CONTROVALORE
DELL'EURO
Come
noto, dal 1° gennaio 1999 è introdotta una nuova valuta, l'Euro, che fino al 31
dicembre 2001 convivrà con la Lira. Il valore di conversione è fissato in Lire
1.936,27 per ogni Euro (pari a 0,516457 Euro per 1.000 Lire). Tuttavia, fino al
31 dicembre 2001, continua ad applicarsi il vecchio valore convenzionale
(stabilito con decreto biennale del Ministro del tesoro) di Lire 1.972,332 per
ogni Euro (infatti, a prescindere dal valore, la denominazione Ecu è soppressa
ed è sostituita dalla nuova denominazione Euro), limitatamente
all'individuazione delle soglie di discriminazione tra gli appalti di rilevanza
comunitaria (oltre 5 milioni di Euro ex Ecu) e quelli di rilevanza nazionale
(fino a 5 milioni di Euro ex Ecu). In tal senso si sono espressi il Ministero
delle politiche comunitarie, il Ministero dei lavori pubblici nonché le
autorità comunitarie, in quanto sulla materia opera la riserva di specialità di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 406 del 1991. Si
ritiene invece che il nuovo controvalore dell'Euro, stabilito al 1° gennaio
1999 in Lire 1.936,27, debba essere utilizzato per l'individuazione di tutte le
soglie intermedie, in sostituzione del precedente valore in Ecu (ad esempio
quelle di 1 milione di Euro per il diverso accertamento dei requisiti, di 750
mila Euro per la licitazione privata semplificata, di 300 mila Euro per la
trattativa privata, di 200 mila Euro per i lavori in economia e per la
sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione e 150 mila
Euro per la trasmissione delle notizie all'Osservatorio). Per questi aspetti,
introdotti in autonomia dal legislatore nazionale, non opera infatti la riserva
citata, limitata alla soglia discriminante dei 5 milioni di Euro (ex Ecu).