti di opere pubbliche ed
i criteri di individuazione dei limiti dell'anomalia delle offerte,
aggiudicataria sarebbe risultata la ditta ricorrente, avendo formulato migliore
offerta entro la soglia dell'anomalia calcolata ex DM 28/4/1997.
Gli
ulteriori atti assunti dall'Amministrazione, miranti ad evidenziare come -
nonostante la riconosciuta contraddittorietà del bando - si sia sempre voluto
dare luogo ad un appalto di fornitura e non di opere, risultano a loro volta
illegittimi in via derivata, sino all'aggiudicazione a favore della ... s.n.c.,
in quanto fondati su di una illegittima e distorta interpretazione del bando di
gara.
Veniva,
pertanto, chiesto l'annullamento di tutti gli atti censurati, previa loro
sospensione cautelare.
L'Amministrazione
Comunale si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità degli atti
assunti, precisando come sin dall'origine l'appalto in questione dovesse essere
inteso quale appalto di fornitura e non di opere, concludendo, infine, per la
reiezione del ricorso nel merito e nell'annessa istanza cautelare.
La
ditta ... S.p.A., cui il ricorso veniva regolartmente notificato, non si
costituiva in giudizio.
Diversamente
si costituiva in giudizio la controinteressata ditta ... s.n.c., la quale con
memoria 21/5/1998 ribadiva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e
della aggiudicazione avvenuta in suo favore in occasione della gara del
9/2/1998, specificando le ragioni per le quali, sulla scorta della normativa
interna nonché comunitaria, l'appalto in questione dovesse intendersi sin
dall'origine un appalto di fornitura e non di opere.
Con
ordinanza n. 171 del 20 febbraio 1998, il Tribunale accoglieva, in via
cautelare in attesa della definizione del giudizio di merito, l'istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati.
All'udienza
del 4/6/1998, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
DIRITTO
La
controversia oggetto del ricorso sottoposto all'esame del collegio riguarda la
corretta interpretazione del bando di gara 7/11/1997 avente per oggetto la
sostituzione dei serramenti della scuole materne del Comune di … .
Secondo
la tesi ricorrente, visti i richiami normativi contenuti nelle prescrizioni di
gara, nonché la natura stessa dei lavori da effettuare, si tratterebbe di un
appalto di esecuzione di opere: in particolare, la sostituzione dei serramenti
esistenti con la installazione dei nuovi realizzerebbe una ristrutturazione e/o
un recupero degli edifici scolastici interessati, da cui l'inequivoca
applicabilità alla fattispecie della legge 109/94 dettata in materia di appalti
di opere pubbliche.
In
particolare, la dizione dell'art. 2, 1º comma della legge soprarichiamata e le
sue integrazioni - modificazioni successive, avvalorerebbe tale conclusione,
laddove precisa che debbono intendersi come lavori pubblici "... le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere e di impianti...".
I
richiami alle norme contenute nel Capitolato Generale d'appalto dei lavori
pubblici, nonché al prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia ai fini
della misurazione delle opere, risulterebbero ulteriormente avallare per
tabulas l'assunto della ditta istante
circa la qualificazione dell'appalto come di opere e non di mera
fornitura.
La
diversa interpretazione seguita dall'Amministrazione viene condivisa nella
proprie difese, anche dalla controinteressata ditta ... s.n.c., la quale
individua nel caso in esame un appalto avente ad oggetto la fornitura dei nuovi
serramenti, previa sostituzione di quelli in opera presso le scuole materne
interessate agli interventi.
In
merito, il Collegio osserva preliminarmente come, indubbiamente il testo del
bando di gara, stante gli inequivocabili richiami a normative riguardanti la
materia di appalti di lavori, non può costituire un valido elemento di
riferimento per risolvere la controversia.
In
questo senso è la stessa Amministrazione a riconoscere l'equivocità dello
stesso ed in ragione di ciò la stessa è intervenuta in via di autotutela,
eliminando i richiami alla L. 109/94 ed annullando la gara svoltasi su di un
presupposto errato o comunque non chiaro nei suoi elementi caratterizzanti,
ritenendo così di procedere ad una nuova gara una volta chiarita in modo
definitivo la natura della prestazione richiesta.
Se,
quindi, il dato testuale non può costituire valido supporto per la soluzione
della controversia, è necessario procedere preventivamente alla individuazione
degli elementi caratterizzanti le diverse ipotesi di appalto di opere e di
fornitura, al fine di poter ricondurre correttamente la fattispecie in oggetto
all'una o all'altra ipotesi normativa.
Così
come prospettato dalle stesse parti in corso di causa, il supporto normativo di
riferimento deve ricondursi alla normativa interna combinata con quella comunitaria,
il cui ausilio interpretativo consente di stabilire gli elementi di distinzione
fra le due ipotesi.
La
direttiva CEE 93/97 definisce come appalti pubblici di lavori i contratti a
titolo oneroso "... aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione
e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato
II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi
mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione
aggiudicatrice".
Dalla
lettura dell'allegato e della lettera c) della direttiva stessa, si ricava il
carattere proprio dei lavori oggetto degli appalti ivi contemplati, consistenti
nell'esecuzione di attività volte alla realizzazione di opere, in origine non
esistenti ovvero frutto di interventi di trasformazione e/o demolizione di
quelle esistenti.
La
norma comunitaria si ricollega, pertanto, perfettamente con la normativa
nazionale sopra richiamata, L. 109/94, in materia di appalti di lavori, la
quale come già evidenziato, intende disciplinare l'affidamento mediante
pubbliche gare di opere di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro
e/o recupero.
Ancora
una volta viene individuato quale elemento caratterizzante la prestazione
oggetto dell'appalto di lavori, la prestazione di un facere rivolto alla
realizzazione di un'opera ex novo ovvero alla sua demolizione ovvero alla sua
ristrutturazione.
Preponderante
in questa ipotesi è il lavoro
effettuato su di un bene già di proprietà dell'Amministrazione, cui eccederà il
nuovo "opus" realizzato ovvero sul quale verranno realizzati gli
interventi richiesti.
La
realizzazione delle opere commissionate richiederà anche la messa a
disposizione dei materiali necessari per il risultato finale, ma ciò che rimarrà
prevalente nell'ambito della prestazione oggetto del contratto è l'attività, il
facere, la prestazione di fare affidata al soggetto aggiudicatario del pubblico
appalto.
Spostando,
ora, l'attenzione sulla diversa ipotesi dell'appalto avente per oggetto una
pubblica fornitura, ancora una volta il combinato disposto della normativa
nazionale e di quella comunitaria costituisce un valido parametro
interpretativo.
La
normativa interna di riferimento, pur disciplinando separatamente gli appalti
pubblici di fornitura a seconda dell'importanza economica degli stessi,
distinguendo così fra appalti sopra è sotto la soglia indicata dalla normativa
comunitaria, definisce pubbliche forniture i contratti a titolo oneroso aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a
riscatto con o senza opzioni di beni (così l'art. 2 D. L.vo n. 358 del
24/7/1992 per la fornitura sopra soglia, ma la dizione è suscettibile di essere
utilizzata anche per quelli al di sotto del limite fissato dalla norma
comunitaria, disciplinati dal DPR 573/94).
La
direttiva CEE n. 93/36 a sua volta definisce "appalti pubblici di
fornitura" i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto"...
l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione
per l'acquisto di prodotti".
Viene
inoltre, testualmente precisato come "la fornitura di tali prodotti può
comportare, a titolo accessorio, lavori di posa ed installazione".
Analoga
precisazione è possibile riscontrare nella disciplina nazionale della materia,
la quale per entrambe le ipotesi di fornitura sopra e sotto soglia,
nell'oggetto della prestazione comprende anche gli eventuali lavori di
installazione (cfr. D. L.vo 358/92, art. 1 e DPR 573/94 art. 1 commi 1 e 3).
Se
ne deduce, quindi, che l'oggetto del contratto di fornitura è una prestazione
in virtù della quale all'Amministrazione appaltante viene fornito da parte del
soggetto aggiudicatario un bene già esistente, individuato nelle sue peculiari
caratteristiche in ragione delle esigenze rappresentate dalla stessa
Amministrazione al momento della predisposione del bando.
Ciò
che l'Amministrazione, mediante l'appalto di fornitura, intende ottenere è
l'acquisizione di un determinato bene, necessario per i fini che la stessa si è
proposta, bene che costituirà pertanto l'oggetto di una prestazione di dare
così come richiesta al soggetto aggiudicatario.
Sarà,
pertanto, ininfluente, ai fini della qualificazione della prestazione, che il
soggetto fornitore del bene produca in proprio ovvero acquisiti a sua volta da
terzi produttori il bene richiesto: ciò che rileva è che oggetto prevalente del
contratto rimane pur sempre una prestazione di dare.
L'eventuale
attività di installazione, connessa alla fornitura del bene, non rileva ai fini
della configurazione dell'appalto, attesa non solo l'espressa precisazione data
dalle norme interne e comunitaria che non lasciano dubbi in merito, bensì in
ragione di un criterio di mera accessorietà, proprio delle opere di
installazione, che non incide sul carattere peculiare della prestazione di
fornitura.
Riassumendo,
è possibile affermare come, nell'ipotesi della pubblica fornitura oggetto
dell'appalto sia l'acquisto a titolo derivativo di beni già esistenti, prodotti
o quanto meno procurati dall'aggiudicatario, da questo eventualmente installati
a favore dell'Amministrazione; diversamente nell'ipotesi dell'appalto di
lavori, l'Amministrazione intende affidare all'aggiudicatario l'incarico di
realizzare opere e/o impianti ex novo ovvero di intervenire su opere già
esistenti per ristrutturarle, trasformarle ovvero demolirle.
Rapportando
le conclusioni sin qui tratte al caso di specie, ribadito ancora una volta come
la dizione del bando non possa essere di sicuro ausilio nell'interpretazione
della volontà dell'Amministrazione, appare in ogni caso inequivocabile che
oggetto dello stesso fosse la consegna e l'installazione dei nuovi serramenti
metallici per le scuole materne, previa sostituzione di quelli esistenti.
L'Amministrazione ha pertanto inteso
commissionare la fornitura dei nuovi infissi, di materiale diverso rispetto a
quello già in opera, previa rimozione di questi ultimi.
Esaminando
gli allegati al bando di gara ed in particolare il foglio patti e condizioni,
nonché il computo metrico estimativo e da ultimo gli schemi relativi alle
dimensioni delle finestre cui apporre i nuovi infissi, è possibile rilevare
come assuma rilevanza preponderante la prestazione di dare e cioè la fornitura
di una serie definita di beni, individuati per caratteristiche e dimensioni,
dei quali l'Amministrazione ha richiesto la fornitura secondo precise
indicazioni quantitative e qualitative.
Nessuna
indicazione ulteriore è stata introdotta in rapporto ad ulteriori attività di
facere nei confronti dell'appaltatore, se non entro i soli limiti della
rimozione degli infissi esistenti e dell'installazione di quelli commissionati.
Il
solo "opus" richiesto si traduce pertanto nella mera installazione,
la quale, tuttavia, non incide sul carattere della prestazione principale
trattandosi di attività meramente accessoria.
Ad
abundantiam, è dato osservare come l'installazione dei nuovi infissi sia stata
prevista senza alcuna modificazione delle strutture esistenti, per le quali
sono state unicamente fornite all'appaltatore le dimensioni cui rapportarsi per
la corretta fornitura del materiale richiesto.
Ribadita
pertanto la natura meramente accessoria del facere consistente
nell'installazione dei nuovi infissi, richiamate in proposito le norme
nazionali e comunitarie, appare di tutta evidenza come nel caso di specie
l'appalto bandito dall'Amministrazione Comunale di ... fosse un appalto
pubblico di fornitura e non di lavori.
Non
potevano, di conseguenza trovare corretta applicazione le norme, erroneamente
richiamate nell'originaria formulazione del bando, circa l'affidamento di
appalti di lavori pubblici.
Di
conseguenza, appare del tutto legittimo l'operato dell'Amministrazione, la
quale, resasi conto del contrasto esistente tra la natura dell'appalto e le
norme richiamte e del fatto che tale contrasto avrebbe (come è stato per la
ricorrente) indotto gli offerenti a presentare le proprie proposte basandosi su
dati fuorvianti, ha ritenuto di intervenire in via di autotutela, annullando la
gara svoltasi il 16/12/1997 e procedendo, previa riapertura dei termini, all'espletamento
di una nuova selezione, dopo aver esplicitato la natura dell'appalto de quo ed
aver richiamato il criterio di selezione proprio degli appalti pubblici di
fornitura.
I
provvedimenti così assunti non appaiono pertanto censurabili, così come appare
legittimo per via derivata l'affidamento dell'appalto alla controinteressata
... s.n.c. a seguito della gara successivamente svolta.
Il
ricorso deve, pertanto, considerarsi privo di fondamento e va respinto.
Cessano,
di conseguenza, gli effetti della concessa misura cautelare. Attesa la
peculiarità della questione oggetto della controversia, appare equa l'integrale
compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia - definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo respinge.
Cessano
gli effetti della concessa misura cautelare.
Spese
compensate.
Così
deciso in Brescia, il 4/6/1998 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, in Camera di Consiglio.