DECRETO LEGGE 185/2008 - PRINCIPALI MISURE FISCALI -
PRIMI CHIARIMENTI
Sul Supplemento Ordinario
n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 è stato pubblicato
il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante ‘‘Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
Pubblichiamo una prima nota
dell’Ance a commento delle principali disposizioni fiscali d’interesse per il
settore contenute nel provvedimento in esame, entrato in vigore il 29 novembre
2008 per il quale si attende ora la conversione in legge.
1. esigibilità IVA per
cassa (art.7);
2. revisione degli Studi
di Settore (art.8);
3. rivalutazione dei
beni immobili d’impresa (art.15, c.16-23);
4. detrazione del 36%
per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23);
5. procedura per il
riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici (art.29)
1. Esigibilità IVA per
cassa (art.7)
In via sperimentale, per il
triennio 2009-2011, viene estesa la disciplina delle operazioni soggette ad IVA
ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a
tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese
a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Tale principio consente, al
cedente o prestatore, di versare il debito d’imposta al momento del pagamento
dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le
operazioni, ossia al momento:
- della consegna o
spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della stipula dell’atto
di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;
- del pagamento del
corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- ovvero al momento
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
L’esigibilità differita è
stabilita nel termine massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione,
salvo l’ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tale disposizione non si
applica, in ogni caso, alle operazioni soggette al meccanismo del ‘‘reverse
charge” (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
Resta fermo che l’efficacia
della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della
direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d’affari
dei contribuenti beneficiari della disposizione.
2. Revisione degli Studi
di Settore (art.8)
L’art.8 del D.L. 185/2008
stabilisce che, in considerazione degli effetti dell’attuale crisi economica e
dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli
Studi di Settore attualmente in vigore possono essere integrati con Decreto del
Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli
Esperti.
In particolare, tali
modifiche terranno conto, tra l’altro, delle segnalazioni degli Osservatori
regionali per gli Studi di Settore.
3. Rivalutazione dei
beni immobili d’impresa (art.15, commi16-23)
Viene prevista, a favore
delle imprese, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti nel
bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati
alla vendita e delle aree edificabili.
La rivalutazione va
effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all’esercizio 2008), mediante
il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
pari al:
- 7% per i beni non
ammortizzabili;
- 10% per i beni
ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve
essere versata, a scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la
rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la
medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
In particolare, sono
ammessi alla rivalutazione:
- i fabbricati strumentali
(es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non
destinati alla vendita). Per questi, l’imposta sostitutiva è pari al 10%;
- i fabbricati non
strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le
immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l’imposta
sostitutiva è pari al 7%.
Non possono, invece, essere
rivalutati:
- i beni merce (ossia i
beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, per esempio il
magazzino delle imprese edili);
- le aree fabbricabili, sia
se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia
destinate alla vendita).
Gli effetti fiscali della
rivalutazione decorrono dal terzo periodo d’imposta successivo a quello con
riferimento al quale la medesima è eseguita (in sostanza dal 2011, in caso di
esercizio coincidente con l’anno solare). Ai fini fiscali, infatti, la
rivalutazione consente il riconoscimento di un maggior valore del bene ai fini
dell’ammortamento ed una riduzione della plusvalenza imponibile, in caso di
cessione dell’immobile rivalutato.
Tuttavia, qualora
l’immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee
all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore)
prima dell’inizio del quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui è
stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2012, in
caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la plusvalenza
imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Infine, si prevede la
possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della
rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste
per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
L’operazione di
rivalutazione, infatti, dà luogo ad un saldo attivo, costituito dall’importo
iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore
attribuito ai beni che, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato
al capitale o accantonato in un’apposita riserva. Nel caso in cui il saldo
venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva,
concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la
rivalutazione, alla quale è comunque attribuito un credito d’imposta, ai fini
delle imposte sui redditi, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.
Con l’affrancamento del
saldo attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il pagamento
dell’imposta sostitutiva del 10%, di evitare che tale ammontare, se
distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito
imponibile da assoggettare all’aliquota IRES del 27,5%, o all’aliquota
marginale IRPEF.
4. Detrazione del 36%
per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23)
Nell’ambito della
possibilità, ammessa per gruppi di cittadini organizzati, di realizzazione di
microprogetti di arredo urbano o di opere di interesse locale, viene a questi
riconosciuto il diritto di fruire della detrazione IRPEF del 36% in ragione
delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione
delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità previste per
l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art.1, della legge 449/1997
(istitutiva della detrazione del 36%).
Tale beneficio è
riconosciuto sino all’attuazione del federalismo fiscale e per lo stesso
periodo di vigenza della detrazione del 36%, attualmente prevista sino al 31 dicembre
2010.
5. Procedura per il
riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli
edifici (art.29)
Anche ai fini del
riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti, viene stabilito il principio di monitoraggio dei
crediti d’imposta (di cui all’art.5 del D.L. 138/2002), in base al quale le
agevolazioni sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno
di vigenza delle stesse.
Sulla base di tale
principio, la detrazione del 55%, già con riferimento alle spese sostenute nel
periodo d’imposta 2008, non è più riconosciuta automaticamente al contribuente,
ma può essere fruita solo successivamente all’autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei limiti di spesa,
stabiliti in 82,7 mln di euro per il 2009, 185,9 mln di euro per il 2010; 314,8 mln
di euro per il 2011.
Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicato l’esaurimento di tali
stanziamenti.
A tale scopo, viene quindi
stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli
adempimenti già previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:
1. invio, esclusivamente in
via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita
istanza all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere:
- dal 15 gennaio al 27
febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2008,
- dal 1° giugno al 31
dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
2. esame delle istanze da
parte dell’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di invio;
3. comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell’esito della
verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In assenza di alcuna
comunicazione esplicita, la detrazione s’intende negata (principio del
‘‘silenzio diniego’’).
Con apposito provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008),
sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza.
Infine, solo per le persone
fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, è
possibile ‘‘trasformare” la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite
massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione
obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora queste non presentino
istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte
dell’Agenzia.