INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2009
L’Inail, entro il 31
dicembre 2008, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del
tasso di premio applicato per l’anno 2009. L’aliquota del tasso di premio è
determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso
medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione
assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi
pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e
le malattie professionali verificatisi nel triennio 2005/2007.
Si rammenta che gli
infortuni in itinere non influenzano la
determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa
dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra tutti i settori
assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall'Inail tali eventi non devono
essere indicati.
Il provvedimento
dell’Istituto deve essere motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del
numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte,
dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno
e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo
interessato.
Ove ne ricorrano i
presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e
proporre ricorso. Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata
dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato
alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o
spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni
dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la
quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2009.
Tale termine è
considerato ordinatorio. Dunque l'Istituto dovrà considerare tempestivamente
proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30 giorni. Peraltro,
il mancato rispetto del termine in parola comporta l'obbligo per l'impresa di
effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro
tempi utili per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso
comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la
restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga
accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni,
l'impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore
alla data del provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole
all'impresa, l'obbligo di versare la differenza maggiorata dell'interesse di
dilazione e differimento.
Il ricorso deve
essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data
di presentazione.
In caso di mancata
risposta il ricorso si intende respinto.
Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è
possibile esclusivamente adire al giudice ordinario.
In ordine all’applicazione degli interessi di
dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n.
Nel caso in cui il ricorso venga deciso
dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data di
presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di
premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore
alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso
sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione
il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e
differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza
del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento
della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla
reiezione del ricorso.