INPS - OPZIONE TRA L’INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE E TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L`EDILIZIA - NOTA ISTITUTO

 

Con nota n. 24694/08 l’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito alla richiesta di prestazione di disoccupazione da parte di lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

In particolare, il messaggio ha chiarito che i lavoratori edili che versino in uno stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e che si trovino in possesso dei requisiti utili per ottenere sia l’indennità ordinaria di disoccupazione sia quella speciale per l’edilizia, devono essere messi nella condizione di decidere preventivamente se fruire dell`una a discapito dell`altra.

La scelta del lavoratore, si legge nella nota, riguarda esclusivamente i primi 90 giorni di trattamento in quanto, per il periodo residuo, il lavoratore potrà utilizzare l’indennità ordinaria.

L’Istituto previdenziale ha, altresì, sottolineato che in linea di massima la prestazione di disoccupazione speciale é sempre più favorevole nel caso in cui la retribuzione lorda mensile di riferimento del lavoratore (cioé quella sulla quale é calcolata la prestazione) sia inferiore rispetto all`importo di Euro 902,42.

Dal 1° gennaio 2001, é opportuno ricordare che il trattamento speciale di disoccupazione ex lege n. 427/75, garantisce il diritto alla contribuzione figurativa ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.

Ferma restando l’obbligatorietà della scelta e il carattere definitivo della stessa, l`opzione tra le due prestazioni deve essere esercitata dal lavoratore all`atto di presentazione della domanda.