INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAl 12 NOVEMBRE 2008

 

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25% a decorrere dal 12 novembre 2008, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

In relazione al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 97 dell’ 11 novembre 2008, e l’Inail, con circolare n.69 del 17 novembre 2008, hanno reso noto che per entrambi, con decorrenza 12 novembre 2008, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

 

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2008.

 

Interessi di dilazione

L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 12 novembre sia dall’Inps che dall’Inail.

 

Sanzioni Civili

La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 12 novembre 2008 sia per l’Inps e che per l’Inail è così determinata:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);

- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;

- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).