SEMPLIFICAZIONE
DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -
CIRCOLARE MINISTERIALE
Sul
Notiziario n. 2/99 è stato pubblicato il testo del d.P.R. 403/98 in tema di
semplificazione delle certificazioni amministrative, con una breve nota di
commento. In relazione a tale disposizione il Ministero dell'Interno ha
pubblicato una propria circolare che risulta utile per una agile comprensione
del nuovo quadro normativo che regolamenta le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atto di notorietà. La facile lettura del testo non
abbisogna di alcun commento preliminare.
Si
è ritenuto utile trascrivere con carattere diverso le parti più significative
della circolare.
Circolare
del Ministero dell'interno 2 febbraio 1999, MIACEL n. 199
d.P.R.
20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative
Sulla
G.U. n. 275 del 24 novembre 1999, è stato pubblicato il d.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento dl attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative.
L'emanazione
del regolamento, previsto dall'articolo 1 della legge n 127/97 conclude l'opera
di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge stessa.
L'entrata in vigore del d.P.R. n. 403/1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in
virtù del disposto dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 127/97.
Da
quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione
del successivo comma 2 tutte le disposizioni anche di legge, incompatibili con
le disposizioni del d.P.R. in questione, oltre quelle espressamente abrogate
dall'articolo 13 dello stesso d.P.R.. Ciò evidenzia la portata innovativa della
nuova disciplina
Considerata
l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non soltanto
richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute nella
delega al Governo e quindi nel successivo d.P.R. ma anche fornire, sentito
l'Osservatorio per l'attuazione della legge 127/97 (composto da rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del
Dipartimento della Funzione Pubblica), un primo commento al singoli articoli
della nuova normativa.
Il
legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle
certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di
dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione
(articolo 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (articolo
2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad
una Pubblica amministrazione.
Quindi
il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve
adeguarsi all'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello
di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza
richiedere allo stesso il relativo certificato.
In
luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio dei dati o la loro
estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato, purché sia certa la
provenienza dei dati medesimi (articolo 7, comma 2).
In
sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto
dall'articolo 5 della legge n. 15/1968, ripreso poi dall'articolo 3, comma 1,
della legge n. 127/1997 secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di
dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza
dei dati medesimi, come ad es. l'assunzione dei dati di nascita o di residenza
dalla carta d'identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in
possesso dell'interessato.
L'entrata
in vigore del d.P.R. n. 403 comporterà un completo rinnovamento delle procedure
sinora seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già
sono individuate nell'articolo 1, comma 2 del d.P.R. scuole, università, uffici
provinciali della motorizzazione civile. Si tratta degli uffici che più di
altri richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli unici destinatari
della norma, in quanto il suddetto d.P.R., attuando la legge 127/1997, si
riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione (articolo 3, comma
2, della stessa legge 127/1997).
Ciò
premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli articoli del
d.P.R. n. 403, al fine di evidenziare
gli aspetti innovativi, anche nel confronti della stessa legge n. 15/1968, ed
il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge
n.191/1998.
L'articolo
1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già prevista dall'articolo 2 della
legge n. 15/1968, estendendola a tutte le situazioni che formano oggetto di
certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegiava una applicazione non
restrittiva dell'articolo 2 della legge n. 15/1968.
In
definitiva, si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a quel fatti,
stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione dal d.P.R. n.
130/1994 come dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora
l'utilizzo dell'autocertiticazione a tutti i certificati necessari per
iscriversi alle scuole, alle Università e a tutti quelli da presentare agli
uffici provinciali della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato
civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti
dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.
L'articolo
2 estende i casi di utilizza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà già prevista dall'articolo 4 della legge n. 15/1968, ricomprendendo
anche i casi non rientranti nella previsione dell'articolo 2 della legge
15/1968.
E'
ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia
autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità por lo
snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto
evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo
di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come,
ad esempio, diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e quanto altro da
allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover
richiedere l'autentica della propria dichiarazione.
Lo
stesso articolo 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento della
veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente dall'amministrazione
presso il soggetto competente.
L'interessato,
per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o o inviare per via
telematica, copia, ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso, ma
non ha un onere in tal senso perché l'amministrazione è tenuta a procedere
autonomamente.
Quanto
alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
richiesta dalla legge n. 15/1968, la legge n. 127/1997 ha soppresso la
necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in
presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica
amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.
Successivamente
la legge n. 191/1998, al comma 11 dell'articolo 2, ha chiarito che in tal caso
non e richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui
contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge n. 15/1968. Le disposizione della legge 191/1998 fanno sì che le istanze
dirette ad una P.A. non devono essere più autenticate, anche se contengono
dichiarazioni sostitutive dell'atto dì notorietà, e vanno presentate con le
modalità indicate dal precedente comma 10, che ha sostituito il comma 11
dell'articolo 3 della legge n. 127/1997.
L'abrogazione
dell'autenticazione della sottoscrizione é stata estesa, in base ad una
interpretazione logico-sistematica di tutta la legislazione di semplificazione,
anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge
n.15/1968 non comprese in una istanza ad una P.A., ma comunque richiamate
nell'istanza medesima o ad essa collegate funzionalmente, anche se prodotte non
contestualmente ma in un secondo momento, interpretazione questa condivisa dal
Dipartimento della funzione pubblica nella circolare MIACEL n. 14 del 2
settembre 1998 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 212 dell'11 settembre
inerente il rilascio della carta di identità. Peraltro occorre considerare che,
come enunciato dall'articolo 1 della legge n. 15/1968, la stessa si applica
esclusivamente nei rapporti tra P.A. e cittadino e, salve specifiche eccezioni
ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta
rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da
ricomprendersi anche i gestori di pubblici servizi - per ottenere l'emissione
di un provvedimento amministrativo dì qualsiasi specie Ne consegue che le
dichiarazioni in questione possono essere rese solo in tale contesto, (con
l'istanza o successivamente a completamento di una istanza già presentata).
Coerentemente l'articolo 6, comma 3, del d.P.R. prevede che le amministrazioni
nel predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte predispongano le formule
e le relative dichiarazioni sostitutive. Di conseguenza il successivo articolo
13, comma 3, abroga il penultima comma dell'articolo 20-bis della legge
n.15/1968, che prevedeva l'ammonizione in sede di a autenticazione della
sottoscrizione.
L'articolo
3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, stabilendo che possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto che procede
anche all'autenticazione delle copie a lui presentate
E'
da sottolineare che la norma non parla di autenticazione della sottoscrizione
né tanto meno abroga o reca innovazioni all'articolo 3, comma 11 della legge n.
127/1997 così come modificato dall'articolo 2, commi 10 e 11, della legge n.
191/1998. Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza
ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere
autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento.
L'articolo
4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni rese da chi non sa o
non può firmare, già disciplinata dall'articolo 21 della legge n. 15/1968,
eliminando testimoni ed affidando al pubblico ufficiale il compito di ricevere
la dichiarazione ed attestare l'e cause dell'impedimento.
Al
riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di
analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di
volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'articolo 8
della legge n. 15/1968, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni
verranno rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna
autentica di sottoscrizione.
Per
quanto riguarda l'individuazione del pubblico ufficiale, la norma non fornisce
alcuna indicazione; deve intendersi che abbia fatto principalmente riferimento
al funzionario competente a ricevere la documentazione.
Per
quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto dell'articolo 1,
commi 248 e 249 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale le
dichiarazioni da rendersi dagli invalidi civili e da chi esercita la tutela,
vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Prefettura, all'Unità
sanitaria Locale o al Comune senza alcuna operazione di autentica della
sottoscrizione.
L'articolo
5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani ai fini della
possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive Per i cittadini
extracomunitari l'equiparazione riguarda soltanto coloro che sono residenti e
limitatamente a quei fatti stati e qualità che possono essere convalidavi da
soggetti pubblici o privati italiani. Ciò spiega l'abrogazione dell'articolo 3
della legge n. 15/1968 e delle dichiarazioni temporanee ivi previste, che non
hanno più ragione di esistere (articolo 13, comma 2), in quanto tutto
l'impianto del d.P.R. n. 403 esonera il cittadino dall'obbligo di produrre
documentazioni.
L'articolo
6 reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, stabilendo
che esse hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Viene
inoltre disposto che le amministrazioni predispongono la modulistica necessaria
per rendere tali dichiarazioni, inserendo le relative formule ed un richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge n. 15/1968 ed una
eventuale informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996 sulla
protezione dei dati personali.
L'articolo
7 prevede una ulteriore semplificazione, che si riconnette a quanto già
stabilito dagli articoli 10 della legge n. 15/1968 e 18 della legge n.
241/1990, ovverosia l'acquisizione diretta dei documenti da parte della
amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato, nei
casi in cui il medesimo non voglia o non sia in grado dì avvalersi delle
autocertificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del d.P.R. n. 403.
L'acquisizione potrà avvenire, come dispone il d.P.R., a mezzo di fax o di
altri strumenti telematici o informatici, come ad esempio la posta elettronica,
prevedendo l'indicazione del responsabile dell'ufficio ed un recapito
telefonico. In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di
conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con
risoluzione n. 603 del 16.11.1993, i documenti saranno tutti esenti
dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'articolo 16 della tabella
annessa al d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 642.
L'articolo
8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei documenti trasmessi alla
P.A. stabilendo che essi devono contenere dati strettamente necessari alle
finalità per cui vengono acquisiti. Tale disposizione va riferita in
particolare alle certificazioni anagrafiche rilasciate dalle amministrazioni
comunali: il certificato di residenza, ove spesso viene inserita senza alcuna
legittimazione la cittadinanza degli stranieri residenti e lo stato di famiglia
anagrafico in cui nonostante, le precise disposizioni impartite da questo
Ministero con circolare n. 11 del 23 luglio 1996, vengono ancora indicato le
relazioni di parentela, di stato di figlio adottivo ed anche lo stato civile
dei coniugati. In tal modo si va oltre la funzione attribuita dalla legge a
tali certificati e si invade la sfera di riservatezza dei cittadini.
Si
ribadisce pertanto che in base all'articolo 33 del d.P.R. n. 223/1989 i
certificati anagrafici devono contenere, oltre alle generalità del soggetto,
soltanto l'oggetto della certificazione.
Il
comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il certificato di assistenza
al parto che viene sostituito da una attestazione contenente dati necessari per
formare l'atto di nascita e da un certificato di assistenza al parto in forma
anonima, da rilasciare per esigenze statistiche. La norma conferma quanto già
stabilito dall'articolo 2 della legge n. 127/1997, che ha sostituito
integralmente l'articolo 70 del R.D. 7 luglio 1939, n. 1238 per quel che
riguarda le dichiarazioni di nascita.
L'articolo
9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di stato civile d'ufficio esclusivamente
per il cambio dello stato civile (come ad esempio il matrimonio) e per
particolari necessità istituzionali delle singole amministrazioni
La
norma, in pratica, fa venire meno la necessità di richiesta di estratti da
parte dei cittadini, anche in conseguenza dell'agevolazione prevista
dall'articolo 1 lettera i) che consente di autocertificare tutti i dati a
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Al
riguardo è opportuno ricordare che, in base al vigente ordinamento di stato
civile, per estratti si intendono (articoli 184 e 185) sia quelli per riassunto
(articolo 184), sia quelli per copia integrale (articolo 185). Ne consegue che
la disposizione riguarda ambedue le fattispecie, non avendo fatto il
legislatore alcune distinzione.
L'articolo
10 pone una eccezione all'uso dell'autocertificazione, disponendo che i
certificati medici, sanitari, di origine, di conformità alle norme CE, i
brevetti ed marchi non possono essere sostituiti da altro documento. Per tali
atti e necessario richiedere appositi certificati. Viene poi previsto un unico
certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportiva.
Nell'articolo
11 è previsto l'obbligo dello svolgimento di controlli anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che, la relativa
conferma dei dati da parte dell'amministrazione che li detiene può essere
acquisita anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione cartacea,
come già ricordato all'articolo 5.
Il
comma 3 dell'articolo 11 è di natura organizzativa, in quanto prescrive di
introdurre nella modulistica le avvertenze che sostituiscono l'ammonizione
prevista nel procedimento di autentica, ed aggiunge una sanzione ulteriore,
consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace.
L'articolo
12 sostituisce il termine generico di "certificato" con quello di
"diploma" e "patentino", riferito, rispettivamente, ai titoli
attestanti idoneità professionali ovvero l'assenso all'esercizio di determinate
attività.
L'articolo
13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge n. 15/1968 e,
precisamente, il 3, il 20-bis, il penultimo comma dell'articolo 26, il 27 e
l'intero d.P.R. 24 gennaio 1994, n. 130.
I
Prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente documento di indirizzo
presso tutte le amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'ambito delle
rispettive province, e risolvere dubbi che le stesse amministrazioni
manifestassero nell'applicazione delle misure di semplificazione.
Si
rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa in esame viene
sanzionato dallo stesso d.P.R. e dalla legge n. 127/1997 come violazione dei
doveri di ufficio. E' dovere di ogni singola amministrazione applicare
direttamente, nell'ambito di procedimenti di propria competenza, le norme d
semplificazione
Si
resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente, di
informazione periodica sullo stato di applicazione del d.P.R. n. 403.