PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NOVITA’
Sul
S.O. n.263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/08 è stato pubblicato il
Decreto Legge 29/11/08, n.185, recante ‘‘Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
Il
provvedimento in esame è entrato in vigore il 29 novembre 2008 e dovrà essere convertito
in legge.
Fra
le disposizioni fiscali di interesse per il settore vi è la modifica della procedura
per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici (art.29).
In
particolare, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%, viene
stabilito il principio di monitoraggio dei crediti d’imposta (di cui all’art.5
del D.L. 138/2002), in base al quale le agevolazioni sono riconosciute nei
limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza delle stesse.
Sulla
base di tale principio, la detrazione del 55%, già con riferimento alle spese
sostenute nel periodo d’imposta 2008, non è più riconosciuta automaticamente al
contribuente, ma può essere fruita solo successivamente all’autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei
limiti di spesa, stabiliti in 82,7 mln di euro per il 2009, 185,9 mln di euro
per il 2010; 314,8 mln di euro per il 2011.
Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicato
l’esaurimento di tali stanziamenti.
A
tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si
affianca comunque agli adempimenti già previsti dal decreto attuativo 19
febbraio 2007, e che prevede:
1. invio, esclusivamente in via
telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza
all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere:
-
dal
15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d’imposta
2008,
-
dal
1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel
2010;
2. esame delle istanze da parte
dell’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di invio;
3. comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate, esclusivamente in via telematica, dell’esito della verifica entro
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In assenza di alcuna comunicazione
esplicita, la detrazione s’intende negata (principio del ‘‘silenzio diniego’’).
Con
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29
dicembre 2008), sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione
dell’istanza.
Infine,
solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese
sostenute nel 2008, è possibile ‘‘trasformare” la detrazione del 55% in quella
del 36% (nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e
con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora
queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di
diniego da parte dell’Agenzia.