TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO - D. LGS. N. 81/2008 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 31 DICEMBRE
2008
Si ricorda che per effetto del rinvio contenuto
nella Legge n. 129/2008, entro il 31 dicembre 2008 i datori di lavoro dovranno
aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo le
nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il DVR deve avere “data certa”. In merito a questo
aspetto, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, si ritiene,
conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale
problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
a) ricorso alla c.d.
“autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n.
261/1999, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo
unico, e non sull’involucro che lo contiene;
b) apposizione della c.d.
marca temporale sui documenti informatici;
c) apposizione di autentica,
deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge
notarile; formazione di un atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma
di legge presso un ufficio pubblico.
Per quanto riguarda i contenuti del DVR, devono
essere oggetto della valutazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004
siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori. Tale
accordo unitamente ad una circolare esplicativa predisposta da Confindustria
sono a disposizione degli associati presso gli uffici del Collegio e pubblicati
in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio.
Secondo il citato accordo lo stress lavoro-correlato
è una situazione di prolungata tensione nell’ambito lavorativo. Non rientrano
tra gli elementi da valutare nel DVR né i rischi psicosociali in generale, né
il mobbing, né la violenza sul lavoro, né il disturbo post traumatico da
stress. Piuttosto lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori
diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione
dell’organizzazione del lavoro
dell’ambiente di lavoro, carenza di comunicazione.
Nel DVR dunque dovrà in primo luogo essere
verificato se nell’ambito lavorativo è presente un rischio di stress.
Costituiscono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress: un alto
tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti
interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori, richieste di cambio di
mansione, infortuni.
In assenza di uno di questi fattori (o similari) o
di criticità ed in assenza comunque di cambiamenti comportamentali dei
lavoratori tali da denotare un rischio di stress, o in presenza di azioni già
messe in atto dal datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della norma, la
valutazione potrebbe concludersi con l’impegno a monitorare nel tempo eventuali
comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente.
L’individuazione di tale problema comporta
l’adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L’accordo
all’art. 6 ne riporta alcuni esempi:
- misure di gestione e
comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di
ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della
dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e
potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione
e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro;
- la formazione dei
dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza
dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al
cambiamento;
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l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti,
secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la
prassi.
Inoltre il DVR deve contenere l’individuazione delle
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Da ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 81/2008
prevede che la valutazione dei rischi debba tener conto anche della provenienza
dei lavoratori da altri paesi. Pur rimanendo in attesa di chiarimenti, si
ritiene che il rischio da valutare sia quello connesso alla possibilità che
lavoratori stranieri non conoscano la lingua italiana o comunque abbiano
difficoltà a comprenderla. Dunque si dovranno valutare idonee misure atte a
eliminare o ridurre i rischi connessi a tale problematica. A tal fine si
ricorda che il Comitato Paritetico di Brescia ha predisposto dispense
multilingue sulla sicurezza che certamente possono soddisfare questa esigenza.
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Accordo interconfederale
di recepimento dell’accordo europeo 8 ottobre 2004