13^ MENSILITA'
Secondo quanto previsto dall’art. 63 del vigente c.c.n.l., si ricorda che, entro il 20 dicembre deve essere
riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La
citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche
dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e
superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31 dicembre 2008 non abbiano
maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una
frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo
proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni
non deve essere computata.
Trattamento contributivo
La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps
secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del per