INPS - DECONTRIBUZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - ISTRUZIONI OPERATIVE - CIRCOLARE N. 110 DEL 12 DICEMBRE 2008

 

Con circolare n. 110 del 12 dicembre 2008 l'Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese, autorizzate dallo stesso Istituto, possono operare lo sgravio contributivo dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) (cfr. da ultimo il suppl. n. 3 al Not. n. 7/2008).

Inoltre, con messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008, l'Inps ha comunicato che è disponibile sul sito dell'Istituto (www.inps.it, all'interno della Sezione ''Servizi on line" e accedendo all'area riservata "servizi per le Aziende e i Consulenti") la graduatoria relativa  alle domande presentate per ottenere gli sgravi contributivi in parola, precisando che le imprese che hanno inoltrato le domande, comunque, riceveranno, o hanno già ricevuto, la comunicazione sull'esito attraverso un messaggio di posta elettronica.

Il nuovo sgravio contributivo dell'E.E.T., introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007) e disciplinato dal Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 2008, l'abrogato regime di decontribuzione cui era soggetto l'E.E.T..

Di seguito si illustrano le istruzioni operative fornite dall'Inps con la circolare in commento, pubblicata anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota.

 

Misura dello sgravio contributivo

L'Istituto con la circolare n.110/2008 chiarisce che lo sgravio opera dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008. Inoltre precisa che:

- lo sgravio contributivo opera, per quanto interessa il settore edile, sugli importi erogati a titolo di E.E.T. entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori. L'Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua" si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali;

- gli importi comunicati in occasione della domanda presentata dalla impresa costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile e pertanto le relative operazioni di conguaglio dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Pertanto per determinare il limite massimo teorico dello sgravio spettante, si dovrà utilizzare il minor valore tra quello indicato nella domanda e quello ottenuto applicando la percentuale del 3% alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali.

La misura dello sgravio effettivamente spettante è invece quella risultante dal confronto tra il tetto stesso, come sopra determinato, e quanto erogato a titolo di E.E.T., e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps, si ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con il tetto debba essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%).

Si rinvia alla precedente informativa in materia (suppl. n. 3 al Not. n. 7/2008) per un esempio di calcolo della misura dello sgravio.

Entro il tetto, come sopra individuato, è prevista la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- per l'impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;

- per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2008 euro 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a euro 3.397,00).

 

Istruzioni operative

Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame l'Istituto assegnerà automaticamente, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2008” e fino a “febbraio 2009”, il codice di autorizzazione “9D” che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007”.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio dell'E.E.T. opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate. L'Inps ha chiarito che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;

- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione:

L936      Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro;

L937      Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore.

 

Le suddette modalità sono valide sia per il recupero dello sgravio spettante per l'E.E.T. erogato da gennaio 2008, compreso, e sino a novembre 2008, sia per quello che sarà erogato nel corrente mese di dicembre 2008.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio

Per la fruizione della agevolazione in parola le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva. Vale la riserva di successivi chiarimenti anche alla luce delle istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare del n. 34/2008.

 

Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione

Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo del mese successivo alla data di emanazione della circolare n. 110/2008, ossia entro il 16 marzo 2009.

 

 

- Circolare Inps n. 110/2008