INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAl 12 NOVEMBRE
2008
La Banca
Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25% a decorrere dal 12 novembre
2008, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la
determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento
rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In
relazione al citato provvedimento l’Inps, con circolare n. 97 dell’ 11 novembre
2008, e l’Inail, con circolare n.69 del 17 novembre 2008, hanno reso noto che
per entrambi, con decorrenza 12 novembre 2008, la misura del tasso di
dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi
di differimento
Nei casi
di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 9,25% (Tasso
Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione
relativa al mese di novembre 2008.
Interessi
di dilazione
L’interesse
di dilazione è fissato nella misura del 9,25% a decorrere dalle rateazioni
concesse dal 12 novembre sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni
Civili
La misura
delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000
a decorrere dal 12 novembre 2008 sia per l’Inps e che per l’Inail è così
determinata:
- nel
caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al
8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40%
dell’importo dovuto);
- nel
caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non
conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere
superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel
caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori,
l’aliquota è pari al 8,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque
essere superiore al 40% dell’importo dovuto).