RIFIUTI - VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
CONNESSI ALL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA DI CAVA
In data 4
novembre 2008 è stata pubblicata sul BURL n.45, 2° supplemento straordinario,
la DGR n.8210/2008 recante la ‘‘Modifica ed integrazione della DGR n.3667/2006:
Determinazioni in merito all’espletamento delle procedure previste dalla
vigente normativa in materia di valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito
dei procedimenti autorizzativi connessi all’attività estrattiva di cava’’.
Tra le
principali novità previste dalla delibera si segnano:
- la
Verifica di assoggettabilità deve essere espletata secondo i criteri enunciati
nell’allegato V del D.Lgs. n.4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale);
- la
Verifica di assoggettabilità si applica, fatti salvi i casi in cui si rende
necessario procedere in via di autotutela, anche a:
-
progetti di gestione produttiva degli A.T.E.
approvati antecedentemente all’adozione dell’atto in oggetto, in occasione di
presentazione di richieste di riesame o di varianti dei progetti medesimi o
presentazione di richieste di ampliamenti, varianti o nuove aperture, relative
a cave comprese in tali A.T.E.
-
progetti di attività estrattiva di cave non rientranti in A.T.E.
ed approvati antecedentemente all’adozione del presente atto, in occasione di
presentazione di ampliamenti o varianti di tali progetti.
Si
ricorda che, secondo il D.Lgs. n. 4/2008 ‘‘Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale’’ sono soggetti a procedure di VIA le cave con più di
500.000 mc/a di materiale estratto o aree interessate
superiori a 20 ha.
Sono
invece oggetto di procedura di Verifica di assoggettabilità le cave in
generale.