SCELTA
LIRA/EURO
NEGLI
APPALTI PUBBLICI - DPR 22/99
La
"Gazzetta ufficiale" del 10 febbraio 1999 pubblica il regolamento che
introduce le norme per l'adeguamento della disciplina sugli appalti nella fase
transitoria di introduzione dell'euro. Il Dpr, numero 22/1999, è stato emanato
in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21311998 che, a sua
volta, ha dettato le prime disposizioni legislative sull'introduzione della
nuova moneta europea.
I
documenti delle amministrazioni pubbliche, a partire dagli atti di gara -
bandi, lettere di invito, atti preliminari di individuazione dei lavori da
appaltare - dovranno contenere il valore di tutti gli importi sia in lire che
in euro. La conversione avviene ovviamente al valore fisso di 1.936,27 lire per
un euro.
Per
le imprese appaltatrici vige il principio generale che, all'inizio del
procedimento, potranno sempre presentare l'offerta,e perciò tutta la
conseguente documentazione in lire o in euro. Mentre, però, la scelta dell'euro
è sempre "irrevocabile" (non consentirà cioè di tornare a esprimere i
valori economici in lire, nei momenti successivi dell'iter), quella in lire no.
Se si sceglierà l'euro, tutti i successivi documenti e le comunicazioni
dovranno essere presentate pure in euro; se l'offerta sarà presentata in lire,
si potrà passare in qualunque momento all'euro, ma in tal caso la nuova scelta
diventerà irrevocabile.
Decreto
del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22
Regolamento
recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti
della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro
(G.U.
n. 33 del 10 febbraio 1999)
1.
Periodo di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica nel periodo transitorio di introduzione
dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attivita'
contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.
2.
Predisposizione degli atti di gara in euro
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei bandi di gara, nelle lettere di
invito e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni
dei contratti di appalto o concessione di lavori, di appalto di servizi e
forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti, ivi comprese
le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro di
tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.
3.
Conversione degli importi monetari negli atti di gara
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari
di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi
espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5
del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e, se del
caso, con le modalità, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213.
4.
Formulazione delle offerte in sede di gara
1.
Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo
previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a
scelta del concorrente.
2.
L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o
dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni
successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o
l'offerente.
3.
L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente
può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.
5.
Pagamenti
1.
Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione
dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.
2.
Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge
anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.
3.
Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è
corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro
all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei
servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore
alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro
è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.
4.
Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in
adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.
5.
E' demandata alle singole amministrazioni la definizione delle modalità di
pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.
6.
Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti da
effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi a contratti stipulati
prima di tale data.
6.
Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo
transitorio
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano anche a tutti gli
atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1 gennaio 1999, qualora il
relativo bando sia pubblicato dopo tale data.
2.
Qualora il bando di gara sia pubblicato prima del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni
o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 1.