INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE - ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE N. 110 DEL 12
DICEMBRE 2008
Con circolare n. 110 del 12 dicembre
Inoltre, con messaggio n. 27274 del
5 dicembre
Il nuovo sgravio contributivo
dell'E.E.T., introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) e
disciplinato dal Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, sostituisce, con
decorrenza 1° gennaio
Di seguito si illustrano le
istruzioni operative fornite dall'Inps con la circolare in commento, pubblicata
anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
Misura dello sgravio contributivo
L'Istituto con la circolare
n.110/2008 chiarisce che lo sgravio opera dal 1° gennaio 2008 e sino al 31
dicembre 2008. Inoltre precisa che:
- lo sgravio contributivo opera, per quanto interessa
il settore edile, sugli importi erogati a titolo di E.E.T. entro il limite
del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori. L'Inps ha
chiarito che per “retribuzione contrattuale annua" si deve intendere
quella imponibile annua ai fini previdenziali;
- gli importi comunicati in occasione della domanda
presentata dalla impresa costituiscono la misura massima dell'agevolazione
conguagliabile e pertanto le relative operazioni di conguaglio dovranno
limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Pertanto per determinare il limite
massimo teorico dello sgravio spettante, si dovrà utilizzare il minor valore
tra quello indicato nella domanda e quello ottenuto applicando la percentuale
del 3% alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali.
La misura dello sgravio
effettivamente spettante è invece quella risultante dal confronto tra il tetto
stesso, come sopra determinato, e quanto erogato a titolo di E.E.T., e dovrà
essere utilizzato il minore tra i due importi.
In attesa di ulteriori chiarimenti
da parte dell'Inps, si ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con il
tetto debba essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (18,50%), del
4,95% relativo al pagamento dei riposi annui nonché della quota imponibile del 15%
dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%).
Si rinvia alla precedente
informativa in materia (suppl. n. 3 al Not. n. 7/2008) per un esempio di
calcolo della misura dello sgravio.
Entro il tetto, come sopra
individuato, è prevista la concessione di uno sgravio contributivo così
articolato:
- per
l'impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota
a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per
assunzioni agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%,
versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- per il
lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del
lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per
i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la
cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari
al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto
sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile (per l’anno 2008 euro 40.765,00 che, mensilizzato, è
pari a euro 3.397,00).
Istruzioni
operative
Alle posizioni contributive riferite
ad aziende autorizzate allo sgravio in esame l'Istituto assegnerà
automaticamente, a decorrere dal periodo di paga “gennaio
Ai fini delle operazioni di conguaglio,
i datori di lavoro ammessi allo sgravio dell'E.E.T. opereranno come segue:
- determineranno
l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme
autorizzate. L'Inps ha chiarito che, per il calcolo dello sgravio, deve essere
presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del
premio;
- riporteranno il
relativo importo nel quadro “D” del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova
istituzione:
L936 Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a
favore del datore di lavoro;
L937 Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a
favore del lavoratore.
Le suddette modalità sono valide sia
per il recupero dello sgravio spettante per l'E.E.T. erogato da gennaio 2008,
compreso, e sino a novembre 2008, sia per quello che sarà erogato nel corrente
mese di dicembre 2008.
All’atto del conguaglio dello
sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di
beneficio di sua competenza.
Requisiti delle imprese per
beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della agevolazione
in parola le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in
materia di regolarità contributiva. Vale la riserva di successivi chiarimenti
anche alla luce delle istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro con
circolare del n. 34/2008.
Termine per le operazioni
di conguaglio/regolarizzazione
Le sopracitate operazioni dovranno
essere effettuate entro il 16 del terzo del mese successivo alla data di
emanazione della circolare n. 110/2008, ossia entro il 16 marzo 2009.