IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2008
Per le operazioni di
conguaglio fiscale relative all’anno 2008, che devono essere effettuate entro
il 28 febbraio 2009, si dovrà tenere conto, tra le altre, delle novità
introdotte:
1) dalla Finanziaria
2008, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. Not. n. 1/2008).
Si tratta in particolare
della necessità che il lavoratore, che intende fruire delle detrazioni di
imposta per carichi di famiglia, presenti ogni anno al sostituto di imposta una
apposita dichiarazione di spettanza contenente il codice fiscale dei soggetti
per i quali si usufruisce delle detrazioni per i carichi di famiglia; della
nuova detrazione di imposta da riconoscere in caso di genitori con almeno
quattro figli a carico; della nuova detrazione a favore dell’ex coniuge che
percepisca assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli; della esclusione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ai fini della
determinazione del reddito complessivo agli effetti delle detrazioni per
carichi di famiglia e delle altre detrazioni;
2) dai Decreti Legge n.
93 e n. 112/2008 (cfr. da ultimo Not. n. 11/2008).
Si tratta dei
provvedimenti che hanno introdotto un regime di tassazione agevolata degli
straordinari, delle ore supplementari e degli incrementi di produttività.
Si rammenta, in via
generale, che:
a) il sostituito potrà
richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro
dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere
avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2009 e dovrà essere supportata
dalla consegna delle certificazioni uniche rilasciate dagli altri soggetti
eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle
operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate
dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa
Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori
di tali somme.
b) Le operazioni di
conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2009. Tali
operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31
dicembre 2008, ovvero al 12 gennaio 2009. Il risultato delle predette
operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il
conguaglio è effettuato.
c) Le operazioni di
conguaglio comportano per il sostituto la necessità di:
- determinare
l’ammontare complessivo per l'anno 2008 delle somme e dei valori fiscalmente
imponibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che il sostituto
ha corrisposto nell’anno 2008, comprendendo, previa richiesta del dipendente,
gli eventuali altri redditi come precisato al punto a). A tal fine si rammenta
che si dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti
direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici
corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);
- applicare
all'imponibile fiscale, come sopra precisato, le aliquote Irpef per scaglioni
di reddito, determinando l'imposta lorda dovuta;
- determinare l'imposta
netta dovuta, sottraendo da quella lorda l'importo delle detrazioni spettanti
al sostituito;
- determinare
l'addizionale regionale e quella comunale all'Irpef;
- effettuare le
operazioni di conguaglio, raffrontando le ritenute fiscali operate in corso
d'anno con la complessiva ritenuta fiscale annua come sopra calcolata.
d) Le modalità sopra
riportate trovano applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e lavoro a
progetto.
Di seguito si richiamano
alcuni aspetti concernenti le predette operazioni nonché le novità introdotte.
1)
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE
A proposito della
determinazione dell'imponibile fiscale si segnala che:
a) i contributi
complessivamente versati, sia la quota a carico del datore di lavoro che quella
a carico del lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad es. PREVEDI
per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un
importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.
b) E' confermato anche
per l'anno 2008 che i contributi versati al Fasi o ad altri enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali cassa fino al limite di 3.615,20 euro sono
deducibili.
c) Non concorrono alla
formazione dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote Irpef per
scaglioni, le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di lavoro straordinario, di lavoro
supplementare e per le ore svolte in applicazione di clausole elastiche, di incrementi
di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (tra
questi, per il settore edile, rientra l'Elemento Economico Territoriale).
Infatti, ricorrendone i requisiti, le somme erogate per
uno dei titoli sopra richiamati e fino al limite di 3.000 euro lordi sono
sottoposte ad una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo della tassazione
Irpef ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Tale limite di
3.000 euro è da considerarsi al lordo della stessa imposta sostitutiva
del 10%. Se il lavoratore percepisce, sempre per i titoli sopra visti, somme
superiori a 3.000 euro lordi, la quota eccedente tale limite sconterà le
imposte secondo il regime ordinario e non quello del 10%. L'importo di 3.000
euro è da intendersi come limite complessivo alla cui determinazione concorrono
tutte le voci retributive sopra menzionate. Inoltre tale limite non può essere
superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro (cfr. da ultimo Not. n.
11/2008).
d) Con riguardo alle somme e ai
valori erogati successivamente al 29 maggio 2008 concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, per l'intero importo:
- le erogazioni liberali non
superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di
festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
Peraltro, tali erogazioni liberali
se sono erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni
rappresentativi degli stessi) non concorrono alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23
euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
L’esclusione dal reddito opera anche
se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, fermo restando che se il
valore in questione è superiore a detto limite, il complessivo valore delle
liberalità concorre interamente a formare il reddito.
Qualora invece tali liberalità siano
erogate in denaro concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro
dipendente (cfr. da ultimo Not. n. 11/2008).
e) Per l’anno 2008 sono confermate,
secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai
fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000)
e cioè:
- operai 0,35%
- impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere
conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2008, anche per le
retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2009.
f) Sono oneri deducibili, cioè
elementi posti in diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.
Si ribadisce che è consentita la
deducibilità del solo assegno diretto al mantenimento del coniuge, e non
dell’assegno pagato al coniuge per il mantenimento dei figli. La quota erogata
per il mantenimento dei figli dà, invece, diritto all’ex coniuge erogante alle
detrazioni per figli a carico.
2)
SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA
Anche per il 2008 le aliquote
d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono quelli fissati con, decorrenza
1° gennaio 2007, come riportato ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul
Notiziario del Collegio.
3) DETRAZIONI
Circa le tipologie e le modalità di
calcolo delle detrazioni, salvo quanto si dirà in ordine alla detrazione per
canoni di locazione, si rinvia agli schemi pubblicati su ogni numero del
Notiziario de Collegio.
Di seguito si evidenziano alcuni
punti di particolare interesse.
a) detrazioni per carichi di famiglia
Le detrazioni per carichi di
famiglia competono, ricorrendone i requisiti, per:
a) il coniuge a carico non legalmente ed
effettivamente separato;
b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
c) ogni altra persona indicata nell’art. 433 cod.
civ., convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali detrazioni sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste (dunque competono per l’intero mese iniziale o
finale, anche se la condizione insorge o cessa nel corso del mese).
Si rammenta che per la vivenza a
carico è necessario che i familiari possiedano un reddito complessivo
non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’art.
10 Tuir. Tale limite di reddito è riferito all’intero periodo d’imposta ed è
irrilevante il momento in cui è prodotto nel corso dell’anno.
- Detrazioni per figli a carico
E’ prevista, come regola generale la
ripartizione al 50% della detrazione spettante tra i genitori. Previo accordo
tra i genitori, è consentito che la detrazione venga assegnata al genitore che
possiede il reddito complessivo più elevato. Non è ammesso alcun altro tipo di
ripartizione.
Se i genitori sono legalmente ed
effettivamente separati, o il matrimonio è stato annullato, sciolto o ne sono
cessati gli effetti civili, la detrazione spetta interamente, in mancanza di
accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o
condiviso, la detrazione deve essere ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, per limiti di reddito non
può usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione stessa è
assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo
tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo
pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al
50% della detrazione stessa.
Ove uno dei coniugi sia fiscalmente
a carico dell’altro, la detrazione per i figli a carico compete a tale ultimo
coniuge (ossia quello che ha a carico l'altro) per l’intero importo.
Viene confermata, per il caso di
mancanza del coniuge, la regola del subentro del primo figlio nella detrazione
prevista per il coniuge, se più conveniente. Come in passato si verifica
l’ipotesi di mancanza del coniuge nei seguenti casi:
- se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. A tal
fine si rammenta che la "mancanza del coniuge" si ha solo nel caso di decesso dell’altro genitore, o qualora
l’altro genitore naturale non abbia riconosciuto i figli (oltre che nel caso di
figli adottivi o di affidati o affiliati del solo contribuente), mentre non c'è
"mancanza" nel caso in cui il genitore manchi perché
separato o divorziato;
- se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
- Ulteriore detrazione per genitori con
almeno quattro figli a carico
A differenza delle normali detrazioni per
carichi di famiglia, l’ulteriore detrazione in commento trova applicazione
nell’intera misura anche se la condizione richiesta dalla norma (esistenza di
almeno quattro figli a carico) sussiste solo per una parte dell’anno.
Tale detrazione si aggiunge alle detrazioni per figli a
carico ordinariamente spettanti, pertanto è fruibile soltanto se risultano
applicabili le normali detrazioni per familiari a carico.
- Detrazioni per carichi di
famiglia a favore di lavoratori extracomunitari residenti in Italia
Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate
la disciplina del riconoscimento delle detrazioni per figli a carico di
lavoratori extracomunitari varia a seconda che:
a) i figli siano residenti in Italia.
In tal caso il legame familiare può essere
documentato dalla certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli
Uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione dei figli stessi nelle anagrafi
della popolazione;
b) i figli siano residenti all’estero.
In tal caso la documentazione attestante lo status di
familiare a carico deve, alternativamente, essere costituita da:
- documentazione originale prodotta dall’autorità
consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e
asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione
dell’Apostille, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formulata dal
Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese
d’origine.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/2008,
ha precisato che:
- la richiesta di detrazione per gli anni successivi a
quello in cui è stata presentata tale documentazione deve essere
accompagnata da una dichiarazione del lavoratore che confermi il perdurare di
tale situazione. Solo nel caso in cui i dati certificati debbano essere
aggiornati, il lavoratore dovrà produrre una nuova documentazione avente le
caratteristiche sopra rammentate;
- l'obbligo di comunicazione del codice fiscale
dei familiari a carico non ammette eccezioni ed è condizione cui resta
subordinato il riconoscimento delle detrazioni relative.
Pertanto, anche i lavoratori extracomunitari
residenti in Italia, se intendono chiederne l'attribuzione per i familiari residenti all'estero, devono comunicare annualmente al
datore di lavoro il relativo codice fiscale.
Il codice fiscale va richiesto agli uffici locali
dell'Agenzia delle Entrate, che provvederanno al
rilascio previo esame della documentazione attestante la parentela.
b) Altre detrazioni (spese di produzione del reddito)
Tali detrazioni invece sono
rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio nel caso di rapporto di
lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, al fine di
determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il risultato finale a
306 :
365.
ADDIZIONALE
REGIONALE ALL’IRPEF
In occasione delle operazioni di
conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro
deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal
dipendente.
Si ricorda che la base imponibile
delle addizionali è quella stessa determinata per il calcolo dell’Irpef. Si
rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in
parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Circa le modalità cui i sostituti si
devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in
oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti
comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. n. 12/99 e Not. n. 2/2000).
Peraltro si ricorda che l’importo
dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine
anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga
successivi a quello in cui incide l’operazione di conguaglio stessa e non oltre
il periodo di paga del mese di novembre 2009, da versare entro il 16 dicembre
2009. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo dell’addizionale
deve essere trattenuto in un’unica soluzione.
L'addizionale regionale è dovuta alla Regione in
cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data di compimento delle
operazioni di conguaglio, e quindi, in linea generale, alla data del 31
dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce.
La tabella delle aliquote in vigore
per i redditi conseguiti nell'anno 2008 per la Regione Lombardia è pubblicata
sul Notiziario mensile.
Il versamento dell'addizionale da effettuarsi
tramite mod. F24, dovrà essere contraddistinto dal codice tributo 3802:
"Addizionale regionale all'I.R.PE.F. - Sostituto d'imposta". Dovrà
essere indicato l'anno di riferimento nella forma "AAAA” nonché il codice
della Regione (per la Lombardia codice 10).
ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
Con la legge 296/2006 è stato
previsto un nuovo metodo di versamento dell’addizionale comunale all’Irpef.
Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell’acconto e del saldo (cfr. suppl. n.1
al Not. n. 2/2007).
Il saldo dell’addizionale dovuta è
determinato in occasione del conguaglio di fine anno ed è trattenuto e versato
in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione
del conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di novembre e dunque con
versamento entro il mese di dicembre 2009. In caso di cessazione del rapporto
di lavoro in corso d’anno il saldo va determinato e versato in un’unica soluzione.
Per quanto attiene la determinazione
della base imponibile, vale quanto sopra specificato per l’addizionale
regionale.
La ritenuta relativa all’addizionale
comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai
dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in
materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it
selezionando nella “Aree Tematiche” la voce “Fiscalità locale” “Addizionale
comunale all’Irpef”, è pubblicato l’elenco dei comuni che hanno adottato tale
addizionale. Circa le modalità di versamento si sottolinea che le stesse sono
state modificate con decreto Ministeriale 5 ottobre 2007. Secondo tali nuove
disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008, l’addizionale comunale all’Irpef
deve essere versata direttamente ai comuni interessati. Operativamente i
sostituti di imposta dovranno effettuare il versamento dell’addizionale
all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a ciascun Comune. La
compilazione del modello in parola andrà eseguita come segue:
- indicazione del codice tributo:
cod. 3847 per l’acconto;
cod. 3848 per il saldo;
- indicazione codice catastale del
Comune da associare al codice tributo. Il codice catastale è disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.