CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI
OPERA DI INTERESSE PUBBLICO - RIMBORSO IVA -
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(R.M. n.372/E
del 6/10/08)
L’impresa che si aggiudica un appalto per la
costruzione e gestione di un’opera di interesse pubblico non può richiedere il
rimborso dell’eccedenza IVA relativa alle spese sostenute per la realizzazione
dell’opera, in quanto quest’ultima risulta di proprietà dell’ente appaltante.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle
Entrate nella Risoluzione n.372/E del 6 ottobre 2008, con la quale l’impresa
istante, facente parte di un’ATI a cui è affidata, in concessione, la
progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e
culturale su un’area comunale, chiede chiarimenti sulla possibilità di ottenere
il rimborso dell’eccedenza detraibile IVA relativa alle spese di costruzione
del complesso, ai sensi dell’art.30, comma 3, lett.c,
del D.P.R. 633/1972 (che consente di chiedere il rimborso, tra l’altro, dell’
IVA assolta per l’acquisto di beni ammortizzabili [1]).
Nel caso di specie, l’Agenzia, nel ricostruire i
contenuti della convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e l’ATI,
sottolinea, in primo luogo, che il bene realizzato è, sin dall’origine, di
proprietà dell’Ente locale concedente, mentre la società acquisisce il diritto
di gestione dell’impianto per la durata della convenzione medesima.
Ciò implica che l’opera, essendo di proprietà dell’Ente
concedente, è iscritta tra le immobilizzazioni materiali nell’attivo di
bilancio di quest’ultimo e, come tale, costituisce per questi un bene
ammortizzabile.
Diversamente, l’impresa concessionaria, non avendo la
titolarità dell’opera, non può iscriverla, in bilancio, come immobilizzazione
materiale ammortizzabile.
Da tale considerazione deriva, quindi, la negazione
del diritto al rimborso del credito IVA, ai sensi dell’art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, secondo cui lo stesso può
essere richiesto “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di beni ammortizzabili”.
Tale pronunciamento potrebbe far sorgere dubbi
interpretativi, in ordine alle operazioni di “project financing”
per la costruzione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico, con
particolare riferimento alla possibilità di richiedere il rimborso
dell’eccedenza detraibile IVA relativa all’acquisizione del diritto di
concessione da parte dell’impresa.
Tuttavia, si ritiene che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione
finanziaria siano da circoscrivere al singolo caso analizzato nell’istanza di
interpello (impossibilità di ammortizzare un bene di proprietà dell’Ente
appaltante), non entrando l’Agenzia nel merito del diritto al rimborso del
credito IVA relativamente alle operazioni di “project financing”.
In tali operazioni, infatti, l’impresa concessionaria,
anche qualora non risulti proprietaria dell’opera realizzata, acquisisce
comunque un diritto di concessione relativo alla gestione della stessa, che
costituisce un’immobilizzazione immateriale fiscalmente ammortizzabile, ai
sensi dell’art.103, comma 2, del D.P.R. 917/1986 [2], il cui valore corrisponde
sostanzialmente all’importo dei costi sostenuti per la costruzione dell’opera.
In tal caso, per l’impresa concessionaria, non viene
meno il diritto di richiedere il rimborso dell’IVA corrisposta per
l’acquisizione del diritto di concessione, tenuto conto che il citato art.30,
comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972 ammette tale
possibilità con riferimento a tutti i beni ammortizzabili, siano essi
immobilizzazioni materiali o immateriali[3].
In conclusione, in presenza di un’opera realizzata in
“project financing”, di proprietà dell’Ente
appaltante, l’eccedenza IVA inerente l’acquisizione del diritto di concessione
può essere chiesta a rimborso, in quanto relativa all’acquisizione di un bene
immateriale ammortizzabile.
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[1] D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso della
eccedenza
(omissis)
3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell’ eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque
milioni, all’ atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attività che comportano l’ effettuazione di operazioni soggette ad imposta con
aliquote inferiori a quelle dell’ imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma
dell’articolo 17, quinto e sesto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’
ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all’ imposta relativa all’ acquisto o
all’ importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e
ricerche;
(omissis)
[2] D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
Art.103 - Ammortamento dei beni immateriali
(omissis)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono
deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
(omissis)
[3] Per il concetto di “beni ammortizzabili” occorre
far riferimento, infatti, alle disposizioni in materia di imposte dirette.