INPS - OPZIONE TRA L’INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE E TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L`EDILIZIA - NOTA ISTITUTO
Con nota
n. 24694/08 l’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito alla richiesta di
prestazione di disoccupazione da parte di lavoratori licenziati da imprese
edili ed affini.
In
particolare, il messaggio ha chiarito che i lavoratori edili che versino in uno
stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e che si trovino in possesso
dei requisiti utili per ottenere sia l’indennità ordinaria di disoccupazione
sia quella speciale per l’edilizia, devono essere messi nella condizione di
decidere preventivamente se fruire dell`una a discapito dell`altra.
La scelta
del lavoratore, si legge nella nota, riguarda esclusivamente i primi 90 giorni
di trattamento in quanto, per il periodo residuo, il lavoratore potrà
utilizzare l’indennità ordinaria.
L’Istituto
previdenziale ha, altresì, sottolineato che in linea di massima la prestazione
di disoccupazione speciale é sempre più favorevole nel caso in cui la
retribuzione lorda mensile di riferimento del lavoratore (cioé
quella sulla quale é calcolata la prestazione) sia inferiore rispetto
all`importo di Euro 902,42.
Dal 1°
gennaio 2001, é opportuno ricordare che il trattamento speciale di
disoccupazione ex lege n. 427/75, garantisce il diritto alla contribuzione
figurativa ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.
Ferma
restando l’obbligatorietà della scelta e il carattere definitivo della stessa,
l`opzione tra le due prestazioni deve essere esercitata dal lavoratore all`atto
di presentazione della domanda.