SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTI
SANITARI - SOSTANZE STUPEFACENTI - LAVORATORI INTERESSATI
E' ormai operativa la disciplina secondo cui il
datore di lavoro deve richiedere al medico competente di sottoporre ad
accertamenti sanitari necessari per verificare l’assenza dell’assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti i lavoratori, indipendentemente dal rapporto
di lavoro, che svolgono particolari mansioni considerate a rischio ed elencate
nel provvedimento della conferenza unificata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 266 del 15 novembre 2007. Tale accertamento deve essere effettuato prima di
adibire un lavoratore all’espletamento della mansione a rischio.
Inoltre lo stesso datore di lavoro ha, di norma,
l’obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio ai
suddetti accertamenti sanitari, con periodicità annuale, dal medico competente.
Si fa seguito alla precedente informativa in materia
(cfr. Not. n. 11/2008) per ribadire che nel settore
dell'edilizia i lavoratori che svolgono mansioni a rischio e che, pertanto,
devono essere sottoposti alla visita sanitaria in parola sono:
- gli autisti (più precisamente
si tratta dei conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida
categoria C,
D, E);
- i conducenti di apparecchi di sollevamento, esclusi
i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- gli addetti alla guida di macchine di movimentazione
terra;
- gli addetti alla guida di macchine di movimentazione
merci.