INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO
PER PREVENZIONE - 31 GENNAIO 2009
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le modalità per l'applicazione della
tariffa dei premi Inail prevedono che le imprese titolari di posizioni
assicurative in essere da più di due anni possano presentare istanza per la
riduzione dei premi, c.d. oscillazione per prevenzione.
La riduzione opera in misura fissa -
pari al 10% per le imprese fino a 500 dipendenti, e al 5% per le altre - ed è
concessa dall’Istituto quando risulti che l’impresa abbia effettuato, nell’anno
precedente a quello di presentazione dell’istanza ossia nell’anno 2008,
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
e delle specifiche normative di settore.
La riduzione è concessa dall’Inail
previa presentazione di apposita domanda entro il 31 gennaio 2009, utilizzando
la modulistica predisposta dall’Istituto che è stata aggiornata per tener conto
delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
Il modello, con l’apposita guida per
la compilazione, è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inail.it), del
Collegio ed è anche a disposizione delle imprese interessate presso gli uffici
del Collegio.
La domanda va presentata
tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è
richiesta e pertanto, per l’anno 2009, entro il 31 gennaio 2009. L’istanza va
presentata alla sede Inail nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente.
Si ricorda che, come per gli anni passati, la data del 31 gennaio è il termine
entro il quale l’istanza deve pervenire alla competente sede Inail e non la
data entro la quale la stessa deve essere spedita. Pertanto si consigliano le
imprese interessate a provvedere affinché l’istanza sia, entro la citata
scadenza del 31 gennaio 2009, non solo spedita ma anche ricevuta dalla
competente sede Inail.
La domanda può essere presentata
anche in via telematica dal sito dell’Inail.
Circa le istruzioni per la
compilazione dell’istanza si rinvia a quanto già comunicato in occasione della
presentazione della domanda relativa all’anno 2007 (cfr. suppl. n. 3 al Not. n.
12/2006) rammentando che l’istanza può essere presentata nel caso in cui
l’impresa abbia realizzato almeno un intervento migliorativo tra quelli indicati
nella Sezione A del modello (interventi particolarmente rilevanti), o, in
alternativa a detto intervento migliorativo, abbia posto in essere almeno tre
interventi migliorativi tra le tipologie riportate nelle sezioni da B ad H del
modello, di cui almeno uno nel settore della formazione ed informazione dei
lavoratori (sezione E del modello).
Da ultimo si ricorda che tale
riduzione per oscillazione del tasso rientra nella nozione di "godimento
di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale". Pertanto per poterne beneficiare l'impresa dovrà trasmettere
all'Inail la apposita autocertificazione predisposta dall'Istituto stesso e
disponibile sul sito internet dell'Inail e in calce alla presente sul sito del
Collegio. Nessun adempimento dovrà invece essere posto in essere per ottenere
il DURC in quanto sarà lo stesso Istituto
a procedere alla verifica del requisito della regolarità contributiva ai fini
della fruizione della agevolazione richiesta.
- Allegati al modello OT.24 2008