CONTROVALORE DELL'EURO

 

Come noto, dal 1° gennaio 1999 è introdotta una nuova valuta, l'Euro, che fino al 31 dicembre 2001 convivrà con la Lira. Il valore di conversione è fissato in Lire 1.936,27 per ogni Euro (pari a 0,516457 Euro per 1.000 Lire). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, continua ad applicarsi il vecchio valore convenzionale (stabilito con decreto biennale del Ministro del tesoro) di Lire 1.972,332 per ogni Euro (infatti, a prescindere dal valore, la denominazione Ecu è soppressa ed è sostituita dalla nuova denominazione Euro), limitatamente all'individuazione delle soglie di discriminazione tra gli appalti di rilevanza comunitaria (oltre 5 milioni di Euro ex Ecu) e quelli di rilevanza nazionale (fino a 5 milioni di Euro ex Ecu). In tal senso si sono espressi il Ministero delle politiche comunitarie, il Ministero dei lavori pubblici nonché le autorità comunitarie, in quanto sulla materia opera la riserva di specialità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 406 del 1991. Si ritiene invece che il nuovo controvalore dell'Euro, stabilito al 1° gennaio 1999 in Lire 1.936,27, debba essere utilizzato per l'individuazione di tutte le soglie intermedie, in sostituzione del precedente valore in Ecu (ad esempio quelle di 1 milione di Euro per il diverso accertamento dei requisiti, di 750 mila Euro per la licitazione privata semplificata, di 300 mila Euro per la trattativa privata, di 200 mila Euro per i lavori in economia e per la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione e 150 mila Euro per la trasmissione delle notizie all'Osservatorio). Per questi aspetti, introdotti in autonomia dal legislatore nazionale, non opera infatti la riserva citata, limitata alla soglia discriminante dei 5 milioni di Euro (ex Ecu).