IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2008
La disciplina fiscale del trattamento di fine
rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n.
11/2001) che sull’importo della rivalutazione del TFR, maturato a favore di
ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita
nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del
fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16 dicembre 2008 sarà
dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva
calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno 2007, tenendo conto
anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel
corso di detto anno 2007 (c.d. metodo storico). In alternativa l’acconto può
essere determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima
maturino nel corso dell’anno 2008 (c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione dell’acconto, in tale ipotesi
alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva
applicando ai TFR maturati al 31 dicembre 2007, e relativi ai dipendenti in
forza al 30 novembre 2008, la percentuale Istat relativa al mese di dicembre
2007, che è pari a 3,486%.
A tale rivalutazione presuntiva si dovrà sommare la
rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto
il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2008. Sul totale così ottenuto si
applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi,
essere calcolato il 90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare
entro il 16 dicembre 2008.
Si rammenta che, nell'ipotesi di stime errate che
comportino un versamento dell'acconto inferiore a quello dovuto, verranno
applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato con il mod. F24
utilizzando il codice tributo 1712. Il periodo di riferimento, da
indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, cioè 2008.
Infine, si rammenta che sia per il versamento
dell’acconto che del saldo può essere utilizzato, se ancora sussistente, il
credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/96
(credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni
1997 e
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (che,
come noto, interessa le sole imprese con oltre 50 dipendenti) deve essere
rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del
rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del
singolo lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.
Al riguardo, si fa presente che l’applicazione e il
versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota
di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata
presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare
secondo le istruzioni fornite dall’Inps con messaggio n. 5859
del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008)
l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento
maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva modello DM10,
compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta
sostitutiva con il debito contributivo.
Più precisamente l’importo dell'acconto dell'imposta
dell'11% relativo alle somme versate al Fondo di Tesoreria deve essere
riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice “PF30” con il
significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria”.
Rivalutazioni
delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare
Come noto, le quote di TFR destinate alla previdenza
complementare invece non rientrano nella base imponibile su cui il datore di
lavoro deve calcolare l'imposta dell'11%.