INAIL - SOCIO DI
SOCIETA’ ED OBBLIGO ASSICURATIVO - NUOVI
CRITERI - CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 2008, N. 66
Con
circolare 7 novembre 2008, n. 66 l’Inail ha riconosciuto, prendendo atto
dell’evoluzione giurisprudenziale in punto e modificando le proprie precedenti
istruzioni contenute nelle circolari n. 32/2000 e 22/2002, che sono da
considerare soggetti all’assicurazione obbligatoria i soci impegnati in
attività non manuale di sovraintendenza solo a condizione che tra il socio e la
società si configuri un rapporto di lavoro subordinato.
Di
seguito si riporta la circolare in parola che fornisce il quadro normativo di
riferimento ed i nuovi orientamenti dell’Istituto.
INAIL
Direzione
Generale - Direzione Centrale Rischi
Circolare
7 novembre 2008, n. 66
Oggetto: Socio
addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporto di
lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.
Quadro
Normativo
• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e
successive modifiche ed integrazioni: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”
• Sentenza della Corte di Cassazione n. 4785
del 22 luglio 1980
• Sentenza della Corte di Cassazione n. 2533 del
27 aprile 1981
• Circolare Inail n. 32 dell’11 aprile 2000
avente ad oggetto assicurazione dei lavoratori parasubordinati
• Circolare Inail n. 22 del 28 marzo 2002
avente ad oggetto obbligo assicurativo socio-amministratore
• Sentenza della Corte di Cassazione n. 5382
del 15 aprile 2002
• Sentenza della Corte di Cassazione n. 8225
del 23 maggio 2003
• Sentenza della Corte di Cassazione n. 10653
del 20 maggio 2005
1-Obbligo
assicurativo del socio operante in qualità di sovrintendente.
Come è noto,
l’indirizzo sin qui seguito dall’INAIL è stato quello di ritenere soggetti
all’obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al
lavoro di altri.
In quest’ultima
ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l’esistenza di un rapporto di
dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione
tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento
di un fine produttivo di beni e servizi.
Tale
indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello
seguito dalla giurisprudenza che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attività manuali o di
sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte “con
carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità” e non già con
“interventi occasionali ed eccezionali”.
2-Mutamento
dell’orientamento giurisprudenziale
Di recente,
la giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha subito un’evoluzione che ha
comportato il graduale superamento della nozione del rapporto di “dipendenza
funzionale” fra socio-sovrintendente e compagine sociale, così come enucleata
nelle Circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002.
Sulla
questione, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che, mentre per il
socio impegnato in attività di tipo manuale l’obbligo assicurativo sussiste a
prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma
subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza
partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l’obbligo
assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività
avvenga in forma subordinata .
In virtù
di tale orientamento giurisprudenziale, sono da considerare soggetti
all’assicurazione obbligatoria “i soci di cooperative e di ogni altro tipo di
società, anche di fatto”, impegnati, in modo permanente o avventizio, in
attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi
intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto
datore di lavoro.
Pertanto,
ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate - a far
data dalla ricezione della presente circolare, i soci in questione saranno
assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di
lavoro subordinato.
3-Conseguenze
sul piano assicurativo:
a) Socio
addetto ad opera manuale
Si
ribadisce che l’obbligo assicurativo per il socio di società impegnato ad
effettuare prestazioni di opera manuale sussiste a prescindere dal fatto che
l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente
con l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.
b) Socio-sovrintendente
L’obbligo
assicurativo per il socio di società che, in modo permanente o avventizio e
senza partecipare materialmente al lavoro altrui (e, cioè, senza prestare
attività manuale), sovrintende al lavoro di altri, ricorre solo nell’ipotesi in
cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.
c) Socio-amministratore
Il socio-amministratore che, in qualità di socio
“dipendente funzionale” della società, esercita manualmente un’attività
rischiosa è da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione
alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di
amministratore.
Le istruzioni diramate debbono ritenersi attualmente
valide solo per il socio che partecipa materialmente al lavoro manuale per
conto e nell’interesse della società.
Per il socio lavoratore addetto ad attività di
sovrintendenza, invece, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo, deve
essere dimostrata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente,
all’esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose.
d)
Socio-Amministratore unico.
In
analogia a quanto esposto nelle lettere precedenti, anche il socio-amministratore-unico che presta una delle attività
rischiose previste dal Testo Unico è tenuto all’assicurazione obbligatoria
Inail purché egli:
• presti
un’opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società ovvero;
• sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare
materialmente al processo produttivo, ma solo se venga accertata la sussistenza
di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.
Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale
osservanza delle istruzioni impartite con la presente.