REVERSE CHARGE - CONTRATTI DI GLOBAL SERVICE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(R.M. n.432/E
del 12/11/08)
Le prestazioni di servizi nel settore edile, eseguite
da un’impresa nei confronti di un appaltatore che ha concluso, con il
committente, un contratto di “global service”, avente ad oggetto la gestione
del patrimonio immobiliare di proprietà della medesima stazione appaltante, si
qualificano come subappalti, e sono assoggettate al meccanismo del “reverse
charge” (art.17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972).
Questo il principale chiarimento contenuto nella R.M.
n.432/E del 12 novembre 2008, in risposta ad un quesito posto da un’impresa in
merito al corretto trattamento fiscale, ai fini del “reverse charge”, per le
prestazioni di servizi dipendenti da un contratto in cui era dubbia la
riconducibilità all’ “appalto” nel settore edile.
Nel caso di specie, l’appaltatore principale ha
stipulato, con il committente, un “appalto di servizi integrati” (cd. contratto
di “global service”), per la cui esecuzione viene concluso, con l’impresa
istante, un contratto di affiliazione commerciale (cd. “franchising”), a cui è
legato un “contratto quadro per interventi manutentivi”, in dipendenza del
quale la medesima impresa si obbliga ad eseguire lavorazioni nel settore edile.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha verificato, nel
caso di specie, l’esistenza delle due condizioni necessarie ai fini
dell’applicabilità dell’inversione contabile, ossia l’esercizio, da parte sia
dell’appaltatore, sia del subappaltatore, di attività riconducibili al settore
edile, e l’esistenza di un contratto di subappalto [1].
1. attività eseguita nell’ambito del settore edile
In tal ambito, la citata R.M. n.432/E/2008 ha, ancora
una volta, ribadito che le attività riconducibili al settore edile sono quelle
individuate nella sezione F (“COSTRUZIONI”) della tabella ATECOFIN 2004,
sostituita, dal 1° gennaio 2008, dalla tabella ATECO 2007 e che, per
l’applicabilità del “reverse charge”, si deve fare riferimento all’attività
effettivamente svolta dall’appaltatore e dal subappaltatore, piuttosto che al
codice attività utilizzato da tali soggetti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- nell’ipotesi in cui, tra le attività svolte
dall’appaltatore (che opera nel campo della consulenza nel settore delle
tecnologie dell’informatica, con codice 62.02.00, sezione J), vi siano anche
prestazioni riconducibili alla predetta sezione F, queste rilevano ai fini
dell’applicazione del “reverse charge”, fermo restando l’obbligo di assumere
anche il codice attività corrispondente a tali prestazioni (art.35, comma 3,
del D.P.R. 633/1972);
- tale requisito risulta soddisfatto in capo
all’impresa istante che esegue le prestazioni di manutenzione sugli immobili,
operante, tra l’altro, con codice attività 45.21.1, riferito alla sezione F
della previgente tabella ATECOFIN 2004.
2. esistenza di un contratto di subappalto
In tal ambito, con riferimento al caso di specie, la
R.M. n.432/E/2008 chiarisce che:
- lo schema contrattuale atipico denominato come
“global service”, avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità di
prestazioni volte, nel loro insieme, alla gestione e manutenzione di un bene
immobile, può essere assimilato ad un contratto d’appalto di lavori, oppure di
servizi [2];
- il contratto concluso fra il committente e
l’appaltatore principale è qualificabile come un “appalto di lavori”
nell’ipotesi in cui le lavorazioni edili siano prevalenti rispetto agli altri
servizi, che assumono una funzione accessoria;
- conseguentemente, il contratto mediante il quale
l’appaltatore affida all’impresa istante l’esecuzione delle manutenzioni degli
immobili (anche se connesso con il contratto di “franchising” [3]) si
identifica come un subappalto, cosicchè, nell’ipotesi
in cui entrambi i soggetti coinvolti esercitino un’attività riconducibile al
settore edile, le lavorazioni da esso dipendenti sono soggette all’applicazione
del meccanismo del “reverse charge”.
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[1] Cfr. tra le altre, la C.M. n.37/E/2006 e le R.M.
n.172/E/2007, n.113/E/2008, n.173/E/2008, n.174/E/2008, e n.255/E/2008.
2] Al tal riguardo, l’Amministrazione finanziaria
recepisce l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. la sentenza della sez.
IV, 21 febbraio 2005, n.537), secondo cui la natura del contratto non può
mutare per la presenza, all’interno dell’appalto, di prestazioni aventi rilievo
quantitativo o funzionale minoritario rispetto alle prestazioni qualificabili
come prestazioni di lavori edili.
[3] Con riferimento ad un contratto di affiliazione commerciale
(“franchising”) con la Risoluzione n.303/E del 25 ottobre 2007 l’Agenzia delle
Entrate aveva già precisato che il contratto di “franchising” esaurisce la
propria funzione nei rapporti interni tra le imprese contraenti, riguardanti
unicamente l’utilizzo delle conoscenze tecniche (brevetti, marchi, know-how,
ecc.) di cui l’impresa concedente è dotata.