ICI - FABBRICATI DEL GRUPPO D - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
(Corte
Cassazione, sez. trib., sentenza 13/11/08, n. 27062)
Per fabbricati a destinazione speciale, interamente
posseduti da imprese, già accatastati ma privi di rendita, l’ICI è determinata
secondo il criterio del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili,
in luogo di quello basato sulla rendita presunta.
Ad un immobile classificabile nel gruppo D,
interamente posseduto da impresa, già accatastato, ma privo di rendita, purchè separatamente contabilizzato, va applicato, ai fini
della determinazione ICI, il criterio del costo rivalutato ricavabile dalle
scritture contabili, con determinazione del valore contabile del bene alla data
di inizio di ciascun anno solare, fino al momento dell’attribuzione della
rendita, che ha valore costitutivo.
Tale sistema deve invece escludersi in presenza di
iscrizione dell’immobile in catasto con applicazione di rendita applicabile
all’annualità d’imposta in contestazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza
27062/2008: la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di attribuzione
della rendita catastale ad immobili classificabili nel gruppo catastale D (che
ha natura costitutiva e non dichiarativa), non ha efficacia retroattiva e non
si applica per i periodi precedenti alla attribuzione della rendita; in
relazione a tali periodi trova applicazione il solo criterio del valore fissato
sulla base dei costi contabili, potendo la rendita catastale essere utilizzata
soltanto dall’annualità in cui avviene la notificazione dell’atto di
attribuzione della rendita medesima, poiché l’aggiornamento, in più o in meno,
delle rendite degli anni pregressi, riguarda i soli casi di variazione di
rendite già attribuite, rispetto a cui l’aggiornamento ha valore ricognitivo -
dichiarativo.
Come affermato dalla Corte costituzionale (cfr.
sentenza n. 67/2006), i fabbricati del gruppo catastale D - che, per le loro
caratteristiche funzionali e tipologiche, sono «a destinazione speciale» - sono
ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta, con la conseguenza
che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio del
costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello
basato sulla rendita presunta.